Trib. Catania, sentenza 08/01/2024, n. 45
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
19/12/2023, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6884/2023 promossa da
RI VI, rappr. e dif. dall'avv.to Giuseppa Mascali giusta procura in atti;
-opponente- contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Patrizia Montalbano, giusta procura in atti;
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 19 dicembre 2023 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 19 giugno 2023 e notificato in data 23 giugno 2023, l'opponente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
679/2023 del 19 aprile 2023 notificato in data 8 maggio 2023, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G.4344/2023, con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda, gli aveva ingiunto di pagare alla Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza Geometri in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di € 73.271,37 (per il mancato pagamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, interessi,
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maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative, a decorrere dall'anno 2007 al 2021 ai sensi della Legge n. 773/1982 s.m. dello Statuto, del Regolamento sulla contribuzione) oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese di lite, liquidate in euro 2.242,00.
A fondamento del proposto ricorso l'opponente eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti per gli anni di contribuzione compresi tra l'anno 2007 ed il 2017 stante
l'assenza di atti interruttivi posti in essere dalla Cassa opposta, fatta eccezione per la raccomandata del 4 agosto 2022, considerato altresì che il termine di prescrizione decorreva dal momento in cui erano scaduti i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Eccepiva, altresì, l'erroneità dei conteggi effettuati dall'odierna parte opposta, vista la mancata contabilizzazione di pagamenti eseguiti dallo stesso in favore della Cassa, quale ad esempio della somma di euro 4.478,79 afferente la cartella di pagamento n. 293200140022428107000.
Concludeva quindi chiedendo: “[…] preliminarmente sospendere in tutto o in parte la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.° 679/2023 nel merito dichiarare nullo l'opposto decreto con vittoria di spese, m compensi ed onorari di causa”.
Con memoria depositata tempestivamente in data 28 luglio 2023 si costituiva la Cassa Italiana di
Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti contestando la prospettazione avversaria e spiegando ampie difese volte al rigetto dell'opposizione.
In particolare, eccepiva preliminarmente la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per decorso infruttuoso del termine di 40 giorni previsto dal legislatore per la proposizione dell'opposizione, più precisamente rilevando che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 8 maggio 2023, mentre il ricorso in opposizione era stato iscritto a ruolo in data 20 giugno 2023, ovvero il 43° giorno successivo alla notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente inammissibilità dell'opposizione e definitività del decreto impugnato.
Nel merito, deduceva che le modalità di calcolo dei contributi, maggiorazioni, sanzioni e interessi dovuti da ogni iscritto nel caso di omesso e/o ritardato versamento dei contributi e dell'omesso invio della dichiarazione annuale alle singole scadenze risultavano dai Regolamenti sulla contribuzione, che allegava alla memoria difensiva;
che il contributo soggettivo obbligatorio posto a carico di ogni iscritto alla Cassa, era pari ad una quota percentuale calcolata sulla base del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF resa dai singoli geometri e che in caso di omissione dell'obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale alla Cassa, i relativi dati reddituali venivano acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate;
che il professionista era a conoscenza del proprio reddito professionale ed avrebbe potuto dunque in
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applicazione delle percentuali indicate nel Regolamento tempo per tempo vigente, sapere con certezza
l'ammontare dei contributi dovuti per singola annualità e l'ammontare degli interessi, sanzioni e maggiorazioni in caso di violazione contributiva;
che comunque ogni professionista iscritto all'Albo era obbligato all'iscrizione alla Cassa di previdenza ed era pertanto a conoscenza dei relativi obblighi connessi all'esercizio della professione.
Rilevava che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali in discussione, dovuti per ogni annualità, iniziava a decorrere dalla data di trasmissione da parte dell'obbligato della comunicazione relativa all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente;
che pertanto l'omessa trasmissione della dichiarazione annuale alla Cassa dei redditi professionali aveva impedito il decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 3 della L.335/95;
che in ogni caso la prescrizione era stata interrotta dai numerosi solleciti di pagamento allegati inviati all'opponente.
Precisava, altresì, che le somme richieste con il decreto ingiuntivo impugnato erano diverse rispetto
a quelle già riscosse tramite l'agente della riscossione ed evidenziava, tra l'altro, che il documento prodotto da parte opponente, dal quale si sarebbe dovuto evincere il pagamento della somma di euro
4.478,79 di cui alla cartella n. 293200140022428107000, non riportava neanche le annualità di riferimento.
Concludeva chiedendo: “In linea preliminare e processuale.
1. Ritenere e dichiarare la definitività del decreto ingiuntivo n.679/2023 a causa della mancata opposizione nei termini di legge e, conseguentemente, ritenere inammissibile il presente giudizio di opposizione.
2. L'opposizione non è fondata su prova scritta e non sussistono gravi motivi e si chiede che venga rigettata la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art.648 c.p.c.. Nel merito.
3. Ritenere e dichiarare, per tutti gli spiegati motivi, inammissibile, e comunque carente di presupposti giuridici e prova, anzi in contrasto con le prove documentali agli atti e le normative e regolamenti in vigore, l'opposizione proposta e conseguentemente rigettarla anche con ogni altra statuizione.
4. Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 679/2023 emesso dal Tribunale di
Catania.
5. Conseguentemente, condannare il Geom. UG TO, nato a [...] il [...]
([...]) iscritto all'Albo del Collegio Geometri di Catania, n.ro matricola 843205D dal 06/04/2007 – cod. Attività IO/1 e residente in [...], al pagamento in favore della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI di €.73.271,37 per il mancato pagamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative, a decorrere dall'anno 2007 al 2021 oltre interessi maggiorazioni e sanzioni al soddisfo come in decreto ingiuntivo.
6. Con vittoria di spese e compensi della fase monitoria e del giudizio.”.
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La causa istruita mediante produzione documentale;
all'esito dell'udienza di discussione del 19 dicembre 2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti;
è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
*** 1.Reputa il Tribunale che l'opposizione sia infondata e che la stessa debba essere rigettata per le ragioni che di seguito si evidenzieranno.
2. Preliminarmente, va esaminata e disattesa l'eccezione, sollevata dalla Cassa Italiana di
Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti in seno alla memoria di costituzione, di tardività del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 679/2023 del 19 aprile 2023, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 4344/2023, in quanto -
a dire dell'opponente - proposto oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
Va, invero, rilevato che, come allegato dalla parte opposta e come provato documentalmente (cfr il file “decreto ingiuntivo opposto.pdf” contenuto nel fascicolo di parte opponente e il doc. “A” del fascicolo di parte opposta), il decreto ingiuntivo passato per la notifica a mezzo posta il 20 aprile
2023, vista la temporanea assenza del destinatario veniva depositato presso l'ufficio postale in data
26 aprile 2023: per cui scaduto il termine di 10 giorni dall'avviso di deposito la notifica si compiva per avvenuta giacenza.
Il perfezionamento della notifica dunque coincideva nella fattispecie a mano con lo spirare del termine di “compiuta giacenza”.
In proposito, la legge n. 890/1982, art. 8 comma 4, prevede, che “la notificazione si ha per eseguita per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.
Nel caso di specie, i 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata di avvenuto deposito (26 aprile 2023) scadevano il 6 maggio 2023, ma trattandosi di sabato la notifica doveva considerarsi perfezionata l'8 maggio