Trib. Monza, sentenza 13/08/2024, n. 2145
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G.n. 12501/2018
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 12501 / 2018 Ruolo Generale tra:
GA EL, (C.F. [...]), residente in Varedo, rappresentato e difeso, dall'Avv. Davide Quaglia (C.F. [...]), il quale elegge domicilio presso c/o ATAP casella 945, Via Vittorio Emanuele II, 6 – 20900 Monza. Pec: davide.quaglia@milano.pecavvocati.it
Attore
Contro
PI & C. S.p.A., in persona del procuratore speciale, avv. Ulisse Spada, giusta procura speciale a rogito del Notaio Maria Antonietta Denaro del 24 aprile 2009, al numero 26.413 di Repertorio ed al numero 4.021 di Raccolta (doc.1), con sede legale in Pontedera (Pisa), viale IO, n. 25, P. iva 01551260506, rappresentata e difesa, dall'avv. Rosanna Ricci del foro di Milano (CF: [...]), con studio in Milano, piazza Fontana, n. 6 presso cui è elettivamente domiciliata. posta elettronica certificata: rosanna.ricci@milano.pecavvocati.it;
Convenuta
e contro
GENERALI ITALIA S.p.A. (p. iva 00885351007), con sede legale in 31021 - Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona del dott. Philippe Roger Donnet e del dott. Roberto Bellina, il primo Amministratore Delegato pro-tempore e Direttore Generale ed il secondo Dirigente pro-tempore della società, rappresentata e difesa, per procura notarile alle liti notaio dott. Giovanni Battista Dell'Armi in Treviso del 18 dicembre 2014, rep. n. 186905 - racc. n. 303067, dall'avv. Andrea Iro Tralli (C.F. [...]– PEC: andrea.tralli@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore in 20123 - Milano, via Edmondo De Amicis n. 55,
Terza chiamata da PI & C. S.p.A.
OGGETTO: risarcimento danni per responsabilità del produttore
1
Conclusioni delle parti
• PARTE ATTRICE: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e con ogni più ampia motivazione in fatto ed in diritto:
in via istruttoria:
Disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei dati estratti dalla centralina della moto Aprilia da parte dei tecnici IO.
-Disporsi consulenza tecnica d'ufficio sulla base del seguente quesito:
“ dica il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa in particolare esaminati il filmato prodotto dall'attore (doc. 5) e le fotografie della EL (doc. 8bis e 8 ter), la fattura n. 122/2017 (doc.
17)nonché i dati estrapolati dalla centralina della moto dai tecnici IO:
-quali sono state le cause dell'incidente, ovvero se la perdita improvvisa di potenza del motore, considerata la velocità e la dinamica, sia compatibile con l'evento della caduta del motociclista.
-quali danni ha subito la moto e la loro quantificazione per provvedere al ripristino.”
-Disporsi consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla base del seguente quesito:
“dica il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisiti i referti radiografici, clinici, cartelle cliniche, ecc. in possesso dell'attore, afferenti ai postumi dell'incidente di cui è causa, quali sono i danni riportati dal Signor AF IA in termini di danno biologico permanente, danno biologico temporaneo, e nell'eventualità di un prevedibile rifacimento protesico ne quantifichi l'ulteriore danno biologico permanente e temporaneo. Infine quantifichi le spese mediche chieste in rimborso”.
L'attore si riserva sin d'ora di consegnare al CT la documentazione medica completa di referti radiografici, clinici, cartelle cliniche, ecc. attinenti ai postumi dell'incidente, già consegnati al consulente medico legale di
Assicurazioni Generali.
-Disporsi l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli, eventualmente depurati da affermazioni
e valutazioni:
1) “Vero che le fotografie doc. 8 bis e 8 ter del fascicolo attoreo che mi vengono mostrate sono state scattate in mia presenza, le riconosco e rappresentano la EL rotta della moto di proprietà del Signor IA”;
2) “Vero che ho esaminato la moto appena è giunta dal circuito, ho verificato il livelli dei liquidi (acqua, olio, ecc.), ho eseguito altri controlli per accertare eventuali anomalie ma erano assenti”;
3) “Vero che alla presenza dei tecnici della IO è stata accerta la rottura della EL estratta dal motore della moto del Signor IA”;
4) “Vero che ho potuto visionare il video (doc. 5) con le riprese anche audio dell'incidente dal quale risulta un boato, la caduta dei giri del moto a ZERO, mentre poco prima la moto era in accelerazione. Si vede il tachimetro dei giri del motore che scende a ZERO e la moto in decelerazione esce nella via di fuga. Inoltre la spia rossa sul cruscotto, che segnala grave avaria al motore, si accende ”;
5) “Vero che per il ripristino della moto sono state eseguite le sostituzioni di pezzi di ricambio e la prestazioni di mano d'opera descritte nella fattura 1222/2017 che mi viene mostrata, poi regolarmente pagata dal Signor
IA (doc. 17-18)”;
6) “Vero che io sono titolare della Chimoto S.r.l., Concessionario della Rete IO, ho venduto la moto di cui è causa al Signor IA, la moto era in deposito presso il mio Concessionario, ed usciva sono quando il
2
Signor IA la usava al circuito, poi la riportava;
con il mio Concessionario mi sono occupato della manutenzione e dei tagliandi”
7) ”Vero che il video (doc. 5) è stato ripreso in mia presenza, in quanto ero presente ai fatti e giravo anch'io sul circuito, con il mio amico AF IA, in sella alla mia moto”;
8) “Vero che in altre occasioni sono andato nella stesso circuito con il mio amico AF IA, per aiutarlo
a fare il rodaggio. Ci alternavamo alla guida. Ho potuto constatare l'attenzione nell'utilizzo della moto da parte di IA, che pretendeva anche da me”.
Si indicano quali testimoni: CH ON in Via Davide Campari 3/A 20099 Sesto San Giovanni – LL
Giordano c/o Chimoto S.r.l. in Via Nigra 2/L, 20037 Paderno Dugnano.
- Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede l'ammissione a prova contraria con i testi già indicati.
nel merito:
-accertarsi e dichiararsi la responsabilità di PI & C. S.P.A., (C..F e P.I. 04773200011), in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale in Viale Rinaldo IO, 25, 56025, Pontedera (PI), quale produttore del motoveicolo Aprilia RSV4 1000 RF SUPERPOLE, identificato con il numero di telaio
ZD4RKL001GS001129 per il danno da prodotto difettoso;
-accertarsi e dichiararsi che la rottura del motore della moto sopra descritta, ha arrecato danni alla persona del Signor GA EL, (C.F. [...]), residente in Varedo, per invalidità permanente e temporanea e spese mediche per l'importo di € 92.565,10, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- accertarsi e dichiararsi che PI & C. S.P.A., (C..F e P.I. 04773200011), in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale in Viale Rinaldo IO, 25, 56025, Pontedera (PI), quale produttore del motoveicolo Aprilia RSV4 1000 RF SUPERPOLE, identificato con il numero di telaio ZD4RKL001GS001129 è obbligato alla garanzia per la riparazione del prodotto e pertanto è tenuto al rimborso a favore del Signor
GA EL, (C.F. [...]), residente in Varedo, della somma di € 14.685,03 oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- e per l'effetto, condannarsi PI & C. S.P.A., (C..F e P.I. 04773200011), in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale in Viale Rinaldo IO, 25, 56025, Pontedera (PI), al pagamento a favore di GA EL, (C.F. [...]), residente in [...], della somma complessiva di
€ 107.250,13 oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, o di somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese legali del presente giudizio.
• PARTE CONVENUTA PI SPA:
La convenuta IO & C. S.p.A. precisa le conclusioni come segue
I) Per la posizione dell'attore AF IA
- nel merito, in via principale, per le ragioni tutte esposte in atti, rigettare la domanda attorea per essere la stessa infondata nelle premesse di fatto e nelle asserite conseguenze di diritto, respingendo integralmente, nell'an e nel quantum, le richieste avanzate in ragione dell'assenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità dedotta
3
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, limitare il risarcimento del danno, per tutti i motivi spiegati in narrativa, alla stregua dell'importo che verrà determinato in corso di causa e, in tale ipotesi, condannare Generali Italia S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a tenere integralmente indenne IO.
II) Per la posizione della compagnia Generali Italia Spa
rigettare tutte le eccezioni formulate ex adverso, poiché infondate in fatto ed indiritto, come ampiamente spiegato in narrativa, e per l'effetto ritenere e dichiarare la compagnia tenuta a garantire e manlevare integralmente IO da ogni domanda svolta dal sig. AF IA
III) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'integrale rigetto di tutte le richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione.
In particolare:
➢ si chiede il rigetto della prova testimoniale dedotta, poiché vertente su capitoli irrilevanti ai fini della decisione, valutativi e già allegati documentalmente;
➢ si chiede, altresì, il rigetto della richiesta ctu tecnica, trattandosi di una richiesta meramente esplorativa e dunque inammissibile;
in ogni caso superata dall'intervenuta riparazione del mezzo;
➢ si chiede, infine, il rigetto della richiesta di ctu medico-legale, stante l'esclusiva responsabilità dell'attore per l'evento di danno.
• TERZA CHIAMATA GENERALI ITALIA SPA
Nel merito, in via principale:
Respingere le domande di parte attrice nei confronti di PI, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per le ragioni ampiamente ed esaustivamente esposte da PI, e richiamate da
GENERALI, anche alla luce dell'espletata CT sul motoveicolo, e, per l'effetto, rigettare o dichiarare assorbita la domanda di garanzia di PI verso GENERALI.
Nel merito, in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero comunque ravvisabili profili di responsabilità risarcitoria in capo a PI, rigettare la domanda di garanzia verso GENERALI per le ragioni di inoperatività oggettiva della polizza pure evidenziate in atti.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
Per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva di PI verso GENERALI, limitare
l'esposizione di GENERALI, secondo le considerazioni di cui in atti, alla accertanda minor quota in applicazione dell'art. 1227 c.c., ed in ogni caso, nei limiti delle sole condotte e dei soli oggetti contrattualmente coperti da garanzia, tenuto in ogni caso conto della franchigia contrattualmente pattuita, previa deduzione degli importi relativi ai danni diversi da quelli che costituiscono il solo oggetto della garanzia, come dettagliati in atti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfettario del 15% per spese generali come per legge.
4 Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883;
conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242;
Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002;
Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014;
Tribunale Bari sez. III 19.09.2013;
Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012;
Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per
5
implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767;
Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
§ § § § §
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, IA AF conveniva davanti al
Tribunale di Monza IO & C. S.p.A. esponendo:
- di aver acquistato in data 01.03.2016 presso il concessionario Chimoto S.r.l. il motoveicolo Aprilia
RSV4 1000 RF SUPERPOLE, identificato con il telaio ZD4RKL001GS001129 per il prezzo corrisposto di euro €
20.000,00;
- che in data 17.10.2016 presso il circuito di San Martino del Lago (Cremona) ebbe a verificarsi un sinistro ai suoi danni ;
egli mentre conduceva il veicolo all'interno del circuito sportivo, cadeva a terra all'uscita da una curva in conseguenza della rottura della EL, affetta a suo dire da vizio produttivo, che cagionava la repentina perdita di potenza del motore e la conseguente ingovernabilità del veicolo (” All'uscita di una curva si immetteva nel rettilineo, aumentando la velocità, quando il motore improvvisamente dopo un grande boato, perdeva potenza e rimaneva senza trazione. Quindi per evitare di immettersi in un'altra curva senza possibilità di tenere la moto piegata, assecondava l'uscita in modo rettilineo, verso la via di fuga, ormai a velocità modesta. Tuttavia superato il cordolo rovinava a terra” );
- che a seguito del sinistro riportava lesioni;
- che le richieste di risarcimento inviate alla
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 12501 / 2018 Ruolo Generale tra:
GA EL, (C.F. [...]), residente in Varedo, rappresentato e difeso, dall'Avv. Davide Quaglia (C.F. [...]), il quale elegge domicilio presso c/o ATAP casella 945, Via Vittorio Emanuele II, 6 – 20900 Monza. Pec: davide.quaglia@milano.pecavvocati.it
Attore
Contro
PI & C. S.p.A., in persona del procuratore speciale, avv. Ulisse Spada, giusta procura speciale a rogito del Notaio Maria Antonietta Denaro del 24 aprile 2009, al numero 26.413 di Repertorio ed al numero 4.021 di Raccolta (doc.1), con sede legale in Pontedera (Pisa), viale IO, n. 25, P. iva 01551260506, rappresentata e difesa, dall'avv. Rosanna Ricci del foro di Milano (CF: [...]), con studio in Milano, piazza Fontana, n. 6 presso cui è elettivamente domiciliata. posta elettronica certificata: rosanna.ricci@milano.pecavvocati.it;
Convenuta
e contro
GENERALI ITALIA S.p.A. (p. iva 00885351007), con sede legale in 31021 - Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona del dott. Philippe Roger Donnet e del dott. Roberto Bellina, il primo Amministratore Delegato pro-tempore e Direttore Generale ed il secondo Dirigente pro-tempore della società, rappresentata e difesa, per procura notarile alle liti notaio dott. Giovanni Battista Dell'Armi in Treviso del 18 dicembre 2014, rep. n. 186905 - racc. n. 303067, dall'avv. Andrea Iro Tralli (C.F. [...]– PEC: andrea.tralli@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore in 20123 - Milano, via Edmondo De Amicis n. 55,
Terza chiamata da PI & C. S.p.A.
OGGETTO: risarcimento danni per responsabilità del produttore
1
Conclusioni delle parti
• PARTE ATTRICE: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e con ogni più ampia motivazione in fatto ed in diritto:
in via istruttoria:
Disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei dati estratti dalla centralina della moto Aprilia da parte dei tecnici IO.
-Disporsi consulenza tecnica d'ufficio sulla base del seguente quesito:
“ dica il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa in particolare esaminati il filmato prodotto dall'attore (doc. 5) e le fotografie della EL (doc. 8bis e 8 ter), la fattura n. 122/2017 (doc.
17)nonché i dati estrapolati dalla centralina della moto dai tecnici IO:
-quali sono state le cause dell'incidente, ovvero se la perdita improvvisa di potenza del motore, considerata la velocità e la dinamica, sia compatibile con l'evento della caduta del motociclista.
-quali danni ha subito la moto e la loro quantificazione per provvedere al ripristino.”
-Disporsi consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla base del seguente quesito:
“dica il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisiti i referti radiografici, clinici, cartelle cliniche, ecc. in possesso dell'attore, afferenti ai postumi dell'incidente di cui è causa, quali sono i danni riportati dal Signor AF IA in termini di danno biologico permanente, danno biologico temporaneo, e nell'eventualità di un prevedibile rifacimento protesico ne quantifichi l'ulteriore danno biologico permanente e temporaneo. Infine quantifichi le spese mediche chieste in rimborso”.
L'attore si riserva sin d'ora di consegnare al CT la documentazione medica completa di referti radiografici, clinici, cartelle cliniche, ecc. attinenti ai postumi dell'incidente, già consegnati al consulente medico legale di
Assicurazioni Generali.
-Disporsi l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli, eventualmente depurati da affermazioni
e valutazioni:
1) “Vero che le fotografie doc. 8 bis e 8 ter del fascicolo attoreo che mi vengono mostrate sono state scattate in mia presenza, le riconosco e rappresentano la EL rotta della moto di proprietà del Signor IA”;
2) “Vero che ho esaminato la moto appena è giunta dal circuito, ho verificato il livelli dei liquidi (acqua, olio, ecc.), ho eseguito altri controlli per accertare eventuali anomalie ma erano assenti”;
3) “Vero che alla presenza dei tecnici della IO è stata accerta la rottura della EL estratta dal motore della moto del Signor IA”;
4) “Vero che ho potuto visionare il video (doc. 5) con le riprese anche audio dell'incidente dal quale risulta un boato, la caduta dei giri del moto a ZERO, mentre poco prima la moto era in accelerazione. Si vede il tachimetro dei giri del motore che scende a ZERO e la moto in decelerazione esce nella via di fuga. Inoltre la spia rossa sul cruscotto, che segnala grave avaria al motore, si accende ”;
5) “Vero che per il ripristino della moto sono state eseguite le sostituzioni di pezzi di ricambio e la prestazioni di mano d'opera descritte nella fattura 1222/2017 che mi viene mostrata, poi regolarmente pagata dal Signor
IA (doc. 17-18)”;
6) “Vero che io sono titolare della Chimoto S.r.l., Concessionario della Rete IO, ho venduto la moto di cui è causa al Signor IA, la moto era in deposito presso il mio Concessionario, ed usciva sono quando il
2
Signor IA la usava al circuito, poi la riportava;
con il mio Concessionario mi sono occupato della manutenzione e dei tagliandi”
7) ”Vero che il video (doc. 5) è stato ripreso in mia presenza, in quanto ero presente ai fatti e giravo anch'io sul circuito, con il mio amico AF IA, in sella alla mia moto”;
8) “Vero che in altre occasioni sono andato nella stesso circuito con il mio amico AF IA, per aiutarlo
a fare il rodaggio. Ci alternavamo alla guida. Ho potuto constatare l'attenzione nell'utilizzo della moto da parte di IA, che pretendeva anche da me”.
Si indicano quali testimoni: CH ON in Via Davide Campari 3/A 20099 Sesto San Giovanni – LL
Giordano c/o Chimoto S.r.l. in Via Nigra 2/L, 20037 Paderno Dugnano.
- Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si chiede l'ammissione a prova contraria con i testi già indicati.
nel merito:
-accertarsi e dichiararsi la responsabilità di PI & C. S.P.A., (C..F e P.I. 04773200011), in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale in Viale Rinaldo IO, 25, 56025, Pontedera (PI), quale produttore del motoveicolo Aprilia RSV4 1000 RF SUPERPOLE, identificato con il numero di telaio
ZD4RKL001GS001129 per il danno da prodotto difettoso;
-accertarsi e dichiararsi che la rottura del motore della moto sopra descritta, ha arrecato danni alla persona del Signor GA EL, (C.F. [...]), residente in Varedo, per invalidità permanente e temporanea e spese mediche per l'importo di € 92.565,10, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- accertarsi e dichiararsi che PI & C. S.P.A., (C..F e P.I. 04773200011), in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale in Viale Rinaldo IO, 25, 56025, Pontedera (PI), quale produttore del motoveicolo Aprilia RSV4 1000 RF SUPERPOLE, identificato con il numero di telaio ZD4RKL001GS001129 è obbligato alla garanzia per la riparazione del prodotto e pertanto è tenuto al rimborso a favore del Signor
GA EL, (C.F. [...]), residente in Varedo, della somma di € 14.685,03 oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- e per l'effetto, condannarsi PI & C. S.P.A., (C..F e P.I. 04773200011), in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale in Viale Rinaldo IO, 25, 56025, Pontedera (PI), al pagamento a favore di GA EL, (C.F. [...]), residente in [...], della somma complessiva di
€ 107.250,13 oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, o di somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese legali del presente giudizio.
• PARTE CONVENUTA PI SPA:
La convenuta IO & C. S.p.A. precisa le conclusioni come segue
I) Per la posizione dell'attore AF IA
- nel merito, in via principale, per le ragioni tutte esposte in atti, rigettare la domanda attorea per essere la stessa infondata nelle premesse di fatto e nelle asserite conseguenze di diritto, respingendo integralmente, nell'an e nel quantum, le richieste avanzate in ragione dell'assenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità dedotta
3
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, limitare il risarcimento del danno, per tutti i motivi spiegati in narrativa, alla stregua dell'importo che verrà determinato in corso di causa e, in tale ipotesi, condannare Generali Italia S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a tenere integralmente indenne IO.
II) Per la posizione della compagnia Generali Italia Spa
rigettare tutte le eccezioni formulate ex adverso, poiché infondate in fatto ed indiritto, come ampiamente spiegato in narrativa, e per l'effetto ritenere e dichiarare la compagnia tenuta a garantire e manlevare integralmente IO da ogni domanda svolta dal sig. AF IA
III) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'integrale rigetto di tutte le richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione.
In particolare:
➢ si chiede il rigetto della prova testimoniale dedotta, poiché vertente su capitoli irrilevanti ai fini della decisione, valutativi e già allegati documentalmente;
➢ si chiede, altresì, il rigetto della richiesta ctu tecnica, trattandosi di una richiesta meramente esplorativa e dunque inammissibile;
in ogni caso superata dall'intervenuta riparazione del mezzo;
➢ si chiede, infine, il rigetto della richiesta di ctu medico-legale, stante l'esclusiva responsabilità dell'attore per l'evento di danno.
• TERZA CHIAMATA GENERALI ITALIA SPA
Nel merito, in via principale:
Respingere le domande di parte attrice nei confronti di PI, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per le ragioni ampiamente ed esaustivamente esposte da PI, e richiamate da
GENERALI, anche alla luce dell'espletata CT sul motoveicolo, e, per l'effetto, rigettare o dichiarare assorbita la domanda di garanzia di PI verso GENERALI.
Nel merito, in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero comunque ravvisabili profili di responsabilità risarcitoria in capo a PI, rigettare la domanda di garanzia verso GENERALI per le ragioni di inoperatività oggettiva della polizza pure evidenziate in atti.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
Per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva di PI verso GENERALI, limitare
l'esposizione di GENERALI, secondo le considerazioni di cui in atti, alla accertanda minor quota in applicazione dell'art. 1227 c.c., ed in ogni caso, nei limiti delle sole condotte e dei soli oggetti contrattualmente coperti da garanzia, tenuto in ogni caso conto della franchigia contrattualmente pattuita, previa deduzione degli importi relativi ai danni diversi da quelli che costituiscono il solo oggetto della garanzia, come dettagliati in atti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfettario del 15% per spese generali come per legge.
4 Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883;
conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242;
Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002;
Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014;
Tribunale Bari sez. III 19.09.2013;
Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012;
Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per
5
implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767;
Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
§ § § § §
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, IA AF conveniva davanti al
Tribunale di Monza IO & C. S.p.A. esponendo:
- di aver acquistato in data 01.03.2016 presso il concessionario Chimoto S.r.l. il motoveicolo Aprilia
RSV4 1000 RF SUPERPOLE, identificato con il telaio ZD4RKL001GS001129 per il prezzo corrisposto di euro €
20.000,00;
- che in data 17.10.2016 presso il circuito di San Martino del Lago (Cremona) ebbe a verificarsi un sinistro ai suoi danni ;
egli mentre conduceva il veicolo all'interno del circuito sportivo, cadeva a terra all'uscita da una curva in conseguenza della rottura della EL, affetta a suo dire da vizio produttivo, che cagionava la repentina perdita di potenza del motore e la conseguente ingovernabilità del veicolo (” All'uscita di una curva si immetteva nel rettilineo, aumentando la velocità, quando il motore improvvisamente dopo un grande boato, perdeva potenza e rimaneva senza trazione. Quindi per evitare di immettersi in un'altra curva senza possibilità di tenere la moto piegata, assecondava l'uscita in modo rettilineo, verso la via di fuga, ormai a velocità modesta. Tuttavia superato il cordolo rovinava a terra” );
- che a seguito del sinistro riportava lesioni;
- che le richieste di risarcimento inviate alla
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi