Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 758
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Testo completo
N. V.G. 12523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12523/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Goldoni Paola Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Goldoni Paola Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26.11.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco, con obbligo di mutuo rispetto e di comunicare l'uno all'altro e viceversa, senza ritardo, ogni variazione di residenza, domicilio o dimora;
2. Il godimento del domicilio coniugale, sito in DE del DA via Pratomaggiore 211, resterà in godimento alla moglie collocataria dei figli, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
Per_
3. L'affidamento delle due figlie minori ed sarà esercitata in maniera condivisa dai Per_2
genitori. Per_ 4. 1l padre sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie e due giorni a settima- Pt_1 Per_2
na, che verranno individuati di volta in volta dalle ragazze in base ai loro impegni e necessità.
Quanto alle vacanze:
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30.12 e
l'anno seguente dal 31.12 fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- nel periodo pasquale, dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua, e l'anno successivo, dalla sera della Pasqua fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- le festività nazionali seguiranno il calendario come sopra concordato, salvo diverso accordo dei genitori;
- vacanze estive: il padre potrà tenere con sé le figlie per 2 o 3 settimane, anche non consecu- tive, da comunicare e/o concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Nei periodi di vacanza che le figlie trascorreranno con i rispettivi genitori, resterà sospeso
l'esercizio settimanale della genitorialità.
5. Il sig.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12523/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. Goldoni Paola Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Goldoni Paola Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26.11.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco, con obbligo di mutuo rispetto e di comunicare l'uno all'altro e viceversa, senza ritardo, ogni variazione di residenza, domicilio o dimora;
2. Il godimento del domicilio coniugale, sito in DE del DA via Pratomaggiore 211, resterà in godimento alla moglie collocataria dei figli, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
Per_
3. L'affidamento delle due figlie minori ed sarà esercitata in maniera condivisa dai Per_2
genitori. Per_ 4. 1l padre sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie e due giorni a settima- Pt_1 Per_2
na, che verranno individuati di volta in volta dalle ragazze in base ai loro impegni e necessità.
Quanto alle vacanze:
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30.12 e
l'anno seguente dal 31.12 fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- nel periodo pasquale, dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua, e l'anno successivo, dalla sera della Pasqua fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- le festività nazionali seguiranno il calendario come sopra concordato, salvo diverso accordo dei genitori;
- vacanze estive: il padre potrà tenere con sé le figlie per 2 o 3 settimane, anche non consecu- tive, da comunicare e/o concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Nei periodi di vacanza che le figlie trascorreranno con i rispettivi genitori, resterà sospeso
l'esercizio settimanale della genitorialità.
5. Il sig.
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