Trib. Foggia, sentenza 26/06/2024, n. 2039
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 26.6.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8630/2021 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
T R A
UVA Addolorata, difesa e rappresentata dall'avv.to Caterina di Biase
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.ti Nadia Perego e Chiara
Contursi)
RESISTENTE
Oggetto: mancata iscrizione negli elenchi nominativi degli braccianti agricoli;
mancato pagamento prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2021 e notificato in data 6.12.2021, la ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver lavorato in agricoltura nell'anno 2020, per 80 giornate (dal 4.8.2020 al 30.11.2020), alle dipendenze dell'azienda “Lauriola Domenico” - si è doluta della mancata iscrizione negli elenchi OTD 2020, precisando di aver proposto ricorso amministrativo alla
Commissione CISOA avverso la predetta mancata iscrizione, senza ricevere alcun riscontro.
1
La ricorrente si è, altresì, doluta del mancato pagamento dell'indennità di malattia (relativa ai periodi dal 22.1.2021 al 2.3.2021 e dal 9.4.2021 al 18.5.2021) e del bonus ex art. 69 D.L.
73/2021.
In particolare, con riferimento all'indennità di malattia, la ricorrente ha dedotto di aver proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS avverso il mancato pagamento della suddetta indennità.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra la ricorrente e l'azienda agricola Lauriola Domenico 04/08/2020 al 30/11/2020 , per 80 gg - per l'effetto dichiarare sussistente in capo all'istante il diritto all'iscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del Comune di Orta Nova per l'anno 2020 per
80 gg, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art 9 ter, co.2, L 608/96 ;
- condannare l'INPS in persona del suo direttore pro tempore, a detta correzione con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale, nonché al pagamento della somma € 1684,81 a titolo di indennità di malattia dal 22.01.2021 al 02.03.2021e dal
09.04.2021 al 18.05.2021 ed € 800,00 a titolo di bonus per i braccianti agricoli ex art 69 DL
73/2021 o di quella maggiore e/o minore che dovesse risultare a seguito delle espletanda istruttoria. Con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l'INPS ha dedotto l'intervenuto riconoscimento delle n. 80 giornate inizialmente non iscritte negli elenchi OTD 2020, nonché l'avvenuto pagamento sia dell'indennità di malattia relativa ai periodi rivendicati, che dell'indennità Covid-19.
L'Ente resistente ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L'odierna udienza è stata tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione di trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, la causa, di natura documentale,
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