Trib. Milano, sentenza 09/10/2024, n. 8784
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 28743/2023
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28743/2023 tra
OB LL [C.F. [...]],
RICORRENTE
e
CH NI [C.F. [...]],
RESISTENTE
Oggi 9 ottobre 2024 ad ore 10.35 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Ferrari Riccardo in sostituzione dell'avv. BENOIT TORSEGNO
MASSIMO, che – richiamato l'art. 20 del contratto- precisa che la causa non verte sulle doglianze derivante dall'apposizione di teloni pubblicitari, ma sull'apposizione di ponteggi e teli protettivi;
richiama l'art. 10 c.2 l. 392/1978 con riferimento alla violazione del diritto del conduttore di essere informato e partecipare all'assemblea, avendo la stessa controparte di non aver informato il conduttore nè dell'assemblea né dell'avvio dei lavori;
evidenzia che i locali sono rimasti al buio per la necessità di chiudere le finestre e le persiane anche per contenere i rumori e lepolveri;
per parte resistente l'avv. Nino in sostituzione dell'avv. LA FRANCESCHINA MAURO
AMEDEO, che conclude come in atti;
quanto all'art 10 l. 392/1978 evidenzia che la facciata non
è un servizio condominiale;
precisa che l'immobile locato si disloca anche su 4 finestre che insistono sul cortile interno non oggetto di lavori
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28743/2023 promossa da:
LL OB [C.F. [...]], con l'avv. BENOIT TORSEGNO
MASSIMO, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE contro
NI CH [C.F. [...]], con l'avv. avv. LA FRANCESCHINA
MAURO AMEDEO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“in via istruttoria:
A) venga ordinata alla sig.ra RA Nino ed occorrendo al Condominio dello stabile sito in Milano C.so Monforte 45, in persona dell'Amministratore in carica, l'esibizione dei verbali delle assemblee tenutesi negli anni 2021- 2022 e 2023 ed in particolare di quelle con cui sono stati decisi i lavori di ristrutturazione della facciata meglio indicati in narrativa, nonché dei relativi contratti di appalto e stati di avanzamento;
B) venga ammessa prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che in data 17.01.2023 l'Avv. Roberto LA riceveva da parte del portiere dello stabile di C.so Monforte n. 45 la notizia che di lì a breve la facciata esterna del condominio sarebbe stata interessata da lavori di ristrutturazione;
2. Vero che nella corrispondenza sia cartacea che elettronica che lo studio legale LA riceve e a cui posso personalmente accedere ho visto comunicazioni da parte della locatrice circa i lavori disposti e/o deliberati dall'Assemblea condominiale in ordine ai lavori di ristrutturazione della facciata
3. Vero che, a seguito della collocazione dei ponteggi, dei teli e del telone pubblicitario lo studio legale LA versa in una condizione di buio;
4. Vero che all'interno dello studio legale LA occorre fare ricorso alla luce elettrica in qualunque momento della mattina e/o del pomeriggio;
5. Vero che i lavori in atto provocano notevoli quantità di polvere e costringono a tenere chiuse persiane e finestre;
6. Vero che all'interno dello studio legale LA, nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 17 circa, si sente costantemente il rumore di macchinari utilizzati nei lavori di ristrutturazione;
7. Vero che le fotografie prodotte quali documenti nn° 3 e 13 e che mi si rammostrano raffigurano lo stato attuale dei luoghi relativamente sia alla facciata esterna sia alle parti interne dell'immobile oggetto di locazione
8. Vero che in data 30/5/2023, l'Avv. Marco Nino si è recato nello studio dell'Avv. Roberto
LA ed ha verificato la presenza di consistenti fenomeni infiltrativi ed ammaloramenti delle pareti interne dello stesso.
Si indicano a testi:
- Avv. Margherita Pisani, res. in Milano;
- Avv. Riccardo Ferrari res. in Barengo (NO);
- Avv. Marco Nino res. in Milano . chiede l'accoglimento delle seguenti:
CONCLUSIONI:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) in via principale, accertato che gli interventi di manutenzione straordinaria dei prospetti dell'edificio condominiale, anche in ragione delle conseguenze sullo stato dell'immobile locato, determinano l'impossibilità, anche solo parziale, di integrale godimento ed utilizzo dello stesso per l'uso di studio professionale pattuito in contratto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la riduzione del canone di locazione per tutto il periodo di durata dei lavori, in misura proporzionata al mancato e/o ridotto godimento dell'immobile, accertando e dichiarando, anche con effetto costitutivo, la minor misura del canone di locazione dovuto dall'inizio degli interventi in oggetto fino al definitivo completamento di essi ed alla rimozione dei ponteggi installati a tal fine, e condannando, contestualmente, la convenuta alla restituzione delle somme corrisposte, sempre con riserva di ripetizione, in eccesso rispetto alla misura così stabilita;
2) in via principale e cumulativa, accertata la violazione da parte
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28743/2023 tra
OB LL [C.F. [...]],
RICORRENTE
e
CH NI [C.F. [...]],
RESISTENTE
Oggi 9 ottobre 2024 ad ore 10.35 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Ferrari Riccardo in sostituzione dell'avv. BENOIT TORSEGNO
MASSIMO, che – richiamato l'art. 20 del contratto- precisa che la causa non verte sulle doglianze derivante dall'apposizione di teloni pubblicitari, ma sull'apposizione di ponteggi e teli protettivi;
richiama l'art. 10 c.2 l. 392/1978 con riferimento alla violazione del diritto del conduttore di essere informato e partecipare all'assemblea, avendo la stessa controparte di non aver informato il conduttore nè dell'assemblea né dell'avvio dei lavori;
evidenzia che i locali sono rimasti al buio per la necessità di chiudere le finestre e le persiane anche per contenere i rumori e lepolveri;
per parte resistente l'avv. Nino in sostituzione dell'avv. LA FRANCESCHINA MAURO
AMEDEO, che conclude come in atti;
quanto all'art 10 l. 392/1978 evidenzia che la facciata non
è un servizio condominiale;
precisa che l'immobile locato si disloca anche su 4 finestre che insistono sul cortile interno non oggetto di lavori
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28743/2023 promossa da:
LL OB [C.F. [...]], con l'avv. BENOIT TORSEGNO
MASSIMO, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE contro
NI CH [C.F. [...]], con l'avv. avv. LA FRANCESCHINA
MAURO AMEDEO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“in via istruttoria:
A) venga ordinata alla sig.ra RA Nino ed occorrendo al Condominio dello stabile sito in Milano C.so Monforte 45, in persona dell'Amministratore in carica, l'esibizione dei verbali delle assemblee tenutesi negli anni 2021- 2022 e 2023 ed in particolare di quelle con cui sono stati decisi i lavori di ristrutturazione della facciata meglio indicati in narrativa, nonché dei relativi contratti di appalto e stati di avanzamento;
B) venga ammessa prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che in data 17.01.2023 l'Avv. Roberto LA riceveva da parte del portiere dello stabile di C.so Monforte n. 45 la notizia che di lì a breve la facciata esterna del condominio sarebbe stata interessata da lavori di ristrutturazione;
2. Vero che nella corrispondenza sia cartacea che elettronica che lo studio legale LA riceve e a cui posso personalmente accedere ho visto comunicazioni da parte della locatrice circa i lavori disposti e/o deliberati dall'Assemblea condominiale in ordine ai lavori di ristrutturazione della facciata
3. Vero che, a seguito della collocazione dei ponteggi, dei teli e del telone pubblicitario lo studio legale LA versa in una condizione di buio;
4. Vero che all'interno dello studio legale LA occorre fare ricorso alla luce elettrica in qualunque momento della mattina e/o del pomeriggio;
5. Vero che i lavori in atto provocano notevoli quantità di polvere e costringono a tenere chiuse persiane e finestre;
6. Vero che all'interno dello studio legale LA, nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 17 circa, si sente costantemente il rumore di macchinari utilizzati nei lavori di ristrutturazione;
7. Vero che le fotografie prodotte quali documenti nn° 3 e 13 e che mi si rammostrano raffigurano lo stato attuale dei luoghi relativamente sia alla facciata esterna sia alle parti interne dell'immobile oggetto di locazione
8. Vero che in data 30/5/2023, l'Avv. Marco Nino si è recato nello studio dell'Avv. Roberto
LA ed ha verificato la presenza di consistenti fenomeni infiltrativi ed ammaloramenti delle pareti interne dello stesso.
Si indicano a testi:
- Avv. Margherita Pisani, res. in Milano;
- Avv. Riccardo Ferrari res. in Barengo (NO);
- Avv. Marco Nino res. in Milano . chiede l'accoglimento delle seguenti:
CONCLUSIONI:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) in via principale, accertato che gli interventi di manutenzione straordinaria dei prospetti dell'edificio condominiale, anche in ragione delle conseguenze sullo stato dell'immobile locato, determinano l'impossibilità, anche solo parziale, di integrale godimento ed utilizzo dello stesso per l'uso di studio professionale pattuito in contratto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la riduzione del canone di locazione per tutto il periodo di durata dei lavori, in misura proporzionata al mancato e/o ridotto godimento dell'immobile, accertando e dichiarando, anche con effetto costitutivo, la minor misura del canone di locazione dovuto dall'inizio degli interventi in oggetto fino al definitivo completamento di essi ed alla rimozione dei ponteggi installati a tal fine, e condannando, contestualmente, la convenuta alla restituzione delle somme corrisposte, sempre con riserva di ripetizione, in eccesso rispetto alla misura così stabilita;
2) in via principale e cumulativa, accertata la violazione da parte
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi