Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 889

TRIB Milano
Sentenza
3 febbraio 2025
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3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 889
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 889
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 23372/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23372/2020 promossa da:
GR CA (c.f. [...])
FI CA (c.f. [...])
VA EL (c.f. [...])
IA CA AN (c.f. [...]) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Cappai, Donatella GU e Stefano Cappa, con elezione di domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Milano Piazzetta Guastalla n. 7, come da procura in atti
ATTORI contro
FF AR (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Battaglia, con elezione di domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Milano Via San Barnaba n. 32, come da procura in atti
MU BA (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Tedesco e dall'Avv. Marco Oliva, con elezione di domicilio presso lo Studio di quest'ultimi in Milano Via Cino Del Duca n. 5, come da procura in atti
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato RA IA, GU SC, TI NA e AG CI SC convenivano in giudizio UZ EB e FI AR,
1
in qualità di tecnici, formulando nei loro confronti domanda di risarcimento del danno subito a seguito della condotta da loro posta in essere e consistente nell'aver determinato alcune irregolarità urbanistiche in relazione agli immobili acquistati dagli attori nel 2006 e siti a Milano in Via Candiani 94.
In particolare parte attrice allegava e deduceva: che, con distinti atti di compravendita stipulati negli anni 2006 e 2007, gli attori acquistavano dalla Ra.ra S.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 14/1/2008, tre unità immobiliari facenti parte del complesso condominiale, ubicato in Milano nella Via Candiani 94, costituito da un edificio fronte strada e un edificio interno denominato “Condominio il Nido”;
che le unità immobiliari venivano identificate, oltre che con la descrizione delle loro caratteristiche, anche mediante allegazione ai rispettivi contratti, di planimetrie catastali conformi allo stato di fatto, nelle quali le unità risultavano accatastate su due livelli ossia su un piano terreno e su un primo piano;
che in ciascuno dei contratti di vendita la società venditrice dava atto che gli appartamenti insistevano su una costruzione preesistente al primo settembre 1967, interessata da lavori di demolizione, ricostruzione ed ampliamento eseguiti in forza di D.I.A. presentata al Comune di Milano in data 31 gennaio 2005 “munita di relazione attestante la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”, e dichiarava, altresì, che ad ultimazione dei lavori avvenuta, era stata presentata, in data 11 aprile 2006, dichiarazione di fine lavori “munita della prescritta documentazione”;
che l'esecuzione dei predetti lavori veniva affidata alla direzione lavori dell'Arch. UZ EB, che nella D.I.A. asseverava la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti, mentre la dichiarazione per il rilascio di certificato di agibilità veniva sottoscritta dall'Arch. FI AR, la quale, in qualità di tecnico incaricato, certificava che l'intervento era stato realizzato conformemente al progetto approvato;
che, nei primi mesi del 2018, parte attrice veniva a sapere che i proprietari di un appartamento del medesimo complesso immobiliare, nell'espletare le pratiche notarili per la messa in vendita della loro unità immobiliare, avevano appurato la presenza di irregolarità urbanistiche nel complesso immobiliare e, allarmati dalla notizia, incaricavano un tecnico di procedere alle opportune verifiche;
che il tecnico da essi incaricato redigeva tre distinte relazioni tecniche nelle quali evidenziava che le unità immobiliari degli odierni attori risultavano destinate ad uso laboratorio invece che ad uso civile abitazione ed inoltre che le stesse risultavano non conformi alle planimetrie depositate presso gli Uffici tecnici del Comune di Milano, in quanto in queste planimetrie le unità risultavano composte da piano terra e soppalco, mentre nella realtà la società venditrice aveva realizzato e messo in vendita unità articolate su piano terreno e su primo piano (composizione fatta risultare poi da planimetria depositata in catasto ed allegata come detto ai contratti);
che il tecnico quantificava in Euro 82.378,30 il costo necessario per la regolarizzazione urbanistica di ciascuna unità immobiliare;
che gli attori provvedevano a formulare diffida di risarcimento danni nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda, e, segnatamente, nei confronti dell'Arch. FI AR, responsabile per aver asseverato in modo inveritiero la conformità dei lavori eseguiti dal costruttore al progetto approvato, dell'Arch. UZ EB, responsabile nella sua veste di direttore dei lavori per non aver vigilato che l'esecuzione si svolgesse in conformità agli elaborati progettuali approvati dalle competenti autorità e aver quindi omesso di segnalare le irregolarità alle autorità, nonché del Geom. LL, responsabile del deposito al catasto di planimetria conforme allo stato di fatto degli immobili ma non corrispondente agli elaborati progettuali approvati, invitandoli contestualmente alla negoziazione assistita;
che dei predetti soggetti aderiva all'invito il solo Geom. LL, anche se la negoziazione non sortiva l'esito sperato, mentre l'Arch FI ometteva qualunque riscontro all'invito e l'Arch. UZ rispondeva comunicando la non adesione all'invito.
2
Si costituivano in giudizio i convenuti UZ EB e FI AR, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice, in principalità per l'avvenuta prescrizione del diritto fatto valere e, in ogni caso, per l'infondatezza della pretesa attorea.
In particolare parte convenuta UZ EB eccepiva di aver elaborato, sottoscritto e depositato il progetto di rifacimento degli immobili, oggetto del presente procedimento, ma di essere stato sostituito dopo soli 21 giorni, nella sua qualità di direttore dei lavori, dal Geom. Gianmario Fenaroli e di non essersi più interessato all'iter della ristrutturazione, non essendovi più obbligato.
La parte convenuta FI AR eccepiva: di non essere mai stata né la progettista né il direttore dei lavori delle opere di cui gli attori lamentavano l'irregolarità urbanistica;
di disconoscere il documento (dichiarazione di agibilità) prodotto in causa da parte attrice in assenza di qualsivoglia sottoscrizione da parte sua;
che nessun rapporto di incarico né di collaborazione per nessun altro titolo era mai di fatto intercorso fra l'arch. FI e tale soc. Ra.ra. S.r.l, né tantomeno erano intercorsi rapporti fra l'arch. FI e l'altro convenuto arch. UZ;
che, in caso di accertamento di un danno effettivamente subito da parte attorea, il conseguente risarcimento avrebbe dovuto essere posto a carico dell'Arch. UZ nei cui confronti la convenuta FI chiedeva, in via riconvenzionale, di essere tenuta indenne.
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 19.01.2021, celebrata nelle forme della trattazione scritta in ossequio al decreto emesso in data 05.01.2021, il Giudice rilevava che la domanda riconvenzionale c.d. trasversale proposta dalla convenuta FI nei confronti dell'altro convenuto UZ non richiedeva l'adempimento ex art. 269 c.p.c. e, considerato che neppure il convenuto UZ stesso aveva, a fronte di tale riconvenzionale, richiesto un termine a difesa, provvedeva a concedere i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e fissava la data del 26.05.2021 per il prosieguo del processo.
Alla calendarizzata successiva udienza, svoltasi in forza di decreto del 16.05.2021 sempre nelle forme della trattazione scritta, il Giudice si riservava sulle istanze proposte con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c..
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti tecnici (CTU Grafologica e CTU tecnica).
In particolare, con Ordinanza del 25.06.2021 questo Giudice, ritenendo preliminarmente necessario acquisire l'originale del documento “dichiarazione di fine lavori - richiesta di certificato di agibilità” (prot. 362349/2006), ordinava al Comune di Milano di trasmettere alla Cancelleria del Tribunale il suddetto documento entro il 30.09.2021 e, riservandosi ogni ulteriore provvedimento istruttorio all'esito dell'acquisizione del documento richiesto al Comune di Milano come meglio sopra descritto, fissava la successiva udienza al 12.10.2021.
All'udienza del 12.10.2021 il Giudice, rilevato che il Comune di Milano non aveva provveduto a trasmettere il documento richiesto, ordinava nuovamente al Comune stesso di trasmettere la documentazione entro il 31.01.2022 e fissava udienza per il giorno
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