Trib. Genova, sentenza 11/02/2025, n. 177
TRIB Genova
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 4264/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4264/2024 promossa dalla sig.ra:
NG RU OB, c.f. [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova presso e nello studio dell'Avvocato
Matteo Caniglia Cogliolo (p.e.c. matteo.canigliacogliolo@ordineavvgenova.it), alla Via
Assarotti, civ.48, int.1, che la rappresenta e difende in virtù di mandato da considerarsi in calce al ricorso
-ricorrente-
CONTRO
l' ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (c.f.: 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (pec:avv.cinzia.lolli@postacert.inps.gov.it), dall'avv.
Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in IN (Rep.
n. 37875)
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
1
“Piaccia a Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, previa fissazione di udienza di discussione della causa, in accoglimento del presente ricorso e per le ragioni sopraesposte:
ACCERTARE E DICHIARARE nei confronti dell'I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, la sussistenza dei requisiti per la fruizione del beneficio richiesto in data 22.2.2024 (domanda di NASpI, prot.
INPS.342240220240015864), e per l'effetto CONDANNARE l'I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i sopra illustrati motivi, al pagamento delle somme dovute per Legge, tenendo conto della omissione contributiva come denunciata per il tramite del Patronato Inca CGIL, associazione sindacale cui la ricorrente aveva aderito, e ciò anche ai fini dell'art. 425 c.p.c. (sub doc. 12), oltre interessi legali e rivalutazione come per Legge dal dì di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dell'insorgenza del credito, al saldo effettivo, all'uopo rimettendo alla ricorrente il dettaglio delle voci contabili effettivamente utilizzate onde verificare l'esattezza di quanto sarà così erogato
Con la vittoria delle competenze professionali del giudizio, ex DM 55/2014, e ss.mm.ii., anche ex art. 4, comma 8, DM cit., attesa la palese fondatezza della domanda, e rimborso spese gen.li
15%, CPA ed IVA, con distrazione, applicati i valori medi.
Sentenza esecutiva come per Legge”;
INPS:
“Piaccia all' Ill.mo Giudice adito , respingere la domanda avversaria per intervenuta decadenza;
in subordine respingere il ricorso avversario siccome inammissibile ed infondato e comunque sfornito di prova . Spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.10.2024, la sig.ra NG RU OB ha convenuto in giudizio l'INPS, per sentire dichiarare sussistenti i requisiti per la fruizione della prestazione
NASpI, richiesta in data 24.2.2024 (la data di presentazione del 22.2.2024, indicata in ricorso, è stata così corretta dal difensore della ricorrente, come da verbale ud. 19.11.2024), prot.
INPS.342240220240015864, a seguito di dimissioni per giusta causa comunicate il 28.11.2023, e per sentire condannare l'Istituto, quindi, al pagamento delle somme dovute per legge, “tenendo
2
conto della omissione contributiva come denunciata per il tramite del Patronato Inca CGIL”, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge.
Secondo la ricorrente, infatti, la domanda amministrativa è stata illegittimamente respinta dall'INPS, perché tardiva (con conseguente decadenza), in quanto presentata oltre 68 giorni dopo la cessazione del rapporto lavorativo con la sig.ra CR UN, quale erede del sig. BE
UN, senza tenere conto che le dimissioni rassegnate per giusta causa erano inefficaci fino alla ratifica innanzi all'ITL; ratifica intervenuta il 29.3.2024.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo, in principalità, la reiezione del ricorso a causa dell'intervenuta decadenza della ricorrente, che ha presentato la domanda amministrativa solo il 24.2.2024, indicando che il rapporto lavorativo era cessato in data
16.12.2023, senza preoccuparsi neppure
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4264/2024 promossa dalla sig.ra:
NG RU OB, c.f. [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova presso e nello studio dell'Avvocato
Matteo Caniglia Cogliolo (p.e.c. matteo.canigliacogliolo@ordineavvgenova.it), alla Via
Assarotti, civ.48, int.1, che la rappresenta e difende in virtù di mandato da considerarsi in calce al ricorso
-ricorrente-
CONTRO
l' ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (c.f.: 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (pec:avv.cinzia.lolli@postacert.inps.gov.it), dall'avv.
Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in IN (Rep.
n. 37875)
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
1
“Piaccia a Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, previa fissazione di udienza di discussione della causa, in accoglimento del presente ricorso e per le ragioni sopraesposte:
ACCERTARE E DICHIARARE nei confronti dell'I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, la sussistenza dei requisiti per la fruizione del beneficio richiesto in data 22.2.2024 (domanda di NASpI, prot.
INPS.342240220240015864), e per l'effetto CONDANNARE l'I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i sopra illustrati motivi, al pagamento delle somme dovute per Legge, tenendo conto della omissione contributiva come denunciata per il tramite del Patronato Inca CGIL, associazione sindacale cui la ricorrente aveva aderito, e ciò anche ai fini dell'art. 425 c.p.c. (sub doc. 12), oltre interessi legali e rivalutazione come per Legge dal dì di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dell'insorgenza del credito, al saldo effettivo, all'uopo rimettendo alla ricorrente il dettaglio delle voci contabili effettivamente utilizzate onde verificare l'esattezza di quanto sarà così erogato
Con la vittoria delle competenze professionali del giudizio, ex DM 55/2014, e ss.mm.ii., anche ex art. 4, comma 8, DM cit., attesa la palese fondatezza della domanda, e rimborso spese gen.li
15%, CPA ed IVA, con distrazione, applicati i valori medi.
Sentenza esecutiva come per Legge”;
INPS:
“Piaccia all' Ill.mo Giudice adito , respingere la domanda avversaria per intervenuta decadenza;
in subordine respingere il ricorso avversario siccome inammissibile ed infondato e comunque sfornito di prova . Spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.10.2024, la sig.ra NG RU OB ha convenuto in giudizio l'INPS, per sentire dichiarare sussistenti i requisiti per la fruizione della prestazione
NASpI, richiesta in data 24.2.2024 (la data di presentazione del 22.2.2024, indicata in ricorso, è stata così corretta dal difensore della ricorrente, come da verbale ud. 19.11.2024), prot.
INPS.342240220240015864, a seguito di dimissioni per giusta causa comunicate il 28.11.2023, e per sentire condannare l'Istituto, quindi, al pagamento delle somme dovute per legge, “tenendo
2
conto della omissione contributiva come denunciata per il tramite del Patronato Inca CGIL”, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge.
Secondo la ricorrente, infatti, la domanda amministrativa è stata illegittimamente respinta dall'INPS, perché tardiva (con conseguente decadenza), in quanto presentata oltre 68 giorni dopo la cessazione del rapporto lavorativo con la sig.ra CR UN, quale erede del sig. BE
UN, senza tenere conto che le dimissioni rassegnate per giusta causa erano inefficaci fino alla ratifica innanzi all'ITL; ratifica intervenuta il 29.3.2024.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo, in principalità, la reiezione del ricorso a causa dell'intervenuta decadenza della ricorrente, che ha presentato la domanda amministrativa solo il 24.2.2024, indicando che il rapporto lavorativo era cessato in data
16.12.2023, senza preoccuparsi neppure
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