Trib. Perugia, sentenza 03/06/2024, n. 867

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 03/06/2024, n. 867
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 867
Data del deposito : 3 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 5584/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5584/2022 tra
LA VETERINARIA SRL e AV IO
Ricorrenti
e
AZIENDA USL UMBRIA N. 1
Resistente
Oggi 3 giugno 2024 ad ore 13,45 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per LA VETERINARIA SRL E IO AV l'avv. PONTI ANDREA, nonché la dott.ssa SARA LOMBARDI praticante di studio, il quale si riporta al ricorso introduttivo ed alle conclusioni rassegnate e chiede l'accogliento del ricorso.
Per AZIENDA USL UMBRIA N. 1 il dott. MASSIMO CHIOVOLONI il quale si riporta alla propria comparsa di costituzione ed alle conclusioni ivi rassegnate ed insiste per il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 16,10 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art.
429 c.p.c.
.
Alle ore 19,14, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
UG in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 3 giugno 2024, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 5584/2022 promossa da:
LA VETERINARIA S.R.L. con sede in UG, Via A. Einstein n. 6/8 - C.F. 00557220548, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore sig. ON AV, rappresentata e difesa giusta procura speciale estesa a margine del ricorso dall'Avv. Andrea Ponti ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in TI BR (PG), alla Via Olaf Palme, n. 38 ricorrente
contro
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1, P.IVA 03301860544, con sede legale in UG
(PG), Via G. Guerra n. 21/17, rappresentata e difesa dal Direttore dell'U.O.C. I.A.P.Z. (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) Dott. Massimo Chiovoloni, in forza di delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Umbria 1 F.F. Dott. Enrico Martelli.
resistente
Fatto.
Con ricorso depositato il 7 dicembre 2022 la società La Veterinaria Srl ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 176 del 28/10/2022, notificata il 07/11/2022 dalla USL 1 Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, dell'importo pari ad euro €. 20.658,00, per la violazione dell'art. 5 comma 1 del D Lgs 193/2006 come sanzionato dal successivo art.
108, comma 1, chiedendo, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecutività del
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provvedimento e, nel merito, l'annullamento o in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
La sanzione era stata applicata per i seguenti motivi: “… i prodotti HO, OT,
MI, MB non identificabili come categoria poiché non etichettati ma da considerarsi medicinali veterinari in quanto venivano pubblicizzati nel sito aziendale
(https://www.lavet.eu/product/umbro-mite/) senza che ci fossero indicazioni che il prodotto poteva essere commercializzato solo nei paesi extra UE, vantando proprietà terapeutiche.
Nello specifico si evidenzia che per i prodotti HO si vantano effetti terapeutici per le patologie dell'apparato respiratorio, OT si vantano effetti di prevenzione o terapia di malattie degli animali, MI si vantano effetti di prevenzione o terapia di malattie degli animali, MB si vantano effetti di prevenzione o terapia di malattie degli animali”.
Deduceva la parte ricorrente:
1) Nullità dell'ordinanza – ingiunzione per carenza assoluta di motivazione - mancata valutazione della memoria difensiva ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981;

2) Omessa allegazione al Verbale del 14/10/2019;

3) Inesistenza della violazione contestata;

4) Assenza della condotta rilevante per la violazione della norma contestata;

5) Applicabilità dell'art. 6 comma 11 D Lgs 150/2011 – assenza di prove sufficienti per la responsabilità dell'opponente.
Concludeva dunque la parte ricorrente: “… in accoglimento del presente ricorso annullare
e/o revocare e/o accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta n. N.
176 DEL 28/10/2022 NOTIFICATA IN DATA 07/11/2022 e per l'effetto annullarla in accoglimento dei dedotti motivi in via subordinata in caso di rigetto del presente ricorso infliggere la sanzione nella misura minima edittale con integrale compensazione delle spese di lite.”.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, nel contestare in toto le avverse deduzioni, concludeva come di seguito: “… contrariis reiectis, voglia, per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza di tutte le deduzioni ed eccezioni svolte da parte opponente e, per l'effetto, rigettare il relativo ricorso e confermare
l'ordinanza di ingiunzione n. 176 del 28/10/2022 e, con essa, il presupposto verbale sanzionatorio n. 38/C/PG/2019 del 06/12/2019. Il tutto con vittoria delle spese di lite del presente giudizio.”.
La causa, ritenuta matura per la decisone allo stato degli atti senza necessità di ammissione di prove orali, veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza, previa assegnazione di un termine per note e viene decisa ex art. 429 c.p.c., come di seguito. pagina 3 di 9 Diritto.
I due primi motivi di ricorso sono infondati e possono essere trattati congiuntamente.
La Suprema Corte, quanto in generale all'obbligo di motivazione dell'Ordinanza di ingiunzione ed in particolare in materia di applicazione dei principi della legge 241/1990 ai procedimenti disciplinati della Legge 689/81 ritiene che, in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugga dall'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la
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