Trib. Bergamo, sentenza 26/06/2024, n. 737
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Testo completo
R.G. N. 543 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
G B, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 [...]
Parte_2 con l'avv. TAGLIABUE MAURO
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...] con l'avv. CIVITELLI TOMMASO
e
Controparte_2 con avv. A T
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 12/04/2021, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, le convenute datrici di lavoro e la committente, per sentir accertare
- lo svolgimento da parte del sig. di lavoro a tempo pieno con diritto Pt_2
1
all'inquadramento al V livello dall'assunzione da con condanna al pagamento al CP_1 sig. di € 133.663,64 per tutte le ragioni di cui al ricorso e Pt_2
- il diritto del sig. al pagamento di € 61.450,33 Pt_2
il tutto oltre interessi e rivalutazione e vittoria di spese con distrazione a favore del procuratore antistatario,
A fondamento di tale pretesa i ricorrenti esponevano di aver lavorato alle dipendenze delle cooperative convenute, che si erano susseguite nell'appalto della logistica di Controparte_3
Biandrate, in qualità di soci lavoratori.
In particolare, i ricorrenti esponevano di aver lavorato alle seguenti condizioni:
- sig. assunto a tempo parziale al 64,10% in data 15/11/2012, trasformato in full time Pt_2
da ottobre 2016 con inquadramento iniziale nel livello 6 S del CCNL logistica trasporti, passato al quinto livello da luglio 2017,
- sig. assunto dal 12.9. 2007 ha tempo pieno e indeterminato al quinto livello, Pt_2
chiedendo le differenze retributive dal 2014 al 2019.
I ricorrenti davano atto di essere stati assunti dalla e di essere transitati Controparte_4 ex art. 2112 c.c. alla La Coopital soc. coop. a decorrere dall'1.5.2017.
Il ricorrente sig. esponeva di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle di Pt_2 inquadramento e, in particolare attività di smistamento della merce con l'ausilio di mezzi elettrici (quali il cd. “paperino”, il transpallet, il carrello elettrico elevatore).
I ricorrenti esponevano inoltre di aver sempre lavorato full-time, osservando numerose ore di lavoro straordinario.
I ricorrenti contestavano, infine, la corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali, relativamente agli: scatti di anzianità, aumenti contrattuali del CCNL;
festività;
indennità per i periodi di malattia ed infortunio. Rassegnavano pertanto le sopra indicate conclusioni, chiedendo la condanna, in solido, delle datrici di lavoro e della committente Controparte_2
***
Si costituivano regolarmente in giudizio la e Controparte_4 Controparte_5 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Le convenute, dopo aver preliminarmente negato lo svolgimento di mansioni superiori come pure lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, affermavano la corretta quantificazione delle retribuzioni erogate, anche alla luce delle delibere approvate dall'assemblea dei soci, eccependo in ogni caso la prescrizione, quanto meno parziale, delle pretese. Concludevano per il rigetto del 2
ricorso.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio anche resistendo a sua volta alla Controparte_2 domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, chiarendo di essere rimasta estranea alla gestione dei rapporti di lavoro, eccepiva la decadenza ex art. 29 d.lgs. 276/03, essendo decorsi più di due anni dalla cessazione dell'appalto, avvenuta in data 30.4.2017, nonchè la prescrizione quinquennale delle pretese.
***
La causa, istruita documentalmente, mediante istruttoria testimoniale e tramite c.t.u. contabile, viene decisa all'odierna udienza mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto nei termini di seguito evidenziati.
Tutti i ricorrenti sono stati assunti dalla in diversi periodi, e sono poi Controparte_4 transitati ex art. 2112 c.c. alla La Coopital soc. coop. a decorrere dall'1.5.2017 e tutti sono stati addetti appalto logistico di presso il magazzino di Biandrate. Controparte_2
I. Il superiore inquadramento del ricorrente sig. Pt_2
Il ricorrente è stato sin dall'inizio inquadrato al 6°S livello e solo dal luglio 2017 al Pt_2 livello 5 del CCNL logistica.
Analizzando preliminarmente la domanda relativa alle mansioni, dall'istruttoria testimoniale è emerso che il ricorrente dal secondo anno di lavoro ha iniziato a svolgere mansioni Pt_2 sussumibili nel 5° livello del CCNL applicato. Infatti, dall'istruttoria è emerso che le mansioni principali del ricorrente erano la spunta della merce presente sul bancale (teste di parti convenute e e CP_1 Controparte_6 Per_1
Secondo il CCNL applicato al rapporto, appartengono al 6° livello junior “i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”, mentre appartengono al 5° livello i
“lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure 3
predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano “attività di carico
e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici” e “attività di addetto al magazzino”, il ricorrente occupandosi della spunta dei documenti per la verifica della merce svolgeva mansioni certamente più complesse di quelle manuali previste dal VI livello. Il livello è riconosciuto dal secondo anno, in quanto dalle testimonianze rese emerge che il ricorrente nel primo anno oggetto di domanda era addetto alla cella con movimentazione a mano (cfr. teste di parte ricorrente . Il ricorrente ha Tes_1 quindi diritto al riconoscimento del livello V e delle conseguenti differenze retributive dal secondo anno di lavoro.
II. Orario di lavoro
Per quanto riguarda invece l'orario