Trib. Avellino, sentenza 11/03/2024, n. 531

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 11/03/2024, n. 531
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 531
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del GOP Avv. Gianfranco
Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1673 /2019 R.G.
Oggetto: Responsabilità Extracontrattuale – risarcimento danni
vertente
tra
IE LV (C.F. [...]) e GI
MI (C.F. [...]) rappresentati e difesi dall'Avv.
IE ANNA MARIA per mandato in atti
attori
e
TELECOM ITALIA S.P.A. (C.F. 00488410010), rappresentato e difeso dall'Avv. PERONE FRANCESCO per mandato in atti
Convenuto
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 08.03.2024 le parti concludevano come da verbale di causa
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, RR LV e
AN RE – sul presupposto di essere proprietari degli appezzamenti di terreno siti nel comune di IA IR (AV) meglio indicati in citazione – conveniva in giudizio la TELECOM ITALIA S.p.A., evidenziando che in detta proprietà, nonostante la mancata costitu zione di servitù e senza alcuna autorizzazione, la convenuta aveva impiantato 3 pali di sostegno della linea telefonica, per utenze estranee a gli attori, procurando limitazioni all'esercizio del diritto di proprietà. Precisava che ritualmente messa in mora con pec (prodotta in atti) del 18/12/18, la
TELECOM ITALIA S.p.A. non aveva effettuato alcuna proposta risarcitoria.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno, da occupazione abusiva ex art. 2043 c.c..
Si costituiva ritualmente in giudizio TELECOM Italia s.p.a. la quale eccepiva 1. il difetto di giurisdizione del g.o.;

2. il difetto di legittimazione attiva dell'attore in assenza di prova della proprietà del fondo.
Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex D. Lgs 28/2010
Nel merito la convenuta argomentava in termini di legittimità della propria condotta trattandosi di servizio di pubblica utilità cui il proprietario del fondo interessato doveva prestare il consenso senza diritto ad alcuna indennità, come desumibile dagli artt. 231 e 232 del dp..r. 1973 n. 156 e dall'art. 95 r.d. 1941 n. 1198, ora d.p.r. 2003, n. 2598;
eccepiva che la linea telefonica serviva anche l'utenza attorea e che il danno era indimostrato.
Disposto sensa esito il procedimento di negoziazione assistita, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione depositata, interrogatorio formale degli attori e C.T.U. affidata al geom.
Giandomenico De Maio. Quindi, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 08.03.2024, veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art.190 cpc su richiesta delle parti.
La domanda è fondata nei limiti di seguito specificati.
Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, essendo oramai acquisito, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 204 del 5 luglio 2004, che il potere del legislatore di devolvere alla giurisdizione amministrativa interi blocchi di materie, fra cui quella relativa a pubblici servizi, incontra il limite costituzionale fissato dall'art. 103 Cost., in virtù del quale possono rientrare nella giurisdizione esclusiva le sole controversie relative a rapporti in cui la pubblica amministrazione agisce come autorità, con esclusione dunque dei casi in cui, in assenza dei presupposti per l'esercizio di un pubblico potere, la stessa opera su di un piano di perfetta pariteticità con il privato (cfr. ex multis con riferimento al concessionario di pubblico servizio Cass. S.U. 16 luglio 2008, n.
19511).
Ne consegue che quando come nella specie, e pur dopo l'entrata in vigore degli artt. 33 e 35 del d.lgs. 80/1998, l'occupazione di un suolo privato ad opera del concessionario di un servizio pubblico è avvenuta in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, la condotta illecita dedotta deve qualificarsi come mero atto o comportamento inidoneo ad
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