Trib. Verona, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.ssa
Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 340/2020 R.G.;
promossa da:

OFFICINE MARGONI S.R.L. (C.F. 01088490220), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo Bonora del Foro di
Rovereto, giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione;

-parte attrice opponente-

contro

:

FLAMEC S.R.L. (C.F. 03580860231), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Giovanni e Antonio Sala, Giuseppe Gortenuti del
Foro di Verona, in forza di procura speciale in atti;

-parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 16.05.2024, qui da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato via p.e.c. il 30.12.2019, con cui l'odierna parte attrice/opponente NE
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MA s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale nei confronti dell'odierna parte convenuta/opposta AM s.r.l., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo
n. 4298/2019 d.i. (n. 8821/2019 R.G.) emesso il 29.11.2019 e notificato in pari data per
l'importo capitale di € 32.157,50 oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 ed oltre spese del monitorio, sulla scorta delle fatture n. 27 del 31.03.2019 (scaduta il
31.07.2019) e n. 35 del 30.04.2019 (scaduta il 13.09.2019), relative all'esecuzione di lavorazioni meccaniche nell'ambito del pluriennale rapporto di subfornitura intercorso tra le parti;

I.a. Osservato che l'opponente ha esposto, in fatto: - di essersi vista commissionare nel gennaio 2019 da IC s.p.a., con coevo invio delle specifiche tecniche, la lavorazione di
90 pezzi meccanici, segnatamente carter per motori distinti dal codice prodotto
CAR0068, da sé commissionata a AM;
- di avere ricevuto l'11.04.2019 segnalazione da parte della committente finale di non conformità delle misure rispetto a quelle richieste, da sé girata a AM insieme alle misurazioni provenienti da IC;
- di avere richiesto il 24.04.2019 a AM il piano di controllo ed i report DEA del mese di aprile
(consistenti in misurazioni effettuate tramite un macchinario tridimensionale di controllo) sui pezzi lavorati per conto di IC, essendosi vista recapitare il 2.05.2019 unicamente una parte e per di più incompleta della documentazione, il tutto a fronte del rapporto formale di non conformità ricevuto in pari data dalla propria committente;
- di avere contestato a AM le anomalie riscontrate dapprima nell'incontro svoltosi il
6.05.2019, successivamente con la mail del 7.05.2019;
- che, consegnatile a fine agosto
2019 da AM i rimanenti 80 pezzi facenti parte del primo lotto lavorato, solo due pezzi sui complessivi 90 lavorati fino ad allora sono stati ritenuti da IC rispondenti alle caratteristiche tecniche;
- di avere quindi chiesto a AM la consegna di tutto il
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materiale IC, con le attrezzature e gli utensili di proprietà di NE MA e di avere ricevuto riscontro positivo;
- di avere anche ricevuto, giusta d.d.t. n. 195 del
26.09.2019, altri 90 pezzi (differenti rispetto a quelli di cui ai d.d.t. di aprile) lavorati da
AM di sua iniziativa e senza commessa (circostanza resa possibile dal fatto che i pezzi grezzi, denominati fusioni, vengono forniti dal committente in numero sempre superiore all'ordinativo, nel caso di specie 180 grezzi a fronte di un ordinativo di 90, il tutto in vista di ordini successivi le cui specifiche vengono poi volta a volta confermate
o modificate da IC), di cui ben 79 pezzi sono risultati scarti definitivi;
- che, in conclusione, sui 180 pezzi complessivamente lavorati da AM (90 dietro commissione
e 90 spontaneamente in carenza di ordinativo) solo 13 sono risultati accettabili, dal che le note di debito inviate da IC ad NE MA il 13.11.2019 e la conseguente contestazione di danno emergente da quest'ultima rivolta a AM per complessivi €
22.290,87 oltre i.v.a.;

I.b. Rilevato che l'opponente ha eccepito, in diritto, il non corretto e diligente adempimento da parte dell'opposta all'obbligazione sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 192/1998, che pone a carico del subfornitore la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti ovvero del servizio fornito secondo le previsioni contrattuali ed a regola d'arte;

I.c. Preso atto che l'opponente ha pertanto chiesto, nel merito: - previo accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile all'opposta e del danno derivatone all'opponente, disporre la compensazione tra quanto richiesto con il monitorio (pari ad €
32.157,50) e quanto dall'opposta dovuto all'opponente a titolo di risarcimento del danno emergente da quest'ultima subito (quantificabile in € 27.194,90);
- previo accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente in favore dell'opposta dell'ammontare
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di € 7.010,03 (quale differenza di quanto dovuto in ragione della compensazione di cui sopra), dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e per l'effetto revocare ovvero in ogni caso dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- il tutto con vittoria di spese processuali;

§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa depositata il 27.05.2020, con cui AM s.r.l., nel costituirsi tempestivamente, ha contestato specificamente l'impianto ricostruttivo di cui all'atto di citazione;

II.a. Osservato che l'opposta ha rappresentato, in fatto: - che, in ragione del concreto atteggiarsi del pluriennale rapporto triangolare tra la committente IC e le odierne parti in causa, non era inusuale che AM, in ragione dei tempi ristretti degli ordinativi e della sostanziale identità nel tempo degli interventi richiesti, avviasse le lavorazioni (in ottica eminentemente efficientista) a semplice richiesta telefonica di IC ed in assenza delle specifiche tecniche di NE MA, che spesso le venivano inoltrate al momento della richiesta del preventivo;
- che i particolari a codice CAR0068 (carter per motori) rispetto ai quali è emerso il problema di non conformità sono composti da due metà distinte e vanno lavorati in due fasi, la prima con interventi separati sulle due parti che vengono poi accoppiate con viti a creare un pezzo unico, la seconda con lavorazioni di precisione sul carter, di talché l'errore contestato (inerente la perpendicolarità tra
l'asse lento e quello veloce) può scaturire unicamente da tale seconda fase;
- che, a seguito della segnalazione di IC del 19.04.2019, AM ha proceduto a controllare i
90 pezzi restituiti, ottenendo dalla stessa IC con mail del 31.07.2019 l'accettazione in deroga di tutti i componenti riportanti un valore di 0,070 mm di tolleranza (e quindi con una deroga massima convenuta in 0,030 mm), con previsione di consegna di tale materiale accettato in deroga da IC da effettuarsi da parte di AM nei confronti di
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NE MA entro la fine di agosto 2019;
- che, in relazione ai particolari selezionati da AM e rientranti nella deroga concessa dal cliente finale con il citato ampliamento di tolleranza, non sussiste alcun interesse di NE MA a scartarli;
- che, del resto, il reclamo merce non conforme n. 19-056 del 14.11.2019 presenta incongruenze, tra cui il ridotto numero di pezzi controllati rispetto a quelli scartati (65 verso 167);
- che l'importo di € 7.010,03 effettivamente corrisposto da NE MA il 20.12.2019 non può essere ritenuto definitorio di tutti i rapporti di dare ed avere tra le parti, posto che oltre alle due fatture azionate con il monitorio (ossia la n. 27 del
31.03.2019 e la n. 35 del 30.04.2019), ve ne sono altre due scadute successivamente al deposito del ricorso, ossia la n. 47 del 30.06.2019 di € 3.259,84 relativa a lavorazioni diverse da quelle oggetto di contestazioni da parte di NE MA e la n. 58 del
30.09.2019 che comprende, tra gli altri, anche i novanta pezzi del secondo lotto lavorato da AM;

II.b. Rilevato che l'opposta ha dedotto, in diritto: - che la fattura n. 27 del 31.03.2019 inerisce lavorazioni meccaniche non contestate, posto che la contestazione di non conformità alle specifiche tecniche mensurali indicate al momento del preventivo si riferisce a due lotti, ciascuno di 90 particolari aventi codice CAR0068, consegnati con i
d.d.t. n. 95 del 9.04.2019 e n. 195 del 26.09.2019;
- che, quindi, l'importo di tale fattura pari ad € 19.291,86 è interamente dovuto;
- che la fattura n. 35 del 30.04.2019 inerisce in parte anche i primi 90 particolari oggetto di contestazioni, ricomprendendo, tuttavia, ulteriori lavorazioni non contestate;
- che, quindi, a fronte dell'importo totale di tale ultima fattura pari ad € 12.865,64, la somma relativa a quei primi 90 particolari (codice
CAR0068) è di soli € 5.270,40 i.v.a. compresa;
- che, a fronte della pretesa dell'opponente di portare in compensazione il controcredito fondato sulla non
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conformità di tutti i 167 particolari consegnati con due lotti (di 90 pezzi ciascuno, per un totale di 180 pezzi da cui detrarre i 13 non accettati), l'opposta a sua volta chiede conseguentemente in via riconvenzionale il corrispettivo per il secondo lotto di particolari a codice CAR0068 fatturato con il documento n. 58 del 30.09.2019, dell'ammontare identico a quello richiesto per il primo lotto, ossia € 5.270,40 inclusivi di i.v.a.;
- che, quanto a tale secondo lotto, NE MA è decaduta dalla garanzia per difformità, essendo la
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