Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 71
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente e relatore
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1581/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 18/05/1971), (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. RINALDI FLAMINIA;
C.F._1
(ROMA (RM), 13/10/1979), (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SULLI RENATA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai
ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
2) disporre che la figlia minore resti affidata congiuntamente ai Per_1 genitori, ex art. 337 ter c.c., e collocata prevalentemente presso la madre a Roma, nell'immobile in Via Pietro Querini n. 1;
3) dare atto che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della figlia che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di . Per le Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della figlia presso di sé;
4) disporre che il padre, salvo diversi e migliori accordi fra i genitori, avrà il diritto di vedere e tenere con sé , secondo il seguente calendario di Per_1 frequentazione:
a) a week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (oppure alle ore 13 nei mesi di giugno e di settembre) sino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà direttamente a scuola o a casa della madre (in caso di assenza da scuola);
b) nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna,
starà altresì con il padre il giovedì dall'uscita da scuola sino al Per_1 venerdì mattina con riaccompagnamento direttamente a scuola;
nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, il padre starà altresì con il martedì, dall'uscita da scuola sino all'indomani, Per_1 quanto il padre la riaccompagnerà a scuola;
c) per metà delle vacanze natalizie, in via alternata, starà con i Per_1 genitori due periodi di uguale durata ciascuno – o dal 23/12 al 31/12 alle ore
18 o dal 31/12 alle ore 18 al 7.1 - dalla fine della scuola alla ripresa delle lezioni. Le giornate del 23, 24 e 25 dicembre saranno sempre alternate. In particolare, starà il giorno 23 e 24 dicembre (Vigilia di Natale) con Per_1 il genitore con il quale trascorrerà il 2° periodo e il 25 dicembre (pranzo di
Natale) con il genitore con il quale trascorrerà il 1° periodo da unire la giornata del 25 dicembre alle giornate dal 26 dicembre in poi). I coniugi concordano che, durante le vacanze natalizie 2023, starà con il padre Per_1 il secondo periodo (e così, in via alternata, ogni anno);
d) per l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali, dunque dalla fine della scuola alla ripresa della scuola, ad anni alterni;
e) i ponti (Ponte dei Santi, 25 aprile, 1° maggio, 2 Persona_2 giugno, San Pietro e Paolo) in via alternata, anche di anno in anno, al fine di permettere alla figlia di trascorre con ciascun genitore, ad anni alterni, ogni festività, iniziando dal ponte del 25.04.2023 in cui sarà con la Per_1 madre. Il genitore “titolare del Ponte” avrà diritto a tenere con sé la figlia anche nell'immediato weekend;
f) durante le vacanze scolastiche