Trib. Prato, sentenza 03/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Prato, sentenza 03/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Prato
Numero : 3
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3364/2021 R.G.
promossa da:
IN EL (c.f.: [...]e DE UC
RO(c.f.: DLCVNC91H67G999 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Claudia
Sanesi e Paola Gori del Foro di Prato, elettivamente domiciliati presso lo studio della prima per procura allegata ex art. 83 c.p.c. comma 3
ATTORI
CONTRO
ID CA (c.f.: [...]), ID MI
(c.f.:[...]) e ID IL (c.f.: [...])
rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Badiani, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati, per procura allegata ex art. 83 c.p.c. comma 3 alla memoria di costituzione di nuovo difensore datata 04/10/2023
CONVENUTI
OGGETTO: Vendita di cose immobili
PRIMA UDIENZA: 17/05/2022
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 03/10/2024
Conclusioni delle parti:


Per gli attori: come da atto di citazione e note scritte del 30/09/20241
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e risposta e da note scritte del 18/09/20242
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, DA UE e De UC
VE convenivano in giudizio, avanti Tribunale di Prato, LL LO,
LL NO e LL IP, per sentire accertare e dichiarare la legittimità del recesso esercitato in data 25/1/2021 alla proposta di acquisto accettata in data 25/1/2021, ovvero in ipotesi subordinata la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto preliminare, relativamente all'immobile sito in
Prato, Via Caduti Senza Croce n. 9, con conseguente condanna al pagamento della somma di Euro 10.000,00 pari al doppio della caparra versata, oltre al risarcimento dei danni per i disagi subiti e per i costi sostenuti pari ad Euro
3.666,00 per i diritti di agenzia immobiliare.
1“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare: 1) in tesi: la legittimità del diritto di recesso, esercitato dagli attori con raccomandata del 25.01.2021, dalla proposta di acquisto accettata relativa all'immobile sito in Prato Via Caduti Senza Croce n. 9, con conseguente diritto a conseguire la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di Euro 10.000,00 corrispondente al doppio della caparra, in favore degli attori nonché condannare i medesimi convenuti al risarcimento del danno dovuto agli odierni attori per i disagi subiti in conseguenza delle descritte circostanze, comprensivo dei costi vivi sostenuti dagli attori per il comportamento inadempiente tra i quali la somma di Euro 3.666,00 pagata per i diritti di agenzia immobiliare, ovvero al pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;2) in ipotesi: la risoluzione ex art. 1453 c.c. del preliminare di vendita dell'immobile sito in Prato Via Caduti Senza Croce n. 9, per grave inadempienza dei promittenti venditori Sigg.ri NO LL, IP LL e LO LL, e la loro responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale a causa della condotta descritta nel corpo del presente atto e per l'effetto condannare i Sigg.ri NO LL, IP LL e LO LL alla restituzione agli odierni attori della somma di Euro 10.000,00 indebitamente incassata e condannare i medesimi convenuti al risarcimento del danno dovuto agli odierni attori per i disagi subiti in conseguenza delle descritte circostanze, comprensivo dei costi vivi sostenuti dagli attori per il comportamento inadempiente tra i quali la somma di Euro 3.666,00 pagata per i diritti di agenzia immobiliare ovvero al pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. 3) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, anche di CTU e CTP. Insistono altresì per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c., opponendosi invece alla controprova richiesta dagli odierni convenuti”.

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A sostegno delle domande, gli attori esponevano: di avere sottoscritto una proposta di acquisto in data 11/12/2020 relativa ad immobile posto in Prato,
Via Caduti Senza Croce n. 9, con relativa autorimessa, che veniva accettata dai proprietari;
che nella proposta di acquisto era garantita la conformità urbanistica e catastale, facendo salva la possibile mancanza del certificato di agibilità;
che a seguito del diniego del mutuo ipotecario da parte della banca venivano eseguite alcune verifiche ed emergeva che l'immobile era privo del certificato di abitabilità/agibilità, che avrebbe potuto essere rilasciato a seguito dello smontaggio della veranda;
che l'immobile era risultato di interesse anche in virtù della presenza della citata veranda, pertanto la necessità della sua rimozione, impattava in maniera determinante nella decisione di acquisto;
che
l'assegno di Euro 5.000,00, consegnato a titolo di caparra ex art. 1385 c.c., veniva posto all'incasso, pertanto erano costretti ad esercitare il diritto di recesso, stante anche l'impossibilità di mettersi in contatto con i promittenti venditori, somma che veniva trattenuta pur a seguito dell'invio della raccomandata del 25/0/2021. Prospettavano, in diritto, la fattispecie di aliud pro alio ed esperita infruttuosamente anche la procedura di negoziazione assistita, adivano l'autorità giudiziaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/3/2022, si costituivano in giudizio LL LO, LL NO e LL
IP, quali comproprietari dell'immobile sito in Prato, Via Caduti Senza
Croce n. 9, i quali contestavano le domande come infondate;
deducevano, in particolare che nella proposta di acquisito formulata tramite l'Agenzia
Progetto Immobiliare di Prato, in data 11/12/2020, era stato specificato della possibile mancanza del certificato di agibilità, circostanza di cui le parti si dichiaravano a conoscenza, tanto che ritenevano opportuno menzionarla nell'atto.
A seguito dell'accettazione della proposta di acquisto veniva incamerata la somma di euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, e dunque si perfezionava il contratto alle condizioni scritte e precisate nella stessa. Solo successivamente gli attori avevano, poi deciso, di non procedere più all'acquisito ed inviato la raccomandata del 21/1/2021.
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Relativamente alla questione della veranda, precisavano che la stessa era
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