Trib. Messina, sentenza 27/11/2024, n. 2265
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Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 27/11/2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa n. 1246/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Sfravara;
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona dell'Assessore pro tempore, resistente,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Dell'Acqua;
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, resistente contumace;
e nei confronti
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e CP_3 P.IVA_2 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: differenze retributive e contributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.03.2024 premesso di essere inserito nelle graduatorie Parte_1 ex L.R. Sic. n. 16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore degli Assessorati convenuti da quasi trent'anni come operaio a tempo determinato (OTD) con la qualifica di bracciante agricolo qualificato
e con la qualifica conduttore specializzato autobotte, riferiva che nel corso degli anni aveva sempre prestato la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) che presso lo stesso datore di lavoro erano inquadrati nella sua stessa qualifica.
1
Richiamava il 2001 che all'art. 11 per gli OTI prevedeva, quale parte della retribuzione, una CP_4
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a lire
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Contr Denunciava la disparità di trattamento tra OTI e e assumeva che essa era in aperta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999 che, pur di immediata applicazione anche dinanzi al giudice nazionale, era stato ripreso dal legislatore nazionale all'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2015. Riferiva che da aprile 2019 ad oggi aveva lavorato per 39 mesi ed assumeva di avere diritto a vedersi riconoscere come dovuto il complessivo importo di
€ 2.946,00 (64x39) e nello specifico € 1.664,00 (64x26) da parte dell Controparte_2 ed € 832,00 (64x13) da parte dell' oltre al Controparte_1 versamento della relativa contribuzione previdenziale presso l' CP_3
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che egli avesse diritto all'indennità professionale pari a € 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato fino a un massimo di 16;
ritenere e dichiarare che, avendo egli già nel 2018 lavorato per oltre 16 anni, avesse diritto già dal 2018 al riconoscimento di € 64,00 mensili a titolo di indennità professionale, o alla minore indennità professionale che dovesse essere riconosciuta nel corso del giudizio con la relativa decorrenza;
conseguentemente condannare
l' al pagamento di quanto dovuto pari a € Controparte_6
1.664,00 (64x26) e l' Controparte_1
al pagamento di € 832,00 (64x13), o ad altra somma maggiore o minore da determinarsi in
[...] corso di causa, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto condannare gli Assessorati resistenti al versamento in favore dell' dei contributi sulle somme riconosciute ed entro i limiti CP_3 della prescrizione quinquennale. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con memoria depositata in data 12.11.2024 si costituiva in giudizio l
[...] chiedendo preliminarmente Controparte_7
l'accertamento dell'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso e, conseguentemente, che nulla è dovuto dall'Amministrazione in favore del ricorrente;
in subordine chiedeva l'accertamento della intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del credito avversario e, per l'effetto, che
l'Amministrazione è tenuta al pagamento delle sole integrazioni limitatamente ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza;
chiedeva altresì la diminuzione dell'importo eventualmente dovuto tenuto conto dei giorni e dei mesi di effettivo lavoro. Con vittoria delle spese legali.
Con memoria depositata in data 11.11.2024 si costituiva in giudizio l chiedendo che venisse CP_3 valutata la fondatezza delle domande della parte ricorrente nei confronti del convenuto datore di lavoro
2
e, nell'ipotesi di accoglimento, che venisse condannata parte convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro e delle differenze retributive CP_3 richieste entro i limiti della prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa richiamandosi, ex art. 118 disp. att.
c.p.c., a precedenti di questo Tribunale (ex multis, sent. n. 1777/2023).
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell non costituitosi Controparte_2 in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso.
Ai fini della decisione della controversia occorre individuare la natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Ai sensi della L.R. n. 66/1981 “Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli Controparte_8
e dell'Azienda la Regione Sicilia, per il triennio 1981-1983, anche
[...] Controparte_9 in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n.
84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, provvedeva ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avevano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
L'assunto trova conferma nel disposto di cui all'art. 15 della L.R. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 27/11/2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa n. 1246/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Sfravara;
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona dell'Assessore pro tempore, resistente,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Dell'Acqua;
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, resistente contumace;
e nei confronti
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e CP_3 P.IVA_2 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: differenze retributive e contributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.03.2024 premesso di essere inserito nelle graduatorie Parte_1 ex L.R. Sic. n. 16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore degli Assessorati convenuti da quasi trent'anni come operaio a tempo determinato (OTD) con la qualifica di bracciante agricolo qualificato
e con la qualifica conduttore specializzato autobotte, riferiva che nel corso degli anni aveva sempre prestato la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) che presso lo stesso datore di lavoro erano inquadrati nella sua stessa qualifica.
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Richiamava il 2001 che all'art. 11 per gli OTI prevedeva, quale parte della retribuzione, una CP_4
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a lire
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Contr Denunciava la disparità di trattamento tra OTI e e assumeva che essa era in aperta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999 che, pur di immediata applicazione anche dinanzi al giudice nazionale, era stato ripreso dal legislatore nazionale all'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2015. Riferiva che da aprile 2019 ad oggi aveva lavorato per 39 mesi ed assumeva di avere diritto a vedersi riconoscere come dovuto il complessivo importo di
€ 2.946,00 (64x39) e nello specifico € 1.664,00 (64x26) da parte dell Controparte_2 ed € 832,00 (64x13) da parte dell' oltre al Controparte_1 versamento della relativa contribuzione previdenziale presso l' CP_3
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che egli avesse diritto all'indennità professionale pari a € 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato fino a un massimo di 16;
ritenere e dichiarare che, avendo egli già nel 2018 lavorato per oltre 16 anni, avesse diritto già dal 2018 al riconoscimento di € 64,00 mensili a titolo di indennità professionale, o alla minore indennità professionale che dovesse essere riconosciuta nel corso del giudizio con la relativa decorrenza;
conseguentemente condannare
l' al pagamento di quanto dovuto pari a € Controparte_6
1.664,00 (64x26) e l' Controparte_1
al pagamento di € 832,00 (64x13), o ad altra somma maggiore o minore da determinarsi in
[...] corso di causa, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto condannare gli Assessorati resistenti al versamento in favore dell' dei contributi sulle somme riconosciute ed entro i limiti CP_3 della prescrizione quinquennale. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con memoria depositata in data 12.11.2024 si costituiva in giudizio l
[...] chiedendo preliminarmente Controparte_7
l'accertamento dell'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso e, conseguentemente, che nulla è dovuto dall'Amministrazione in favore del ricorrente;
in subordine chiedeva l'accertamento della intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del credito avversario e, per l'effetto, che
l'Amministrazione è tenuta al pagamento delle sole integrazioni limitatamente ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza;
chiedeva altresì la diminuzione dell'importo eventualmente dovuto tenuto conto dei giorni e dei mesi di effettivo lavoro. Con vittoria delle spese legali.
Con memoria depositata in data 11.11.2024 si costituiva in giudizio l chiedendo che venisse CP_3 valutata la fondatezza delle domande della parte ricorrente nei confronti del convenuto datore di lavoro
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e, nell'ipotesi di accoglimento, che venisse condannata parte convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro e delle differenze retributive CP_3 richieste entro i limiti della prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa richiamandosi, ex art. 118 disp. att.
c.p.c., a precedenti di questo Tribunale (ex multis, sent. n. 1777/2023).
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell non costituitosi Controparte_2 in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso.
Ai fini della decisione della controversia occorre individuare la natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Ai sensi della L.R. n. 66/1981 “Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli Controparte_8
e dell'Azienda la Regione Sicilia, per il triennio 1981-1983, anche
[...] Controparte_9 in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n.
84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, provvedeva ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avevano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
L'assunto trova conferma nel disposto di cui all'art. 15 della L.R. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente
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