Trib. Trapani, sentenza 07/11/2024, n. 164

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trapani, sentenza 07/11/2024, n. 164
Giurisdizione : Trib. Trapani
Numero : 164
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

N. 861/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Mauro Petrusa Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 861/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nata ad [...], il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. CAVASINO ANNAMARIA MANUELA (pec domiciliazione:
e , nato a [...], il [...] (c.f. Email_1 Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. BURGARETTA SAVERIO (pec C.F._2
domiciliazione: ), Email_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del
matrimonio;

Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate
le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


e hanno contratto matrimonio, il 14.08.2015, Controparte_1 Parte_1
regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di CU (TP) al n.
48, p. II, Serie A, anno 2015, unione dalla quale è nato il figlio minorenne Persona_1
(31.07.2017).
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con sentenza del Tribunale di
Trapani n. 803/2023, emessa in data 07.11.2023.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
30.01.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente, con obbligo del mutuo e vicendevole rispetto.
2) La signora ed il figlio minore manterranno la residenza presso l'abitazione dei di CP_1 Per_1
lei genitori, sita in CU, nella via Madonna n.145.
3) La Sig.ra nulla pretende per quanto riguarda l'abitazione di proprietà del sig. sita CP_1 Pt_1
in Porto Palo di Capo Passero (SR), via Catrini n.31, che rimarrà nella disponibilità esclusiva di
quest'ultimo.
4) In ordine all'affidamento del figlio minore, questo sarà condiviso con collocazione stabile presso
l'abitazione della madre. Il padre, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, avrà ampio diritto di
visita verso il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dello stesso e tenuto
conto dei propri turni di lavoro. Nel periodo estivo, a partire dall'agosto del 2024, il minore rimarrà
con il padre per sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo di ferie di quest'ultimo. Resta inteso
che, qualora il minore lo desideri, potrà trascorrere con il padre anche altri periodi, previamente
concordati. Le festività del Santo Natale (24 e 25 dicembre), del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì
dell'Angelo, nonché le altre festività nazionali e religiose verranno trascorse, alternativamente, presso
ciascuno dei genitori. Il minore trascorrerà con la madre le festività natalizie (24 e 25 dicembre 2023),
sia i giorni 31 dicembre 2023 ed il 01 gennaio 2024, sia le festività pasquali dell'anno 2024.Inoltre, il
giorno del compleanno rispettivamente del padre o della madre il minore, a prescindere dal periodo di
ordinaria spettanza, lo trascorrerà con il genitore festeggiato;
ed in occasione del compleanno del figlio
i genitori si impegnano a trascorrerlo insieme.
5) Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sul minore e si impegnano:
- a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per il figlio;
- a condividere
con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio;
- a non denigrare e/o squalificare l'altro
genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio;
- a contattare
immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio;
- a seguire il Piano
genitoriale di cui all'All. n.1.
6) Entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto
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