Trib. Genova, sentenza 29/07/2024, n. 2200
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Testo completo
R.G. 10877/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M Pe Presidente
Dott.ssa V A Giudice
Dott. D C Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
C.F. , nato ad Addis Abeba (Eritrea), il Parte_1 C.F._1
20/05/1982, residente in Genova, Vico Pessagno n. 9/6, ed elettivamente domiciliato presso
e nello studio dell'Avv. S M, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte attrice - contro
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra di loro, dagli Avv.ti M L A e
G S, ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Garibaldi n. 9, presso Palazzo
Tursi – Civica Avvocatura, giusta procura generale ad lites autenticata dal Segretario
Generale allegata in atti.
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 06/06/2024.
Con ricorso presentato in data 29/11/2023, il Sig. cittadino eritreo residente Parte_1
in Italia con riconoscimento della protezione umanitaria, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 98 c.c. avverso il provvedimento n. 507376 del 30/10/2023, notificato a mani del ricorrente, con cui l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova ha opposto il rifiuto di
effettuare le pubblicazioni al fine di contrarre matrimonio con la Sig.ra Parte_2
, per mancanza del nulla osta richiesto ai sensi dell'art. 116 c.c., allegando
[...]
l'impossibilità ad ottenere la documentazione richiesta dal momento che il ricorrente risulta inserito nelle liste dei cosiddetti “traditori” del proprio paese d'origine a cui l'Ambasciata eritrea è solita richiedere il pagamento di una somma pari al 2% di tutti gli stipendi percepiti all'estero per il rilascio di documentazione e certificati personali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25/01/2024, si è costituito in giudizio il
[...]
eccependo in via preliminare, da un lato, il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1
dal momento che avrebbe dovuto essere citato il Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato Civile
responsabile della tenuta dei registri pubblici e, dall'altro, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del sotto le cui direttive opera l'Ufficiale Controparte_2
di Stato Civile, mentre nel merito della domanda l'Ente convenutosi è rimesso affermando in
ogni caso la legittimità del proprio operato.
All'esito della prima udienza del 29/02/2024, il G.D., con ordinanza separata del 04/03/2024, ha rigettato le eccezioni preliminari dell'Ente convenuto rinviando la causa all'udienza del
06/06/2024 per la discussione orale, in cui le parti hanno insistito come in atti e la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, condivide anzitutto il Collegio l'infondatezza delle eccezioni preliminari svolte dall'Ente convenuto per i motivi già evidenziati nell'ordinanza del G.D. del 04/03/2024.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti
Locali) sono attribuite in via diretta ai comuni le seguenti funzioni di competenza statale: “Il
comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica”.
Da ciò discende che il soggetto titolare dei connessi poteri pubblici attribuiti dal predetto testo
unico va sempre individuato nelle Ente Pubblico territoriale a nulla rilevando che il successivo
comma indichi che il Sindaco, da intendersi quale legale rappresentante dell'Ente, operi in
qualità di Ufficiale di Stato civile, essendo il suo operato sempre riferibile ed imputabile all'Ente di appartenenza
Ciò lo si evince anche dalla stessa natura del provvedimento qui impugnato pacificamente
emesso dal e non dal Sindaco, e firmato del funzionario amministrativo Controparte_1
responsabile del procedimento e quindi necessariamente imputabile, per principio di immedesimazione organica, all'Ente territoriale di appartenenza.
Quanto invece all'eccezione di carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
, come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione CP_2
(vds. Sez. Unite n. 12193/2019) e del Consiglio di Stato (vds. fra le tante n. 2221/2014, n.
2272/2015 e n. 4478/2016), non è rinvenibile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'Ente statale dal momento che l'attribuzione diretta di funzioni statali agli Enti
territoriali non implica un rapporto di gerarchia propria ma unicamente un rapporto di vigilanza potendo il intervenire a norma l'art. 54 del D.Lgs. n. Controparte_2
267/2000 soltanto in caso di inerzia del Sindaco ovvero mediante atti di indirizzo per garantire
una uniformità di operato a livello nazionale, ma ciò non sottrae la titolarità della funzione all'organo vigilato che rimane unico soggetto individuato dalla legge a svolgere quel compito
e in quanto tale è il soggetto legittimato passivo nei giudizi avverso i provvedimenti emessi dallo stesso nell'ambito dei poteri attribuiti.
Venendo al merito del ricorso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Preme anzitutto ricordare che ai sensi dell'art. 116 c.c. lo straniero che ha il domicilio o la
residenza nello Stato italiano deve fare le pubblicazioni secondo le disposizioni del codice
stesso: le pubblicazioni di matrimonio sono infatti una formalità che ha lo scopo di portare alla conoscenza di tutti l'intenzione di due persone di contrarre il matrimonio e quindi per consentire, eventualmente, a chi avesse qualcosa da opporre allo stesso di farlo.
Per chiedere le pubblicazioni è necessario però che i futuri sposi producano il certificato di
nascita ed il nulla osta al matrimonio nel caso di cittadini stranieri, ossia un certificato
rilasciato dalle autorità del paese di origine da cui risulta che il richiedente è libero di sposarsi
in quanto non risultano impedimenti.
Tuttavia molti cittadini stranieri non riescono ad ottenere il certificato di nulla osta al
matrimonio da parte delle autorità del loro paese di origine e ciò accade spesso per motivi di
carattere politico o religioso che impedisce loro di fare ritorno nel proprio paese per pericolo
di grave danno alla persona.
Da ciò discende la possibilità per lo straniero che si trova in possesso dello status di rifugiato di cui alla Convenzione di Ginevra adottata in data 28/07/1951 e ratificata dall'Italia con
Legge n. 722/1954 di sostituire il predetto nulla osta con una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Orbene, nel caso di in esame, il ricorrente è cittadino eritreo residente in Italia con lo status di “protezione sussidiaria” come riconosciuto dalla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone del 23/02/2006, e non può fare
rientro nel proprio paese di origine per motivi di sicurezza, non potendo quindi ottenere il nulla osta richiesto dall'art. 116 c.c.
Tuttavia, il Comune di Genova ha opposto il rifiuto alle pubblicazioni di matrimonio richiamando la circolare del prot. n. 0000566 del 12/01/2022, che Controparte_2
consente unicamente per i soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento dello stato di
rifugiato e non anche per i beneficiari di protezione sussidiaria per motivi umanitari di
sostituire il nulla osta a contrarre matrimonio del proprio paese di origine con la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
Oltre a ciò, il convenuto ha eccepito la mancanza di prova da parte del ricorrente CP_1
dell'impossibilità effettiva ad ottenere il nulla osta richiesto per le pubblicazioni.
In questo quadro, giova brevemente richiamare la pronuncia della Corte Costituzione che con
ordinanza del 30/01/2003, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Roma nei confronti dell'art. 116 c.c. nella parte in cui non prevede espressamente che nel caso in cui non sia possibile ottenere i certificati dalle autorità dei paesi di provenienza
si possa provvedere con una attestazione sostitutiva, ha stabilito che è sempre possibile il rimedio del ricorso all'autorità giudiziaria (in base all'art. 98 c.c.) chiedendo che sia il
Tribunale ad accertare che non sussistono impedimenti al matrimonio e quindi ad ordinare all'Ufficiale di stato civile di dar luogo comunque alle pubblicazioni;in altre parole, la Corte
Costituzionale ha sottolineato che non serve abrogare l'art. 116 del c.c. per consentire una soluzione a questi problemi, ma è sufficiente utilizzare il rimedio previsto dalla legge ovvero
il ricorso al Tribunale contro il rifiuto delle pubblicazioni per consentire all'autorità giudiziaria di verificare l'assenza di impedimenti al matrimonio (validi secondo i principi dell'ordinamento italiano).
Spetta dunque al giudice di merito nell'ambito della procedura espressamente prevista
dall'art. 116 c.c. valutare nel caso concreto l'assenza di impedimenti al matrimonio
autorizzando quindi le pubblicazioni anche in assenza del nulla osta del paese di origine dello
straniero.
Ciò posto, il diritto a contrarre matrimonio è un diritto fondamentale della persona sancito dall'art. 29 della Costituzione e il giudice di merito è chiamato ad interpretare la normativa vigente, di qualsiasi rango essa sia, in modo costituzionalmente conforme eliminando quelle
cause che impediscano il pieno esercizio dei diritti della personalità.
Pertanto, ai soli fini che qui ci occupano, ritiene il Collegio che lo status di protezione
sussidiaria per motivi umanitari debba essere assimilato a quello di rifugiato politico.
Invero, secondo la normativa vigente, il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore
fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha
la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno ed avvalersi della
protezione di tale paese.
È invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i
requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di
ritenere che, se ritornasse nel paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un
grave danno alla persona.
Per entrambi i beneficiari delle due forme di protezione internazionale è pacifica
l'impossibilità ad ottenere il nulla osta a contrarre matrimonio da parte del proprio paese di origine sicché, in virtù del principio di uguaglianza, anche al soggetto beneficiario della
protezione sussidiaria deve essere consentito di sostituire il predetto nulla osta con la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Inoltre, il ricorrente ha provato in via documentale mediante diversi articoli di giornale la
prassi adottata dall' eritrea in Italia, così come in altri paesi europei, di CP_3
subordinare il rilascio di qualsiasi certificazione al pagamento da parte dei propri cittadini di
una somma pari al 2% di tutti gli stipendi percepiti nel paese straniero, asservendo e quindi
di fatto impedendo l'esercizio di diritti della persona ad interessi di natura patrimoniale.
A ciò si aggiunga che il Sig. nel corso del presente giudizio, ha nuovamente chiesto Pt_1
all' del proprio paese di origine il rilascio del nulla osta necessario senza tuttavia CP_3
ottenere risposta.
Ritiene pertanto il Collegio che sussista quell'impossibilità oggettiva per il ricorrente ad
ottenere la certificazione richiesta sicché, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero
espresso con nota dell'01/12/2023, vanno autorizzate le pubblicazioni al fine di contrarre
matrimonio con la Sig.ra , cittadina olandese residente in Italia, Parte_2
non sussistendo per il nostro ordinamento profili di impedimento matrimoniale per il
ricorrente.
Per quanto concerne le spese di lite, stante la natura necessaria della causa e rilevato che il
si è rimesso nel merito dell'istanza non emergendo profili di illegittimità Controparte_1
del suo operato, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle
stesse.