Trib. Matera, sentenza 15/11/2024, n. 846
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. R G Presidente dott. T C Giudice rel. dott. A Q Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 108/2023 R.G., avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a BARI il 26/11/1964 (C.F. Parte_1
, con l'avvocato G C, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
nato a MATERA il 20/06/1963 (C.F. CP_1
), con l'avvocato P V, C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto -
All'udienza del 6/11/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/1/2023 - Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio con in data CP_1
27/4/1991 in GRAVINA IN PUGLIA e che dalla loro unione erano nati i figli
(l'1/5/1994, disoccupata) e (l'11/11/2002, economicamente Per_1 Per_2
autonomo) - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo, con richiesta di porre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile non inferiore ad € 300,00.
Con comparsa depositata il 24/2/2023 si costitutiva in giudizio
, che non si opponeva alla domanda di separazione CP_1
richiesta dalla ricorrente, ma chiedeva il rigetto delle ulteriori domande ex adverso avanzate, formulando, in via riconvenzionale, domanda di addebito della separazione;
inoltre, domandava l'assegnazione della casa coniugale quale genitore convivente con la figlia maggiorenne non autonoma Per_1
economicamente, e che
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. R G Presidente dott. T C Giudice rel. dott. A Q Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 108/2023 R.G., avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a BARI il 26/11/1964 (C.F. Parte_1
, con l'avvocato G C, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
nato a MATERA il 20/06/1963 (C.F. CP_1
), con l'avvocato P V, C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto -
All'udienza del 6/11/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/1/2023 - Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio con in data CP_1
27/4/1991 in GRAVINA IN PUGLIA e che dalla loro unione erano nati i figli
(l'1/5/1994, disoccupata) e (l'11/11/2002, economicamente Per_1 Per_2
autonomo) - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo, con richiesta di porre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile non inferiore ad € 300,00.
Con comparsa depositata il 24/2/2023 si costitutiva in giudizio
, che non si opponeva alla domanda di separazione CP_1
richiesta dalla ricorrente, ma chiedeva il rigetto delle ulteriori domande ex adverso avanzate, formulando, in via riconvenzionale, domanda di addebito della separazione;
inoltre, domandava l'assegnazione della casa coniugale quale genitore convivente con la figlia maggiorenne non autonoma Per_1
economicamente, e che
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