Trib. Roma, sentenza 11/10/2024, n. 15424
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 14858 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento del 07.10.2024 con rinuncia dell'appellante ai termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
CO VI,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello 23, presso lo studio dell'avv. Sandra Giusti e dell'avv. Salvatore Carrisi che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
ROMA CAPITALE,
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12676/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso verbale di accertamento di violazioni del Codice della strada;
Conclusioni: come in atti.
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IC TT ha proposto appello avverso la sentenza n. 12676/2020 con la quale il Giudice di
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 proposta avverso il verbale di accertamento n. 13190769940, elevato dalla Polizia Locale di Roma Capitale per la violazione dell'art.
7 commi 9 e 14 d.lgs. 285/1992 da parte del conducente del veicolo targato FR825VW, in quanto in data 04.05.2019 accedeva alla zona a traffico limitato in assenza della prescritta autorizzazione.
A fondamento del ricorso, l'opponente ha eccepito la tardiva notificazione del verbale impugnato, oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 d.lgs. n. 285/1992, decorrente dalla presunta data di accertamento della violazione, ha contestato la mancata indicazione nel verbale impugnato delle informazioni circa la taratura e la revisione periodica dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della violazione e ha eccepito, infine, l'illegittimità del verbale impugnato per omessa specifica indicazione della violazione contestata.
Roma Capitale ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando di aver tempestivamente notificato il verbale impugnato. In particolare, la resistente ha dedotto di aver notificato a mezzo posta elettronica certificata il verbale di accertamento n. 13190769940 in data 30.05.2019 alla società ED BE Charterway, proprietaria del veicolo targato FR825VW, la quale, con comunicazione protocollata dall'amministrazione in data 25.06.2019, comunicava l'intervenuto noleggio dell'autovettura alla società Voglio s.a.s. di Marco Montoneri. L'amministrazione, quindi, procedeva a notificare il verbale
n. 13190769940 alla società Voglio s.a.s., la quale, a sua volta, con comunicazione protocollata in data
03.09.2019, informava l'amministrazione che il veicolo era stato concesso in locazione ad TT
IC. Il verbale di accertamento impugnato veniva, dunque, notificato ad TT IC in data
25.10.2019, a mezzo del servizio postale. La notificazione si perfezionava il 12.11.2019.
Roma Capitale ha, inoltre, rilevato la conformità alle prescrizioni legislative del dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni il quale, limitandosi a registrare le immagini degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, non necessiterebbe delle revisioni periodiche cui devono essere sottoposti gli strumenti di misurazione del tempo, della distanza e della massa.
La resistente ha evidenziato, infine, la corretta individuazione della norma violata in relazione al tipo di infrazione contestata e la fede privilegiata da attribuirsi
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