Trib. Crotone, sentenza 21/06/2024, n. 526
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Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2275/2021 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MAURO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. PITARO PAOLO Controparte_1
Convenuto nonché
, con l'avv. NICODEMO MARINO Controparte_2
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: di accertare e dichiarare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della dal Controparte_1
19/7/2017 (la data del 19/7/2021 deve, invero, intendersi un mero refuso, alla luce del tenore complessivo del ricorso) al 15/7/2021 con inquadramento nel quinto livello del
CCNL METALMECCANICA-PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA e con l'orario di lavoro indicato in ricorso;
per l'effetto, la condanna della
[...]
e, in solido, del , ai sensi dell'art.1676 c.c.) Controparte_1 Controparte_3 al pagamento della somma di euro 51.660,63 per differenze retributive (oltre TFR pari
a euro 7.964,68), nonché alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore presso i competenti enti previdenziali.
La ha chiesto: "1. In via preliminare, ex art.413 CP_1 Controparte_1
c.p.c., accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale e rimettere le parti dinanzi al territorialmente competente Tribunale del Lavoro di Catanzaro, con contestuale condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori come per legge.
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso avverso cui si resiste e, per l'effetto, rigettarlo con contestuale condanna di 1
Accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso avverso cui si resiste e, per l'effetto, rigettarlo con contestuale condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori come per legge.
4. In subordine, laddove il Tribunale dovesse ritenere fondato il ricorso avverso cui resiste, condannare il , Controparte_3 ex art.1676 c.c. e art.30, comma 6, D.Lgs.50/2016, a pagare/restituire le somme eventualmente riconosciute all'ex dipendente ". Parte_1
Il ha contestato gli assunti della parte ricorrente e ha chiesto il Controparte_3 rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere espunta dal fascicolo processuale tutta la documentazione depositata telematicamente dalla Controparte_1 in data 19/6/2024 (tra l'altro, in assenza di qualsivoglia autorizzazione giudiziale), trattandosi di documentazione irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio
(nel quale - di cui, tra l'altro, neanche è stata chiesta l'escussione in Parte_2 questa sede - e non sono stati sentiti come testimoni, non potendo Testimone_1 quindi essere acquisite le rispettive dichiarazioni testimoniali rilasciate in un diverso Cont giudizio avente per oggetto la legittimità del potere sanzionatorio esercitato dall' di Crotone nei riguardi della . Stessa sorte per la Controparte_1 documentazione depositata telematicamente dalla parte ricorrente (anch'essa in mancanza di qualsivoglia autorizzazione giudiziale) in data 19/6/2024, trattandosi di documentazione in parte già presente in atti e in parte (i due articoli di giornale) irrilevante ai fini della decisione della presente controversia. Sempre in via preliminare, non coglie nel segno l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal datore di lavoro, per le motivazioni già ampiamente esplorate nell'ordinanza del 19/5/2022, di cui si riporta di seguito uno stralcio: "ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza