Trib. Palmi, sentenza 10/12/2024, n. 789

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palmi, sentenza 10/12/2024, n. 789
Giurisdizione : Trib. Palmi
Numero : 789
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale di Palmi
Sezione civile
All'udienza del 10/12/2024, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 251/2024 R.G.A.C., è presente l'avv. Maria Zappia nell'interesse dell'opponente, e il dott. Francesco Marciano, munito di delega da parte della dott.ssa Natina Crea, per l'ente opposto. Le parti insistono in tutte le domande, eccezioni e difese come proposte nei rispettivi atti e chiedono la decisione.
Il Giudice
Preso atto, letto l'art. 429 c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, restano allegati al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 251 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 429 c.p.c.;
ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'1 marzo 2024, PE UZ propone opposizione avverso l'ordinanza n. 11/24, emessa dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria e notificata il 31.1.2024, con cui si è disposta la confisca di “due sollevatori metallici;
un compressore di colore bleu;
attrezzatura minuta”, in base alla contestata violazione dell'art.
10, secondo comma, della L.

5.2.1992 n. 122
(esercizio di attività di autoriparazione da parte di impresa non iscritta nell'apposito registro).
A sostegno della domanda, illustra i seguenti motivi di opposizione: a) mancata corrispondenza tra le violazioni oggetto di contestazione nel verbale n. 2/2023, redatto in data 9 febbraio 2023, dai carabinieri di RA (RC), in esito al controllo, eseguito assieme a personale della stazione forestale di Cittanova, presso il locale sito in RA alla via Turati snc., all'esito del quale era stata contestata la violazione dell'art. 65 1°
1
comma d. lgs.n. 59/2010 e la sanzione art. 22 d lgs. 114/1998 per l'apertura “di un esercizio di vicinato senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività al comune”;
b) omessa notifica della violazione riportata nell'ordinanza di confisca, in quanto la violazione contestata dai militari in data 9.2.2023 con atto prot. 02/2023 (nemmeno richiamato nell'ordinanza ingiunzione) non corrisponde al contenuto del provvedimento impugnato;
c) violazione dell'art. 14 L. 24.11.1971 n. 689, nella parte in cui si prevede che
“Se non e' avvenuta la contestazione immediata (…) gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”;
d) erroneità nell'indicazione dei beni, in quanto il verbale del sequestro eseguito dai Militari contestualmente al sopralluogo,
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