Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 22

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 22
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 22
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

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N. R.G. 3136/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Aristide Parte_1
Sartorio, n. 57, presso lo studio dell'Avv. Alessio Festa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Monterotondo, Via Olimpia, n. 30, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Antonella Rossi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e
, elettivamente domiciliato in Monterotondo, Via Goffredo Mameli, CP_2
n. 9, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Silvia De Santis, che lo rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione


2
Con ricorso depositato in data 27.07.2023, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione dalla coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio in CP_1
Santa Marina, in data 05.10.2002, trascritto presso il relativo Registro degli atti di matrimonio (Atto n. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 2002), dal quale sono nati i figli (in data 14.05.2005) e (in data 28.04.2010). Per_1 CP_2
In particolare, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione alla moglie, affidamento del figlio minore al Servizio Sociale e successivo affidamento esclusivo al padre, collocamento presso il padre, assegnazione al padre della casa famigliare, frequentazione in forma protetta con la madre, contributo della madre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposa depositata in data 12.10.2023, si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione e chiedendo CP_1
l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla madre della casa coniugale, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
Con ordinanza del 27.12.2023, sono stati adottati provvedimenti provvisori di affidamento del figlio minore al Servizio Sociale, collocamento presso il padre, assegnazione al padre della casa famigliare, frequentazione in forma protetta con la madre, contributo della madre al mantenimento dei figli per l'importo mensile di Euro
200,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
Inoltre, è stata disposta la nomina del Curatore Speciale del figlio minore e lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposa depositata in data 15.01.2024, si è costituito in giudizio il nominato Curatore Speciale del figlio minore CP_2
All'udienza del 17.12.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.


1. Domanda di separazione


La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
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2. Addebito della separazione


La domanda di addebito della separazione alla moglie articolata dal marito deve essere rigettata, non essendo emersa la prova di una violazione dei doveri coniugali da parte della moglie posta in rapporto di esclusiva rilevanza causale rispetto alla definitiva frattura del vincolo coniugale.
A tal riguardo, occorre premettere che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(Cass. 27.06.2006, n. 14840, conf. Cass.
10.05.2017, n. 11448, Cass. 16.11.2005, n. 23071, Cass. 28.09.2001, n. 12130).
Nel caso di specie, il marito ha articolato la propria domanda di addebito deducendo che la moglie si è disinteressata della cura e dell'organizzazione della casa coniugale e della gestione dei figli, non ha partecipato alle spese famigliari, ha più volte gravemente insultato il marito, si è allontanata dalla casa coniugale per diversi periodi di tempo senza preavviso.
In primo luogo, occorre premettere che le condotte della moglie sono state descritte dal marito in modo generico e senza precisa indicazione della collocazione temporale in cui le stesse avrebbero trovato luogo, ciò impedendo uno specifico accertamento delle condotte descritte e la correlativa valutazione della rilevanza causale delle stesse rispetto alla crisi coniugale.
In secondo luogo, le allegazioni del marito sono risultate sfornite di puntuale prova, in mancanza di specifica produzione documentale sul punto e non essendo stata al riguardo articolata prova orale.
In terzo luogo, dalle più risalenti relazioni del Servizio Sociale del Comune di
Monterotondo emerge una situazione di grave crisi coniugale preesistente o concomitante rispetto alla circostanze indicate dal ricorrente e riconducibile alla conflittualità di entrambe le parti.
A tal riguardo, risulta rilevante la relazione del Servizio Sociale del Comune di
Monterotondo del 21.09.2021, ove viene indicato che “il minore riferisce CP_2 all'educatrice che i genitori litigano frequentemente. La madre non ha nulla in casa e torna tardi dal lavoro. Inoltre, il minore riporta che a causa del conflitto di coppia non può fare visita alla sorella […]. di tutto ciò manifesta all'educatrice il suo CP_2 dispiacere. Inoltre, durante l'erogazione del servizio educativo, l'educatrice ha notato
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che l'umore del bambino non era come al solito […]. continua a riferire di CP_2 avere dei pensieri brutti […]. La collega non appena arrivata sull'uscio della parto si è resa conto del clima di Tes_1 tensione tra i coniugi. Il Signor con tono alto riferisce che la moglie aveva Pt_1 riordinato la casa solo in previsione della visita domiciliare, sostenendo che da qualche tempo la situazione igienica è precaria. La Signora urlava contro il marito CP_1 negando quanto affermato da quest'ultimo. Le accuse reciproche dei coniugi continuano con toni alterati alla presenza del figlio che appariva palesemente CP_2 dispiaciuto e imbarazzato. Come esposto dalla collega , il conflitto durante la Tes_1
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