Trib. Nola, sentenza 12/11/2024, n. 2155
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. F
S, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 15-10-2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r. g. 3162/2017
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. De Risi Michela e dall'avv. Parte_1
S Massimo, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
S O, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5-5-2017 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, , rappresentava di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 della società conosciuta come ”, sita in Nola alla Controparte_1 Controparte_2
via Cimitile n. 155, dal 4-1-2015 al 12-9-2016, data in cui rassegnava le dimissioni;
che il dedotto periodo di lavoro veniva inizialmente svolto in assenza di formale regolarizzazione (dal 4-1-2015 al 20-1-2015) e che solo successivamente veniva regolarizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time al 60% (dal 21-1-
2015 al 12-9-2016);
che per tutto il periodo lavorativo aveva svolto mansioni di operaio addetto alla cucina di cui al livello 5 del CCNL Alimentari-Aziende Artigiane, venendo
adibito alla produzione di pane, prodotti freschi da forno, primi e secondi piatti, venduti al dettaglio o prodotti per eventi su commissione;
che riceveva le direttive lavorative dalla signora (legale rappresentante della società e lavoratrice del punto vendita) Persona_1
e alla quale doveva altresì rivolgersi per chiedere e per giustificare assenze e permessi;
che lavorava sei giorni alla settimana, dal martedì alla domenica mattina, con orario dalle ore 5:15 alle ore 17 dal martedì al sabato e dalle ore 5 alle ore 13 nella giornata di domenica;
che riceveva euro 800,00 mensili a titolo di retribuzione corrisposti in contanti dalla signora e che tale importo rappresentava un corrispettivo inferiore a quello Per_1
spettinante;
che fruiva di una settimana di ferie all'anno e che non aveva mai ricevuto il pagamento del residuo ferie non goduto, oltre che delle festività e della tredicesima mensilità;
che non