Trib. Pisa, sentenza 09/01/2025, n. 20
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3469/2021 promossa da
CI RA, (C.F.: [...]), nata a [...] il [...] residente in [...];
OS AO, (C.F.: [...]) in proprio e quale erede di OS
AR, nata a [...] il [...] e residente in [...];
OS CE, (C.F.: [...]) in proprio e quale erede di OS
AR, nata a [...] il [...] e residente in [...];
OS AO e FA ED (C.F.: [...]), nato a
CE ID (FI) il 10.04.1961 quali genitori esercenti la protesta sulla figlia minore
FA IA (C.F.: [...]) nata a [...] il
26/02/2004 e residente in [...];
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Chiara OS del Foro di Pisa e Andrea Massaini del
Foro di Firenze, come da procura allegata in atti
Attori
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA con sede in Pisa, via
Roma n.67 in persona della dott.ssa Silvia Briani, in qualità di Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e legale rappresentante pro tempore della stessa, difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carla Fiaschi, elettivamente domiciliata in
Pisa, via Roma n. 67
1 convenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 18.09.2024 – tenuta in modalità cartolare
– le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate.
In fatto e in diritto
Hanno agito in giudizio ex 702 bis c.p.c. i sig.ri CE AN, OS LA, OS EA,
AT IT, OS AR al fine di vedersi risarciti i danni iure hereditatis e iure proprio derivanti dalla morte di VO OS, a seguito del suo ricovero presso la struttura ospedaliera di Pisa, deducendo che:
1. In data 12.05.2016, dopo un episodio similinfluenzale verificatosi all'inizio del mese, il sig. OS VO ha manifestato ingravescente dispnea sia durante la deambulazione sia a riposo,
2. In una visita del 17.05.2016 all'Ospedale di Empoli si è rilevato una situazione clinica compatibile con una pleurite a carico del polmone sinistro confermata anche dall'Rx,
3. Il 18.05.2016 il sig. OS è stato ricoverato presso l'ospedale di Cisanello e le analisi effettuate hanno confermato la presenza del versamento pleurico a sinistra in un quadro di insufficienza respiratoria tipo 1 con fibrillazione atriale non databile,
4. All'esito degli accertamenti diagnostici il versamento è stato ricondotto un'infezione batterica da Staphilococcus Capitis, con negatività accertata per il batterio tubercolare (BK) e per la Legionella,
5. Dopo la toracentesi evacuativa del 24/05/2016 la respirazione è migliorata, mantenendosi un tubicino di drenaggio per evitare che la raccolta di liquido pleurico si ricostituisse,
6. Nonostante le programmate dimissioni, dopo la Consulenza con un Chirurgo
Toracico dott. De Marco, si è prospettata la necessità di approfondire gli accertamenti con una biopsia pleurica per escludere la possibilità che potesse trattarsi di un mesotelioma, in considerazione del fatto che il sig. OS proveniva da zona rossa con alto rischio di sviluppo di tale patologia,
2
7. Sul punto il dott. Chella invece riteneva che non vi fosse assoluta necessità di procedervi.
8. Il giorno successivo è stata effettuata una biopsia pleurica e ai parenti è stato riferito che il paziente, durante l'esecuzione della stessa, avrebbe riportato una
“graffiatura” del polmone,
9. Il sig. OS, in seguito è stato ricoverato e ha subito un peggioramento del quadro clinico, perdendo sangue nel cavo pleurico sinistro, risultando così anemizzato,
10. È stato allora effettuato un intervento diretto a tentare di bloccare l'emorragia, che avrebbe dovuto essere risolutivo secondo i medici, descritto come “toracoscopia”,
11. L'intervento è divenuto complesso per l'anemia, la perdita di sangue dal polmone, la comparsa di uno pneumotorace con difficoltà respiratorie e per la ripresa dell'infezione
12. Le condizioni del sig. OS peggioravano e il 20.06.2016 nella nottata è stato trasferito in Terapia Intensiva Cardiotoracica, essendo insorto vomito di sangue
13. È stato eseguito un intervento di urgenza per cercare di fermare l'emorragia
(forse la broncoscopia)
14. Le condizioni sono peggiorate sempre di più finché il 13.07.2016 intorno alle ore
9,00 il sig. OS è deceduto.
15. Gli attori pertanto agivano ex 696 bis c.p.c. e all'esito del procedimento R.G.
2221/20 è stata depositata la CTU espletata dai dott. Francesco Bresci e Giulio
Orlandoni
16. All'esito del suddetto procedimento le parti non si sono conciliate
17. Parte ricorrente ha agito pertanto nel presente procedimento lamentando che le condotte dei medici dell'AOUP siano stati negligenti e imperite: chiedendo pertanto il risarcimento del danno iure hereditatis sia da premorienza, sia biologico temporaneo, sia catastrofale e il danno jure proprio per danno da morte del congiunto e per danno da lesione del diritto di famiglia ai sensi del 2259 c.c. per la somma complessiva di euro 300.000,00 ciascuno per CE AN, OS LA,
OS EA ed € 120.000,00 per AT IT e OS AR.
3
Si è costituita l'Azienda Ospedaliera Universitaria pisana chiedendo in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa della dott.ssa Carmelina Zirafa, di accertare il difetto di legittimazione attiva degli attori, di disporre il mutamento del rito e nel merito – previo rinnovo della CTU – rigettare le domande attoree rilevando che
18. IT AT non ha partecipato al procedimento ATP e quindi non può attivare il procedimento ex 702 bis c.p.c. e che la domanda da lei svolta è improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione,
19. trattandosi di un'azione di responsabilità extracontrattuale, l'azione è stata proposta da IT AT tardivamente quando ormai risulta spirato il termine quinquennale di prescrizione,
20. nel merito appare giustificata la scelta terapeutica anticoagulante a base
Fondaprinux.
21. la biopsia pleurica era imposta da un fondato sospetto di una patologia neoplastica
e risultava coerente con le linee guida, specie in considerazione della provenienza da una zona ad alto rischio di mesotelioma,
22. le critiche della CTU alla gestione dei drenaggi appaiono generiche e si basano solo su una valutazione ex post basata esclusivamente sul decorso degli eventi,
23. le contestazioni riferite alle emostasi risultano generiche e non corroborate da alcuna evidenza.
Con istanza del 20.01.2022 LA OS e EA OS, quali eredi universali di AR
OS, medio tempore deceduto in data 03.12.2021, hanno presentato istanza per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 302 c.p.c.
Con atto del 11.05.2022 il giudice istruttore precedentemente assegnatario non ha autorizzato la chiamata del terzo ed ha disposto la conversione del procedimento in rito ordinario, con successiva assegnazione dei termini per le memorie ex 183 c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, l'acquisizione della CTU espletata nel procedimento R.G. 2221/20 e con un'integrazione della stessa.
All'udienza del 18.09.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato, le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art.
4
190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Sull'eccezione di improcedibilità della domanda di IA FA
In primo luogo, è necessario pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da FA IA, rilevata da parte ricorrente fin dalla propria comparsa di costituzione e risposta.
L'art. 8 L. 24/17 prevede “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
L'eccezione è stata tempestivamente formulata da parte convenuta e risulta meritevole di accoglimento, non potendo ritenersi soddisfatta dall'espletamento della procedura di ATP da parte delle altre parti ricorrenti.
Sull'eccezione di prescrizione al diritto di chiedere il risarcimento del danno da parte di IT AT
Parte convenuta ha inoltre tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto di
ATni IT ad agire in giudizio, per il risarcimento dei danni patiti a causa del decesso di VO OS, imputabile alla condotta colposa della AOUP.
Sul punto parte attrice non ha preso posizione nella prima difesa utile.
L'eccezione merita accoglimento.
L'erede che agisce contro la struttura per il risarcimento del danno patito per perdita del rapporto parentale – essendo il fatto di causa accaduto prima dell'entrata in vigore della riforma Gelli – Bianco – ha un termine di 5 anni per far valere le proprie pretese contro la struttura ospedaliera, termine decorrente dal verificarsi del fatto – salvo ipotesi particolari non dedotte dall'attrice -.
Nel caso di specie VO OS è deceduto in data 13.07.2016 e ATni IT ha agito in giudizio con ricorso depositato in data 15.09.2021, oltre il termine di 5 anni prescritto
5
dalla legge;
in assenza della allegazione di fatti interruttivi della prescrizione o dell'indicazione di un diverso termine di decorrenza, l'eccezione è fondata.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in un'ottica di economia processuale, assorbe
l'eccezione di improcedibilità della domanda, che determinerebbe la rimessione della causa sul ruolo.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di LA OS e EA OS quali eredi di AR OS
Appare meritevole di accoglimento l'eccezione di parte ricorrente con riferimento alla mancanza di legittimazione ad agire iure successionis di LA OS e EA OS come uniche eredi di AR OS. Le stesse, infatti, al fine di provare la propria qualità di eredi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3469/2021 promossa da
CI RA, (C.F.: [...]), nata a [...] il [...] residente in [...];
OS AO, (C.F.: [...]) in proprio e quale erede di OS
AR, nata a [...] il [...] e residente in [...];
OS CE, (C.F.: [...]) in proprio e quale erede di OS
AR, nata a [...] il [...] e residente in [...];
OS AO e FA ED (C.F.: [...]), nato a
CE ID (FI) il 10.04.1961 quali genitori esercenti la protesta sulla figlia minore
FA IA (C.F.: [...]) nata a [...] il
26/02/2004 e residente in [...];
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Chiara OS del Foro di Pisa e Andrea Massaini del
Foro di Firenze, come da procura allegata in atti
Attori
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA con sede in Pisa, via
Roma n.67 in persona della dott.ssa Silvia Briani, in qualità di Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e legale rappresentante pro tempore della stessa, difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carla Fiaschi, elettivamente domiciliata in
Pisa, via Roma n. 67
1 convenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 18.09.2024 – tenuta in modalità cartolare
– le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate.
In fatto e in diritto
Hanno agito in giudizio ex 702 bis c.p.c. i sig.ri CE AN, OS LA, OS EA,
AT IT, OS AR al fine di vedersi risarciti i danni iure hereditatis e iure proprio derivanti dalla morte di VO OS, a seguito del suo ricovero presso la struttura ospedaliera di Pisa, deducendo che:
1. In data 12.05.2016, dopo un episodio similinfluenzale verificatosi all'inizio del mese, il sig. OS VO ha manifestato ingravescente dispnea sia durante la deambulazione sia a riposo,
2. In una visita del 17.05.2016 all'Ospedale di Empoli si è rilevato una situazione clinica compatibile con una pleurite a carico del polmone sinistro confermata anche dall'Rx,
3. Il 18.05.2016 il sig. OS è stato ricoverato presso l'ospedale di Cisanello e le analisi effettuate hanno confermato la presenza del versamento pleurico a sinistra in un quadro di insufficienza respiratoria tipo 1 con fibrillazione atriale non databile,
4. All'esito degli accertamenti diagnostici il versamento è stato ricondotto un'infezione batterica da Staphilococcus Capitis, con negatività accertata per il batterio tubercolare (BK) e per la Legionella,
5. Dopo la toracentesi evacuativa del 24/05/2016 la respirazione è migliorata, mantenendosi un tubicino di drenaggio per evitare che la raccolta di liquido pleurico si ricostituisse,
6. Nonostante le programmate dimissioni, dopo la Consulenza con un Chirurgo
Toracico dott. De Marco, si è prospettata la necessità di approfondire gli accertamenti con una biopsia pleurica per escludere la possibilità che potesse trattarsi di un mesotelioma, in considerazione del fatto che il sig. OS proveniva da zona rossa con alto rischio di sviluppo di tale patologia,
2
7. Sul punto il dott. Chella invece riteneva che non vi fosse assoluta necessità di procedervi.
8. Il giorno successivo è stata effettuata una biopsia pleurica e ai parenti è stato riferito che il paziente, durante l'esecuzione della stessa, avrebbe riportato una
“graffiatura” del polmone,
9. Il sig. OS, in seguito è stato ricoverato e ha subito un peggioramento del quadro clinico, perdendo sangue nel cavo pleurico sinistro, risultando così anemizzato,
10. È stato allora effettuato un intervento diretto a tentare di bloccare l'emorragia, che avrebbe dovuto essere risolutivo secondo i medici, descritto come “toracoscopia”,
11. L'intervento è divenuto complesso per l'anemia, la perdita di sangue dal polmone, la comparsa di uno pneumotorace con difficoltà respiratorie e per la ripresa dell'infezione
12. Le condizioni del sig. OS peggioravano e il 20.06.2016 nella nottata è stato trasferito in Terapia Intensiva Cardiotoracica, essendo insorto vomito di sangue
13. È stato eseguito un intervento di urgenza per cercare di fermare l'emorragia
(forse la broncoscopia)
14. Le condizioni sono peggiorate sempre di più finché il 13.07.2016 intorno alle ore
9,00 il sig. OS è deceduto.
15. Gli attori pertanto agivano ex 696 bis c.p.c. e all'esito del procedimento R.G.
2221/20 è stata depositata la CTU espletata dai dott. Francesco Bresci e Giulio
Orlandoni
16. All'esito del suddetto procedimento le parti non si sono conciliate
17. Parte ricorrente ha agito pertanto nel presente procedimento lamentando che le condotte dei medici dell'AOUP siano stati negligenti e imperite: chiedendo pertanto il risarcimento del danno iure hereditatis sia da premorienza, sia biologico temporaneo, sia catastrofale e il danno jure proprio per danno da morte del congiunto e per danno da lesione del diritto di famiglia ai sensi del 2259 c.c. per la somma complessiva di euro 300.000,00 ciascuno per CE AN, OS LA,
OS EA ed € 120.000,00 per AT IT e OS AR.
3
Si è costituita l'Azienda Ospedaliera Universitaria pisana chiedendo in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa della dott.ssa Carmelina Zirafa, di accertare il difetto di legittimazione attiva degli attori, di disporre il mutamento del rito e nel merito – previo rinnovo della CTU – rigettare le domande attoree rilevando che
18. IT AT non ha partecipato al procedimento ATP e quindi non può attivare il procedimento ex 702 bis c.p.c. e che la domanda da lei svolta è improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione,
19. trattandosi di un'azione di responsabilità extracontrattuale, l'azione è stata proposta da IT AT tardivamente quando ormai risulta spirato il termine quinquennale di prescrizione,
20. nel merito appare giustificata la scelta terapeutica anticoagulante a base
Fondaprinux.
21. la biopsia pleurica era imposta da un fondato sospetto di una patologia neoplastica
e risultava coerente con le linee guida, specie in considerazione della provenienza da una zona ad alto rischio di mesotelioma,
22. le critiche della CTU alla gestione dei drenaggi appaiono generiche e si basano solo su una valutazione ex post basata esclusivamente sul decorso degli eventi,
23. le contestazioni riferite alle emostasi risultano generiche e non corroborate da alcuna evidenza.
Con istanza del 20.01.2022 LA OS e EA OS, quali eredi universali di AR
OS, medio tempore deceduto in data 03.12.2021, hanno presentato istanza per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 302 c.p.c.
Con atto del 11.05.2022 il giudice istruttore precedentemente assegnatario non ha autorizzato la chiamata del terzo ed ha disposto la conversione del procedimento in rito ordinario, con successiva assegnazione dei termini per le memorie ex 183 c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, l'acquisizione della CTU espletata nel procedimento R.G. 2221/20 e con un'integrazione della stessa.
All'udienza del 18.09.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato, le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art.
4
190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Sull'eccezione di improcedibilità della domanda di IA FA
In primo luogo, è necessario pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da FA IA, rilevata da parte ricorrente fin dalla propria comparsa di costituzione e risposta.
L'art. 8 L. 24/17 prevede “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
L'eccezione è stata tempestivamente formulata da parte convenuta e risulta meritevole di accoglimento, non potendo ritenersi soddisfatta dall'espletamento della procedura di ATP da parte delle altre parti ricorrenti.
Sull'eccezione di prescrizione al diritto di chiedere il risarcimento del danno da parte di IT AT
Parte convenuta ha inoltre tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto di
ATni IT ad agire in giudizio, per il risarcimento dei danni patiti a causa del decesso di VO OS, imputabile alla condotta colposa della AOUP.
Sul punto parte attrice non ha preso posizione nella prima difesa utile.
L'eccezione merita accoglimento.
L'erede che agisce contro la struttura per il risarcimento del danno patito per perdita del rapporto parentale – essendo il fatto di causa accaduto prima dell'entrata in vigore della riforma Gelli – Bianco – ha un termine di 5 anni per far valere le proprie pretese contro la struttura ospedaliera, termine decorrente dal verificarsi del fatto – salvo ipotesi particolari non dedotte dall'attrice -.
Nel caso di specie VO OS è deceduto in data 13.07.2016 e ATni IT ha agito in giudizio con ricorso depositato in data 15.09.2021, oltre il termine di 5 anni prescritto
5
dalla legge;
in assenza della allegazione di fatti interruttivi della prescrizione o dell'indicazione di un diverso termine di decorrenza, l'eccezione è fondata.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in un'ottica di economia processuale, assorbe
l'eccezione di improcedibilità della domanda, che determinerebbe la rimessione della causa sul ruolo.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di LA OS e EA OS quali eredi di AR OS
Appare meritevole di accoglimento l'eccezione di parte ricorrente con riferimento alla mancanza di legittimazione ad agire iure successionis di LA OS e EA OS come uniche eredi di AR OS. Le stesse, infatti, al fine di provare la propria qualità di eredi
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