Trib. Siena, sentenza 26/04/2024, n. 274
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano”
Sentenza
n. 129/2020 rgl
Svolgimento del processo.
TH UT RO RL (difesa dagli avv. Antonello Lupo e RI Torzo e dall'avv. Elisabetta Rebagliati) a mezzo ricorso depositato il 4/2/2020
contro
AU AR (che sarà difeso dall'avv. BR Domenico Mastrangeli, dall'avv. Simona Barbetti e dall'avv. Mattia Masotti)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 39, letterali):
“In via principale
- accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento del Signor AU AR per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto;
- accertare e dichiarare la responsabilità del Signor AR per la mancata presentazione del Modello OT24 all'INAIL sia nel 2018 che nel 2019 e, per l'effetto, condannare il Signor AU AR al pagamento di Euro 1.439,41, oltre il 10% di quanto dovrà ancora essere versato a titolo di premio INAIL per il 2019, ovvero dell'altro importo che sarà ritenuto di giustizia;
- accertare e dichiarare la responsabilità del Signor AR nella stipulazione delle polizze n. 790 001 0000767041, n. 790 001 0000767038 e n. 790.001.0000754914, nonché la conseguente violazione del suo obbligo di fedeltà nei confronti di TH UT e, per l'effetto, condannare il Signor AR al pagamento di Euro 5.984,40 a titolo di risarcimento del danno subito dalla Società per effetto della sua attività fraudolenta;
- accertare e dichiarare la responsabilità del Signor AR per l'illegittima attribuzione di un benefit in suo favore e condannare il Signor AR al pagamento di Euro 1.492,90 a titolo di risarcimento del danno subito dalla Società per il pagamento dei premi di cui alla polizza 790.001.0000763425. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
1
Parte convenuta – il dirigente AR - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e chiedendo anche in via riconvenzionale (conclusioni, memoria difensiva, pp. 33-34, letterali):
“In via principale rigettare integralmente l'avverso ricorso, in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva di costituzione In via riconvenzionale
-Accertato e dichiarato che il licenziamento intimato al Dott. AR AU con lettera datata 10 ottobre 2019 è illegittimo e comunque ingiustificato, condannare per l'effetto TH UT RO RL al pagamento della indennità di mancato preavviso pari ad Euro 45.680,53 lordi o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre all'importo lordo di Euro 3.383,74 quale quota di TFR sul mancato preavviso o comunque alla somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dovuto sino al saldo, nonché al pagamento della indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti Industria nella misura di quattro mensilità della retribuzione globale di fatto pari alla somma lorda di Euro 30.453,68 o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia in aggiunta al preavviso spettante al dirigente in base al predetto contratto, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto sino al saldo. In subordine:
-Accertato e dichiarato che il licenziamento intimato al Dott. AR AU con lettera datata 10 ottobre 2019 non era assistito da giusta causa, condannare per l'effetto TH UT RO Srl al pagamento della indennità di mancato preavviso pari ad Euro 45.680,53 lordi o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre all'importo lordo di Euro 3.383,74 quale quota di TFR sul mancato preavviso o comunque alla somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dovuto sino al saldo;
In ogni caso
-Accertare e dichiarare il diritto del Dott. AR alla restituzione della somma trattenuta dalla società ma non riaccreditata al medesimo per l'evento morboso risultante dalla busta paga di settembre 2019, nonché il diritto del dirigente al pagamento delle 72 ore di ferie non godute e il pregiudizio dal medesimo subìto a titolo di contribuiti Irpef ed addizionali versate pur non avendo mai avuto la materiale disponibilità della vettura indicata in busta paga come fringe benefit e, per l'effetto:
-Condannare TH UT RO al pagamento nei confronti del Sig. AR AU dei seguenti importi:
Euro 469,54 lordi a titolo di malattia non riaccreditata o dell'importo maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
Euro 2.113,20 lorde a titolo di n. 72 ore di ferie non godute o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia,
2 nonché Euro 1.763,52 relativamente al pregiudizio subìto per i versamenti di contributi, Irpef e addizionali regionali nonostante il mancato utilizzo della vettura (fringe benefit) o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese”.
La Società ricorrente – TH UT RO RL – con memoria depositata il 5/6/2020 contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale (conclusioni, memoria difensiva di replica, pp. 32-33, letterali):
“respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Nel merito, in via principale:
- rigettare le domande riconvenzionali spiegate dal Signor AR perché infondate in fatto e in diritto, anche per tutti i motivi dedotti nel presente atto, ed in particolare perché il licenziamento del Signor AR risulta supportato da giusta causa;
respingere comunque tutte le domande proposte dal Signor AR in quanto infondate e non provate. Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice giudicasse il licenziamento del Signor AR non supportato da giusta causa, accertare e dichiarare la giustificatezza del licenziamento del Signor AR e rigettare la domanda riconvenzionale di indennità supplementare;
respingere comunque tutte le ulteriori domande proposte dal Signor AR in quanto infondate e non provate. Nel merito, in via subordinata ed occorrendo in via di eccezione riconvenzionale:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere, anche parzialmente, le domande riconvenzionali spiegate da controparte, e condannasse la Società al pagamento di una somma in favore del Ricorrente, si chiede che tale importo sia posto in compensazione, ex art. 1241 c.c., con le somme eventualmente accertate come dovute in favore della Società. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
*
All'udienza 17/6/2020, nella causa n. 129/2020 rgl sono comparsi: per TH UT RO RL, difesa dall'avv. Riccardo Maraga in sostituzione dell'avv. Antonello Lupo, AS RR amministratore delegato;
AU AR, difeso dall'avv. Simona Barbetti, anche in sostituzione dei codifensori.
Il giudice sente le parti personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
3
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Ai meri fini conciliativi, il dirigente AR indica la ricezione di € 50.000,00 omnicomprensivi. La Società indica ai fini conciliativi la dazione di € 10.000,00 oltre a rinunciare alla propria domanda. Il giudice, ai meri fini conciliativi, indica, oltre alla rinuncia alla domanda della Società, la dazione al ricorrente di € 25.000,00 netti, omnicomprensivi. Il ricorrente (*) aderisce, ai soli fini conciliativi, alla indicazione giudiziale, Si dà atto allo stato del fallimento del tentativo, riservandosi in ogni caso la Società ulteriore valutazione.
Il giudice si riserva in ordine al programma istruttorio/decisorio, con dilazione ai fini di verifica ulteriore della possibilità conciliativa al 20/7/2020. (*) ndgr: il convenuto.
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
sciolta la riserva assunta nella causa n. 129/2020 rgl;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, dispone l'assunzione dei mezzi di prova sotto specificati:
A) prova orale (interrogatorio formale e prova testimoniale) chiesta dalla società – TH UT RO RL – ricorrente
Ca Ammi Motivo Nu Note p. n° ssione sì/no m. testimoni
1 no documentale
2 no documentale
3 no documentale
4 no documentale;
in parte valutativo giuridico;
generico infine
5 no irrilevante
6 no documentale
7 no documentale
8 no documentale
9 no documentale
10 no documentale
11 no documentale
12 no fatto negativo:
onerante il dirigente della prova dello speculare fatto positivo
4
13 no
14 no
15 no
16 no
17 no
18 no
19 no
20 no
21 no
22 no
24 no
25 no
26 no
27 no
28 no
29 no
30 no
31 no
32 no
33 no
35 no
36 no
37 no
38 no
39 no
40 no
41 no
42 no
positivo;
infine documentale 44 no valutazione giuridica
45 no documentale
46 no fatto negativo: onerante il dirigente della prova dello speculare fatto positivo, del resto documentale
47 no valutazione giuridica
48 no da Fatto
48 a 58 (antecedente al rapporto) di rilevanza secondaria, in ogni caso ampiamente documentale
49 no da
idem 48 a 58 50 no da
idem 48 a 58 51 no da
idem 48 a 58 52 no da
idem 48 a 58 53 no da
idem 48 a 58 54 no da
idem 48 a 58 55 no da
idem 48 a 58 56 no da
idem 48 a 58 57 no da
idem 48 a 58 58 no da
idem 48 a 58 59 no Fatto superato dalla documentazione correlata
8
60 no
61 no
62 no
63 no
64 no
65 no
66 no
67 no
68 no
69 no
70 no
Ca
pp. memoria difensiva
1 sì md
2 sì md
3 sì md
4 sì md
5 no md
6 no md
7 no md
8 no md
9 sì md
10 no md
11 no md
12 no md
13 sì md
14 no md
15 no md
16 no md
17 no md
18 sì md
19 sì md
2
1 fatto a rigore documentale
1
2
irrilevante documentale
generico
documentale
2
valutazione
giuridica documentale generico e
valutativo
2
valutazione e
non fatto circostanza
negativa onerante l'avversario della prova del correlato fatto positivo irrilevante generico e
valutativo
1
1
10
20 no generico md
21 no irrilevante md
22 no circostanza
md negativa onerante l'avversario della prova del correlato fatto positivo 23 no circostanza
md negativa onerante l'avversario della