Trib. Bari, sentenza 06/12/2024, n. 4836
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 06/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8097/2022 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti ACQUAVIVA NICOLA e NATOLA Parte_1
SILVANA;
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dagli Controparte_1 avv. ti TRAVI RAFFAELLA e MARINO GRAZIA BENEDETTA MARINA;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.07.2022, il ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di essere dipendente dell Controparte_1 dal 16.09.2005 con qualifica di Collaboratore
[...]
Professionale Sanitario Infermiere;
di svolgere la sua attività lavorativa con un orario di lavoro articolato secondo 3 turni giornalieri di oltre 6 ore l'uno;
che, a seguito della chiusura, dal marzo 2020, della mensa aziendale sita in Via Garrone nei pressi del Policlinico, non aveva potuto usufruire del servizio mensa, neanche con modalità sostitutive – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente alla fruizione della mensa o, in mancanza, alla fruizione di modalità alternative al servizio mensa;
b) per l'effetto condannare l'Ente convenuto a corrispondere in favore del ricorrente il risarcimento dei danni subiti per la mancata istituzione del servizio mensa o di modalità alternative e pertanto per ogni giorno di effettiva presenza in servizio a far data dal marzo 2020 ad oggi, al pagamento in favore di ciascuno del ricorrente dei buoni pasto assumendo a parametro di riferimento l'importo giornaliero di € 5,16 in attuazione dell'art. 29 del CCNL Integrativo sottoscritto il 20.9.2001 Sanità Pubblica oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e specificatamente dell'importo complessivo di € 1.589,28 o di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice dovesse ritenere di ragione anche a seguito eventualmente, della CTU contabile.;
c) in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi anticipatari”.
La si Controparte_2 costituiva in giudizio, contestava in fatto e in diritto quanto sostenuto dalla parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Deve osservarsi che “l'eccezione trascura palesemente il fatto che nell'ambito del pubblico impiego c.d. (o
) la gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. avviene con l'impiego di poteri e capacità del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001). La legge pertanto devolve al g.o. tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (fatti salvi, naturalmente, i settori non
) consentendo al giudice ordinario di conoscere incidentalmente – e, se del caso, di disapplicare – anche gli atti amministrativi presupposti (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001).
Restano alla giurisdizione del g.a. solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di non <> (art. 63, comma 4, cit.).
Nel caso di specie, non v'è dubbio che la controversia in esame riguardi un rapporto di lavoro alle dipendenze di una p.a. e, in particolare, i diritti
ed i correlativi obblighi che da esso scaturiscono. L'attore, infatti, si duole del fatto che il suo diritto alla mensa, sancito prima dall'art. 33
d.P.R. n. 270 del 1987 e poi dall'art. 29 c.c.n.l. Sanità Pubblica del
20.9.2001, sarebbe stato leso perché la convenzione intercorsa tra
ed Università non gli avrebbe – a suo giudizio – garantito la CP_1 possibilità di fruire del servizio attraverso