Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2024, n. 320
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Testo completo
n. 3964/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3964/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: socio di FREE Controparte_1 reddito: euro 47.250,00 nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Laura Massaro presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: socia e dipendente di Controparte_3 reddito: euro 27.062,00 nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Sebastiano Zanin presso cui ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio a Este il 12-7-2008 (anno 2008, Numero 14, Parte I)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
e dalla cui unione è nata la figlia il 25-8-2015 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove ritenga, fatto salvo quanto previsto relativamente al cambio di residenza della figlia minore;
2) non viene dato luogo a provvedimenti di assegnazione sull'immobile adibito a casa coniugale, atteso che risulta di proprietà di terzi ed al momento continuerà ad essere abitata dal Sig. . La signora che ha già trovato altra Pt_1 CP_2 soluzione abitativa, si impegna con la sottoscrizione del presente atto a lasciare l'abitazione entro e non oltre il 30.11.2024, salvo proroga fino al 31.12 in caso di necessità legate alla consegna dell'immobile, portando con sé i propri effetti personali. Con il trasferimento dalla casa coniugale, la Sig.ra si impegna a trasferire CP_2 la residenza, intendendosi diversamente al 50% gli importi TARI fino all'espletamento della formalità;
3) al fine di definitivamente regolare i rapporti patrimoniali, le parti convengono che: A) entro il 15.11.2024 venga formalizzata a mezzo di rogito notarile a cura e spese del Sig. , la definizione tombale dei rapporti societari in ordine alla Pt_1 partecipazione della Sig.ra alla con contestuale liquidazione CP_2 CP_3 degli utili alla stessa spettanti per un importo omnicomprensivo di euro 113.000,00;
B) entro e non oltre la data dell'udienza prevista per la comparizione dei coniugi, il Sig. versi alla Sig.ra l'importo di euro 65.000,00 omnia a Pt_1 CP_2 tacitazione di ogni pretesa relativa a rapporti di dare/avere occasionata nell'ambito del rapporto di coniugio e da ogni ulteriore ipotetica debenza anche solo ipoteticamente insorta nel predetto rapporto. In tale somma, a titolo esemplificativo e non esaustivo deve ritenersi inclusa la quota parte del conto corrente comune eventualmente in eccedenza rispetto a quanto già liquidato e la quota degli arredi e corredi della casa coniugale, fatti salvi glie effetti e oggetti personali;
Con la dazione di tali somme la Sig.ra che espressamente rinuncia ad CP_2 ogni ulteriore dazione, dà atto di non avere più nulla a pretendere dal Sig. ;
Pt_1
4) le parti altresì si impegnano a rimettere querele eventualmente proposte occasionate dalla costanza del matrimonio e dai rapporti derivanti, attesa la soluzione consensuale al rapporto coniugale intercorso;
Quanto all'affido della figlia, esercizio della responsabilità genitoriale e versamento del contributo al mantenimento. La gestione della figlia minore è stata di seguito concordata tenendo Per_1 presente la quotidianità della stessa, le attività ludico –sportive svolte, la distanza tra le abitazioni dei genitori e i lavori che li occupano.
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Si stabilisce un calendario settimanale dei contatti tra la figlia e i genitori, considerando tutti i giorni della settimana, compresi i weekend. Si specificano eventuali variazioni dell'organizzazione durante il periodo estivo. Il calendario di coordinazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore corrisponde alla gestione condivisa della crescita della figlia nel rispetto dei ruoli genitoriali.
5) la figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2 con residenza anagrafica presso il padre. Eventuali cambi di residenza debbono essere comunicati nel termine di trenta giorni. I genitori eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale, quindi, salva la semplice quotidianità, le decisioni di interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori provvederà ad assumerle, nei periodi di permanenza della figlia presso di sé, senza necessità di interpellare l'altro genitore, fatte comunque salve le