Trib. Vicenza, sentenza 11/03/2024, n. 531

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 11/03/2024, n. 531
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 531
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 9496/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 9496/2017 promosso da:
UNICOMM S.R.L. (C.F. 01274580248), con il patrocinio dell'Avv. PERAZZOLO SIMONE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Vicolo Bellini n. 5
ATTRICE OPPONENTE contro
UNILABOR Società Consortile a r.l. (C.F. 03632650242), con il patrocinio dell'Avv. LUNARDI
STEFANIA e dell'Avv. BONALDI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Monselice, Via L. Cadorna, n. 10
CONVENUTA OPPOSTA riassunto a seguito di interruzione da
UNICOMM S.R.L. (C.F. 01274580248), con il patrocinio dell'Avv. PERAZZOLO SIMONE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Vicolo Bellini n. 5 contro
FALLIMENTO UNILABOR Società Consortile a r.l. (C.F. 03632620242) in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3154/2017 del 14.09.2017, emesso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 6705/2017.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 17 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 3154/2017 il Tribunale di Vicenza ingiungeva a UN SR il pagamento dell'importo di € 1.056.992,57, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di NI Società Consortile a r.l. (d'ora in avanti, anche solo NI), a saldo delle fatture indicate nel ricorso monitorio (n. 177/2017, n. 178/2017, n. 179/2017, n. 180/2017, n. 271/2017, n. 272/2017, n.
289/2017, n. 318/2017, n. 320/2017, n. 321/2017, n. 322/2017, n. 323/2017, n. 412/2017, n. 413/2017,
n. 453/2017, n. 454/2017, n. 460/2017, n. 482/2017, n. 483/2017, n. 485/2017, n. 486/2017, n.
487/2017, n. 488/2017, n. 589/2017, n. 603/2017, n. 604/2017, n. 605/2017, n. 606/2017, n. 628/2017,
n. 629/2017, n. 630/2017, n. 631/2017, n. 750/2017, n. 754/2017).
2. UN opponeva il decreto ingiuntivo, radicando il giudizio oggi in scrutinio, iscritto in data 22.12.2017 al n. R.G. 9496/2017.
2.1. Veniva dedotto in atto di citazione:
- che con quattro successivi contratti di appalto (relativi, rispettivamente, all'anno 2014, all'anno 2015, all'anno 2016 e all'anno 2017: doc. 2 opponente) UN aveva affidato a NI il servizio di pulizia dei propri punti vendita;

- che NI aveva agito in via monitoria lamentando il mancato pagamento delle prestazioni eseguite per il tramite delle proprie consorziate e subappaltatrici Sanering Service SR e Sybaris SR, nonché il mancato pagamento di prestazioni in tesi straordinarie eseguite negli anni 2014 e 2015;

- che il diritto di credito azionato in via monitoria da NI doveva dirsi inesigibile a mente del combinato disposto degli articoli 4.9 e 6.2 del contratto di appalto, non avendo NI mai assolto all'obbligo di consegnare alla committente UN le asseverazioni attestanti il rispetto degli obblighi di legge e contrattuali relativi al trattamento retributivo, contributivo e assicurativo dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto;

- che la consegna della predetta documentazione compendiava a mente dell'art.

4.9 del contratto
condizione essenziale” dell'obbligo di pagamento della committente UN, avendo le parti altresì previsto, all'art. 20.2, che la mancata sua consegna avrebbe legittimato la risoluzione del contratto medesimo, “ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ad iniziativa della Committente, mediante una semplice comunicazione scritta, senza preavviso”;

- che NI non aveva potuto, né poteva, consegnare le predette asseverazioni, essendo emerso il
conclamato … mancato rispetto degli obblighi retributivi, contribuitivi e assicurativi verso i lavoratori” impiegati nell'esecuzione dell'appalto (atto di citazione, pag. 6);

pagina 2 di 17
- che, vieppiù, il diritto di credito azionato in via monitoria doveva dirsi privo dei requisiti di certezza e liquidità, essendo esso il frutto di una quantificazione unilateralmente effettuata da NI e contestata “nella misura dei servizi addebitati e del corrispettivo pattuito” (atto di citazione, pag. 6);

- che, per altro, NI aveva azionato fatture inerenti a prestazioni certamente mai eseguite, cioè a dire la fattura n. 483/2017 di € 137.000,00 riferita a servizi straordinari asseritamente resi nel 2015 e con la quale l'opposta aveva preteso di annullare la nota di credito n. 2456/2016 di € 137.000,00 (in precedenza emessa a parziale storno della fattura n. 3375/2015: docc. 9, 10, 11 opponente) e la fattura
n. 482/2017 di € 156.722,62 riferita a servizi straordinari asseritamente resi nel 2014 e con la quale
l'opposta aveva preteso di annullare la nota di credito n. 2039/2016 di € 191.201.61 (in precedenza emessa a parziale storno di una serie di fatture: docc. 9, 10, 12);

- che NI aveva parimenti azionato in via monitoria la fattura n. 589/2017 di € 175.293,00 riferita
a “non meglio specificate attività straordinarie rese nell'anno 2016” e che l'opposta aveva
abusivamente” emesso “ex post in aperta violazione delle previsioni contrattuali” (atto di citazione, pag. 8) e, segnatamente, dell'art. 4.6, recante l'obbligo della fatturazione immediata con cadenza mensile (rispondente alla “precisa ratio di consentire alla parte Committente una tempestiva verifica delle somme richieste dall'Appaltatore”: doc. 13);
dell'art. 4.3, a mente del quale il corrispettivo richiesto dall'Appaltatore doveva considerarsi onnicomprensivo;
dell'art. 4.5, a mente del quale eventuali modifiche dei corrispettivi avrebbero dovuto essere concordate e approvate per iscritto;

- che a norma dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 UN era per altro obbligata, in solido con
NI e con le subappaltatrici di cui essa si era avvalsa, a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto i trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi loro spettanti in relazione, per l'appunto, al periodo di esecuzione dell'appalto;

- che UN era stata dunque oggetto di “una pioggia di decreti ingiuntivi, diffide, richieste di pagamento” avanzate dai lavoratori predetti (docc. 14/72), rispetto alle cui posizioni erano emersi via via sia il mancato pagamento delle retribuzioni, sia irregolarità contributive – il tutto a creare “una debitoria latente … dalle dimensioni potenzialmente macroscopiche da rapportarsi al numero di lavoratori impiegati nell'appalto” (pari a circa 140) e che avrebbe potuto “in ogni momento (fino a due anni successivi alla conclusione dell'appalto) “abbattersi” contro la committente UN” (atto di citazione, pagg. 10,11);

pagina 3 di 17
- che UN aveva dunque legittimamente sospeso ogni pagamento verso NI – fermo restando che a norma dell'art. 28.7 del contratto di appalto essa aveva titolo per opporre in compensazione a
NI qualsivoglia somma sborsata in ragione della predetta responsabilità solidale;

- che, infine, UN aveva titolo per invocare verso NI l'eccezione di inadempimento ex art.
1460 c.c.
, essendo l'opposta incorsa in una pluralità di gravissimi inadempimenti, cioè a dire il mancato pagamento dei lavoratori;
la mancata consegna della documentazione afferente all'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi;
la violazione, quanto all'anno 2017, dell'obbligo di consegnare una garanzia a prima richiesta per l'importo di € 432.000,00;
la consegna, quanto all'anno 2016, di una garanzia a prima richiesta che si era appalesata falsa o comunque invalida, essendo stata rilasciata da
tale” (atto di citazione, pag. 14) Consorzio DI PR AL che non era abilitato a rilasciare garanzie nei confronti del pubblico (docc. 81, 82 e 83);
il reiterato, mancato espletamento dei servizi o la loro difformità, atto a giustificare l'applicazione di penali contrattuali (docc. 85/94).
2.2. Sulla scorta di tali deduzioni UN chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversaria pretesa, anche previa compensazione delle eventuali, reciproche poste creditorie delle parti.
3. NI si costituiva in giudizio rilevando:
- che sin dal 2014 UN aveva assunto “il ruolo di indiscusso ed indiscutibile dominus del rapporto contrattuale con NI” (comparsa, pag. 6);

- che nel corso dello svolgimento del predetto rapporto contrattuale, che doveva essere ricondotto alla fattispecie della subfornitura, UN era incorsa nella violazione dell'art. 9 della L. n. 192/1998, avendo abusato della condizione di dipendenza economica di NI mediante la determinazione di
un palese ed eccessivo squilibrio di diritti e obblighi” delle parti (comparsa, pag. 8);

- che, in effetti (e diversamente da quanto dedotto dell'opponente), erano stati i “cronici e rilevantissimi ritardi nei pagamenti” di UN ad impedire a essa NI “di pagare regolarmente le proprie consorziate subappaltatrici” le quali dunque, da par loro, non erano poi riuscite a pagare i propri dipendenti (comparsa, pag. 3, con rinvio al doc. 4);

- che UN aveva per altro costantemente trasmesso a NI “una serie di check lists”, relative alle modalità di svolgimento dei servizi appaltati (comparsa, pag. 6, con rinvio al doc. 5);

- che per tutta la durata del rapporto contrattuale UN si era altresì “resa protagonista di continue richieste di prestazioni extra contratto”, avanzate con scarso preavviso, “nonché di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali” (comparsa, pag. 7, con rinvio ai docc. 6/14);

pagina 4 di 17
- che, quanto alle previsioni di cui agli articoli 4.9 e 6.2 del contratto di appalto invocate dall'opponente, UN aveva effettuato i propri pagamenti quanto ai servizi resi nel 2014/2015 senza richiedere la consegna di alcuna asseverazione, la cui consegna essa aveva preteso soltanto a far data dal 2016, all'uopo mutando “le clausole contrattuali senza che NI, in ragione delle situazione di dipendenza suddetta, potesse eccepire alcunché” (comparsa, pag. 10);

- che la
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