Trib. Livorno, sentenza 23/12/2024, n. 1286

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 23/12/2024, n. 1286
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 1286
Data del deposito : 23 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2903/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2903/2022 promossa da:
TUSCANY 36 SOCIETA' SEMPLICE RI (P. IVA 02291800502), BE UF (C.F. [...]) e
DI UF (C.F. [...]) tutti con il patrocinio dell'avv. LUCA GREMIGNI
ATTORI OPPONENTI contro
CASTAGNETO BANCA 10 CREDITO COOPERATIVO S.C. (P. IVA 02529020220), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO CAMPORA
CONVENUTA OPPOSTA
AO MA
FA AG
TERZI CHIAMATI CONTUMACI

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e reietta:
In via preliminare:
pagina 1 di 11 In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Livorno, sia con riferimento al foro del convenuto ex art. 19 c.p.c. che al foro individuato ex art. 20
c.p.c, essendo competente, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 206 del 2005, lettera u, il
Tribunale di SA (luogo di residenza del consumatore LA ZZ).
Nel merito:
Dichiarare illegittimo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 997/2022 del 4 agosto 2022 R.G.
n. 2553/2022, notificato in data 29 agosto 2022 a mezzo del servizio postale, rigettando integralmente le domande con esso proposte da ritenersi infondate per i motivi, le deduzioni e le eccezioni esposti nella parte in diritto dell'atto di citazione in opposizione.
Sempre nel merito, in ogni caso, condannare la Sig.ra LA ZZ alla restituzione della somma di euro 9.108,66 (o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia) in favore del Sig.
OB FO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1954 c.c.
Condannare altresì il Sig. TE OL, quale socio della CA 36 al momento del contratto di prestito, al pagamento delle somme dovute in forza della propria qualità di socio nella misura che sarà determinata all'esito del presente giudizio.
per la convenuta opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, respingere le domande degli attori in opposizione in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, preso atto della liquidazione da parte di SM della somma di euro 16.446,00, con conseguente diritto della stessa di rivalersi sulla debitrice e sui suoi garanti per le somme pagate, confermare integralmente il decreto opposto n. 997/2022 del 4 agosto 2022 R.G. n. 2553/2022, emesso dal Tribunale di Livorno. Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché della fase monitoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso monitorio la AG AN 10 Credito Cooperativo S.C. (d'ora innanzi breviter anche BCC) chiedeva che il Tribunale di Livorno volesse ingiungere a CA 36 S.S.A., FO
OB, FO IO e LA ZZ, di pagare immediatamente la somma di Euro 150.139,48 oltre gli ulteriori interessi da calcolare sulla “quota capitale globale” (Euro 136.783,35) a decorrere dal
19.7.2022 al tasso del 8,60%, oltre alle spese della procedura e successive occorrende.
pagina 2 di 11
A fondamento della domanda poneva il prestito chirografario n. 00000001964 sottoscritto dalla
CA 36 S.S.A. in data 2.4.2019 nonché, per OB FO e LA ZZ, le rispettive fideiussioni omnibus del 17.10.2018.
Con decreto ingiuntivo n. 997/2022 del 3.8.2022 il giudice designato del Tribunale di Livorno ingiungeva a TUSCANY 36 S.S.A, UF BE, UF DI e MA
AO di pagare immediatamente ed in solido tra loro, alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma di Euro 150139,48, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 2135,00 per compensi, in Euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Tale decreto ingiuntivo veniva notificato a tutti i suddetti ingiunti.
Avverso lo stesso, con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.9.2022, proponevano tempestiva opposizione la TUSCANY 36 S.S.A. , FO OB e FO IO.
Non proponeva opposizione ZZ LA e pertanto il decreto diveniva definitivo nei suoi confronti.
1.1 Le parti attrici, con l'atto di opposizione proponevano altresì istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, deducendo la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c., nonché richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. al fine di chiamare in causa ZZ LA e
OL TE in quanto destinatari della domanda di regresso, anche ai sensi dell'art. 1954 c.c. della somma di Euro 9.108,66, pari alla metà di quanto versato da OB FO dal mese di agosto 2021 al gennaio 2022.
Con provvedimento del 7.10.2022, il giudice al tempo designato alla trattazione della causa differiva, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza per consentire la notifica della citazione ai suddetti terzi.
1.2 Instaurato il contraddittorio sulla istanza ex art 649 c.p.c., con ordinanza del 29.10.2022, rigettava la stessa, così motivando: rilevato
- che l'eccezione di incompetenza territoriale non appare fondata: LA ZZ non ha proposto opposizione e quindi la sua posizione non rileva (vedi anche Cassazione ci-vile sez. VI, 14/10/2016,
n.20720);
OB FO e IO FO non possono considerarsi consumatori, in quanto soci illimitatamente responsabili (vedi doc. 3 di parte attrice;
IO FO risponde ex 2269 c.c. anche dei debiti anteriori);

- che il credito è provato anche nel suo ammontare dalla documentazione prodotta (contratto di prestito, estratti conto), né sono allegati e documentati pagamenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già computati;

pagina 3 di 11 - che la garanzia SM non preclude la proposizione di azioni di recupero del credito nei confronti degli obbligati principali;

- che, come esposto, IO FO è comunque socio illimitatamente responsabile e l'eventuale nullità della fideiussione sarebbe relativa solo alle singole clausole, che nella fattispecie non assumono rilievo.
1.3 All'udienza del 30.3.2023, verificata la regolare chiamata in causa di LA ZZ e TE
OL, stante la loro mancata costituzione in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia.
2. Nel corso del giudizio è stata data la prova dello svolgimento della mediazione (cfr. verbale di mediazione con esito negativo allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 2.3.2023 depositata in data 24.2.2023 da parte convenuta) così che si è verificata la condizione di procedibilità, con la conseguenza che debbono essere esaminate le ulteriori domande ed eccezioni proposte dalle parti.
3. Gli attori opponenti, nel proprio atto introduttivo, hanno sostenuto che, essendo FO IO e
ZZ LA fideiussori-consumatori, il foro competente a decidere dell'opposizione avrebbe dovuto essere quello della loro residenza (SA).
3.1 Sebbene gli opponenti abbiano sostenuto che FO IO fosse fideiussore, emerge dagli atti che egli non ha sottoscritto alcuna garanzia personale per il prestito. L'ingiunzione di pagamento rivolta nei suoi confronti e quindi la sua responsabilità derivavano esclusivamente dalla sua posizione di socio della società debitrice, escludendo così qualsiasi possibilità di applicazione del foro del consumatore.
In quanto socio, infatti, ai sensi dell'articolo 2267 c.c. egli risponde delle obbligazioni sociali in modo illimitato e solidale con gli altri soci, non risultando che vi fosse un patto che escludeva la responsabilità solidale dei soci né che lo stesso fosse stato portato a conoscenza della opposta.
Inoltre ai sensi dell'art. 2269 c.c. tale socio risponde anche dei debiti anteriori.
La Cassazione, pacifica sul punto, ha stabilito che un socio illimitatamente responsabile non può essere qualificato come consumatore, poiché la sua responsabilità è insita nella natura stessa dell'organizzazione societaria
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