Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 80

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 80
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 80
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67548 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA

VI AN

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Monti Parioli n. 46 presso lo studio legale dell'Avv. Matteo
Proja che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione;

attrice
CONTRO

Avv. Silvia Barca

elettivamente domiciliata in Via Nomentana n. 251, presso lo Studio Legale ER JU, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo come da delega rilasciata su foglio separato la cui copia informatica per immagine deve intendersi parte integrante della comparsa di costituzione e risposta;

1
convenuta

NONCHE' CONTRO

IG EUROPE S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del suo Procuratore speciale Dott.
Filippo Regini, come da procura notarile repertorio n. 90485 Serie 1T registrato presso l'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio TP2 il 27.10.2021, atto Notaio Dario Cortucci di
Milano
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv. Mariachiara Brunetti con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Brianza n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

terza chiamata

OGGETTO: responsabilità professionale (avvocato)

CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 26.06.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, AN VI ha adito il Tribunale Civile di Roma per sentire accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Silvia Barca per avere la stessa proposto tardivamente il ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 24738/2018 del 20.12.2018 emessa dal Tribunale di Roma, dichiarare risolto il contratto di mandato e, per l'effetto dell'inadempimento, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 1218 e 1223 c.c. da liquidarsi in favore della parte attrice nella misura di euro 11.712,7 ovvero anche per perdita di chance ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge e spese forfettarie da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2
A sostegno della domanda, AN VI ha esposto quanto segue:
• in data 21 Febbraio 2009 il SI. ES IV, suo marito, rimaneva vittima di un sinistro stradale occorso in Roma, nella rotatoria sita in Piazza dei Segantini all'altezza del civico 6 mentre era alla guida dello scooter, tg. DK81030, di proprietà della medesima;

• il conducente del motoveicolo, a causa della presenza sull'asfalto di terra, di brecciolino e di segatura lignea dovuta a residui di potatura d'albero dei fusti arborei che adornano la piazza, in fase di curva, perdeva l'aderenza e rovinava a terra;

• la SI.ra VI, nella qualità di proprietaria del mezzo, avanzava richiesta di risarcimento dei danni al Comune di Roma che contestava la propria responsabilità;

• con il patrocinio dell'Avv. Silvia Barca, ella avanzava nei confronti di Roma Capitale domanda giudiziale chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'Ente nella causazione del sinistro, con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni materiali subiti dal motoveicolo e quantificati in € 1.304,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

• il giudizio dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma si concludeva con la sentenza n.
547467/15 di accoglimento della domanda attorea;

• il Giudice di Pace accertava, sulla base della produzione documentale in atti, la responsabilità ex art 2051 c.c. di Roma Capitale non avendo essa, in qualità di custode della strada pubblica, fornito alcuna prova circa l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo;

• essa attrice aveva ritualmente provato la fondatezza della propria pretesa nel corso del giudizio tramite il deposito della relazione di incidente stradale redatta dai VV.UU. intervenuti sul posto;

• in particolare, aveva fornito prova della dinamica del fatto dedotto in lite, della presenza dell'insidia avente carattere della imprevedibilità e della inevitabilità del pericolo, del danno ed infine del nesso tra l'evento e il danno lamentato;

• il Giudice di Pace aveva accertato l'esclusiva responsabilità dell'Ente condannandolo al pagamento della somma di € 1.304,78 a titolo di risarcimento dei danni materiali (danni allo scooter e al casco), oltre agli interessi e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite, liquidate in € 875,00 per diritti ed onorari, € 150,00 per spese, oltre Spese Generali, IVA e CAP come per legge, per un totale di € 1.426,73;

3
• Roma Capitale, con riserva di appello, in esecuzione della sentenza, effettuava i seguenti pagamenti a favore di essa attrice: € 1.585,07 a titolo di risarcimento del danno ed € 1.426,73 per compensi professionali comprensivi di € 150,00 di spese vive, somme quest'ultime che la
VI provvedeva a corrispondere all'Avv. Barca;

• la sentenza, tuttavia, veniva riformata integralmente dal Tribunale di Roma, in seguito all'appello spiegato da Roma Capitale;

• il Tribunale di Roma, invero, riteneva infondata la domanda risarcitoria della VI sull'assunto che non fosse stata svolta alcuna istruttoria finalizzata all'accertamento della dinamica dell'incidente, senza tuttavia pronunciarsi sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello spiegata dall'Avv. Barca nella comparsa di costituzione e risposta;

• Il Tribunale condannava pertanto la VI alla restituzione di quanto percepito e alle spese del doppio grado di giudizio in favore del Comune di Roma che liquidava in € 850,00 per compensi oltre IVA CAP e spese generali per il primo grado € 1.700,00 oltre IVA CAP e spese generali per il secondo grado;

• essa VI si vedeva, pertanto, costretta a restituire quanto percepito a titolo di risarcimento del danno materiale (€ 1.585,07) nonchè a rifondere le spese del primo grado (€
1.426,73) e a liquidare le spese del secondo grado a favore di Roma Capitale gravate delle spese di precetto notificato unitamente alla sentenza in data 08.02.2019, per un importo complessivo di euro 4.562,34 oltre ai compensi relativi al giudizio di gravame versati in favore dell'Avv. Barca per euro 1.896,86;

• vista la lacunosità del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, l'Avv. Silvia Barca le rappresentava la possibilità di proporre ricorso in Cassazione;

• veniva quindi conferito mandato all'Avv. Barca anche per promuovere il giudizio di legittimità avverso la Sentenza n. 24738/2018 emessa dal Tribunale di Roma;

• l'Avv. Barca chiedeva la cassazione della sentenza per nullità della sentenza per omessa pronuncia su eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, violazione dell'art 112
c.p.c.
ai sensi dell'art 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in quanto nell'atto di appello vi era la mera riproposizione delle tesi sostenute nel corso del primo grado di giudizio, senza che vi fosse una censura o una critica alla motivazione della sentenza impugnata;

4
• ancora eccepiva una violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2051 c.c. e ss ai sensi dell'art 360 c.p.c. n. 1 e 3 in quanto il Tribunale aveva disatteso la norma di cui all'art
2051c.c., non avendo ritenuto provata la dinamica del sinistro e la presenza dell'insidia;

• l'avv. Barca aveva tuttavia notificato tardivamente il ricorso, come tempestivamente eccepito dalla difesa di Roma Capitale;

• il legale aveva quindi sottoposto ad essa VI un atto di rinuncia agli atti del giudizio onde evitare le spese di soccombenza – circostanza che dava conto dell'avvenuto riconoscimento dell'errore da parte dell'avv. Barca – ma ciò non aveva impedito la condanna alle spese in favore di Roma Capitale nella misura complessiva di euro 2.242,77;

• successivamente essa VI chiedeva all'avv. Barca il ristoro del danno patrimoniale complessivamente subito in ragione dell'errore professionale che aveva determinato
l'inammissibilità del ricorso in cassazione e quindi definitamente pregiudicato il diritto dell'odierna attrice di recuperare le somme corrisposte a Roma Capitale, ovvero: € 1.585,07 a titolo di risarcimento del danno liquidato dall'Ufficio del Giudice di Pace, poi restituito a
Roma Capitale;
€ 1.426,00 a titolo di compensi per l'attività prestata dall'Avv. Silvia Barca nel primo grado di giudizio in forza della liquidazione del Giudice di Pace, somma quest'ultima che la SI.ra VI aveva dovuto personalmente rifondere a Roma Capitale;
€ 1.896,86 a titolo di compensi corrisposti all'Avv. Barca per l'attività dalle medesima espletata nel secondo grado di giudizio;
€ 4.562,34 a titolo di spese liquidate nella Sentenza del Tribunale di Roma (II grado) a favore di Roma Capitale;
€ 2.242,77 per le spese liquidate dalla Corte di
Cassazione a favore di Roma Capitale;

• l'Avv. Barca denunciava l'occorso all'IG OP S.A. quale compagnia assicurativa con cui la convenuta aveva stipulato la polizza assicurativa azionata;

• il liquidatore della predetta Compagnia proponeva l'indennizzo di euro 2.241,7 pari alle spese legali di soccombenza di cassazione, proposta ritenuta non congrua;

• ogni tentativo di bonario componimento rimaneva infruttuoso così come la mediazione civile introdotta che si concludeva negativamente;

• sussisteva pertanto la responsabilità professionale dell'Avv. Barca, da valutarsi ai sensi dell'art
1176, II c., c.c. per non avere la medesima impugnato tempestivamente la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio di appello, determinando, quale conseguenza diretta, il pregiudizio definitivo consistente nella mancata cassazione della predetta sentenza e quindi
5
nella impossibilità di vedersi riconoscere non solo il diritto al risarcimento del danno materiale (costi di riparazione dello scooter) ma anche il ristoro delle
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi