Trib. Bari, sentenza 26/02/2024, n. 932
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 92000740/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Simona Merra, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 92000740/2011 ex Sezione Distaccata di
Altamura tra:
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Lorusso, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Gravina in Puglia alla via Vittorio Veneto n. 12, giusta mandato in atti;
- parte opponente -
E
VI CO, rappresentato e difeso dall'avv. MI OL, presso il cui studio sito in
Gravina (Ba) alla piazza Pellicciari n. 26 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte opposta -
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ex L. n. 346/1976 per usucapione speciale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del
16.10.2023 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza). MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso in opposizione depositato in data 14.06.2011, il Comune di Gravina in Puglia, in persona del Sindaco p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ex L. n. 346/76 di usucapione speciale - emesso il 07.02.2011 dal Tribunale di Bari Sezione Distaccata di Altamura, depositato in cancelleria in pari data e notificato all'opponente in data 15.03.2011 nel procedimento recante R.G.
n. 86/2011 - con il quale veniva riconosciuta l'usucapione speciale, in favore di VI CO, del fondo rustico di proprietà del Comune di Gravina in Puglia, sito alla Contrada “Lamacolma o
Lama Carro” (identificato in Catasto terreni al fg. 71, p.lla 464, esteso are 90,71, qualità e classe seminativo 5, in ditta di OL AL fu SQ in qualità di cousufruttuario di livello, OL
AN, OL AZ, OL RZ, OL LO, OL SQ tutti di AL, quali livellari per 6/54;
Comune di Gravina in Puglia per diritto di concedente;
CC AN fu MI ved. TI cousufruttuario di livello, MA AL, MA MA, MA AN,
MA UL e MA RO, quali livellari per 1/54;
MA RA livellario per 1/24;
TI GI e TI MI, entrambi fu RZ, quali livellari per 6/54, e TI MA fu RZ livellario per 1/9, convenendo in giudizio il VI CO, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Revocare il decreto impugnato per le ragioni innanzi esposte;
Condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.N.A. come per Legge”.
Parte opponente eccepiva, in via preliminare, il vizio dell'integrità del contraddittorio, sostenendo che il ricorso per usucapione speciale avrebbe dovuto essere notificato agli eventuali eredi di TI MA, MI e GI fu RZ, OL LO, OL RZ, OL
AZ, OL AN, tutti di AL, di MA AL, MA AN, MA
RA, MA UL, MA MA, MA RO, di CC AN, fu MI vedova TI, tutti nella qualità di livellari del terreno ubicato in Gravina in Puglia alla Contrada
“Lamacolma o Lama Carro”.
Nel merito, eccepiva l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di usucapione speciale, rilevando che, sulla base della documentazione in atti, fosse deducibile unicamente il diritto del VI al subentro nel contratto di livello e non nel diritto di proprietà del fondo, quest'ultimo concesso dal Comune di Gravina in Puglia, sin dall'anno 1941, tramite il contratto agrario del livello e a fronte del corrispettivo statuito, a TI MA, MI e GI fu RZ, OL LO, OL RZ, OL AZ, OL AN, tutti di AL, di
MA AL, MA AN, MA RA, MA UL, MA MA,
MA RO, di CC AN, fu MI vedova TI.
L'opponente deduceva che, presumibilmente a far data dal 1973, il VI era subentrato nel possesso del terreno de quo nella qualità di livellario e che, in tale qualità, non aveva mai presentato
alcuna domanda di “affrancazione da livello”, necessaria affinché, pagando l'affrancazione nella misura di 15 volte la rendita dominicale, potesse acquisire la piena proprietà del terreno dato in concessione dal Comune di Gravina in Puglia.
Inoltre, il Comune assumeva che non vi fossero i presupposti necessari per applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. (introdotta dalla Legge n. 346/1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo), considerato che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto fondi rustici intesi come entità agricole organizzate, destinate effettivamente ad un'attività agraria produttiva sin dall'inizio della possessio ad usucapionem (non risultando sufficiente la sola iscrizione del fondo nel catasto terreni rustici) e che il VI non avesse provato né che il fondo in contestazione fosse stato destinato, quanto meno all'inizio del possesso, ad attività agricola né di possedere i requisiti soggettivi necessari per accedere all'usucapione speciale, ovvero di essere coltivatore diretto.
Sulla scorta di tali allegazioni, il Comune di Gravina in Puglia rassegnava le conclusioni di cui in premessa.
All'udienza di comparizione delle parti, fissata per il 02.02.2012, l'opposto non compariva né si costituiva in giudizio;
dunque, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.05.2014.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.05.2014, si costituiva tardivamente in giudizio l'opposto, contestando le argomentazioni addotte dal Comune di Gravina in
Puglia e sostenendo di aver provveduto a coltivare, in modo continuativo e ininterrotto, da circa quarant'anni, il terreno de quo, apportandovi miglioramenti fondiari, attraverso l'aratura e il dissodamento, manifestando implicitamente l'animus possidenti di proprietario, necessario ai fini dell'usucapione del suddetto fondo.
Il VI deduceva di aver ottenuto aiuti comunitari dall'EA per la semina di grano negli anni 1994, 1995 e 2001, in qualità di proprietario del terreno, come confermato dalle copie delle matrici degli assegni circolari corrispondenti agli aiuti ricevuti, per semine effettuate su un appezzamento di terreno di estensione pari a quello da usucapire, ossia pari ad are 92,00.
Inoltre, secondo la prospettazione dell'opposto il Comune di Gravina in Puglia, nel corso degli anni, si era disinteressato della gestione del terreno per cui è causa, non avanzando pretese nei confronti del possessore del fondo.
A sostegno delle suddette argomentazioni, il VI evidenziava che il Comune di Gravina in Puglia, nell'anno 1988, autorizzava il Consorzio di bonifica all'occupazione di urgenza del terreno de quo, per l'effettuazione di lavori di completamento del bacino torrente di Gravina e, in tale circostanza il Consorzio al VI (che si era autodichiarato nuovo proprietario del fondo), corrispondeva a titolo di indennità di esproprio, la somma di Lire 315,00, senza che lo stesso Comune odierno opponente obiettasse alcunchè.
Parte opposta evidenziava che la sussistenza del possesso continuato animo domini per il tempo necessario ad usucapire
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Simona Merra, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 92000740/2011 ex Sezione Distaccata di
Altamura tra:
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Lorusso, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Gravina in Puglia alla via Vittorio Veneto n. 12, giusta mandato in atti;
- parte opponente -
E
VI CO, rappresentato e difeso dall'avv. MI OL, presso il cui studio sito in
Gravina (Ba) alla piazza Pellicciari n. 26 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte opposta -
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ex L. n. 346/1976 per usucapione speciale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del
16.10.2023 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza). MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso in opposizione depositato in data 14.06.2011, il Comune di Gravina in Puglia, in persona del Sindaco p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ex L. n. 346/76 di usucapione speciale - emesso il 07.02.2011 dal Tribunale di Bari Sezione Distaccata di Altamura, depositato in cancelleria in pari data e notificato all'opponente in data 15.03.2011 nel procedimento recante R.G.
n. 86/2011 - con il quale veniva riconosciuta l'usucapione speciale, in favore di VI CO, del fondo rustico di proprietà del Comune di Gravina in Puglia, sito alla Contrada “Lamacolma o
Lama Carro” (identificato in Catasto terreni al fg. 71, p.lla 464, esteso are 90,71, qualità e classe seminativo 5, in ditta di OL AL fu SQ in qualità di cousufruttuario di livello, OL
AN, OL AZ, OL RZ, OL LO, OL SQ tutti di AL, quali livellari per 6/54;
Comune di Gravina in Puglia per diritto di concedente;
CC AN fu MI ved. TI cousufruttuario di livello, MA AL, MA MA, MA AN,
MA UL e MA RO, quali livellari per 1/54;
MA RA livellario per 1/24;
TI GI e TI MI, entrambi fu RZ, quali livellari per 6/54, e TI MA fu RZ livellario per 1/9, convenendo in giudizio il VI CO, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Revocare il decreto impugnato per le ragioni innanzi esposte;
Condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.N.A. come per Legge”.
Parte opponente eccepiva, in via preliminare, il vizio dell'integrità del contraddittorio, sostenendo che il ricorso per usucapione speciale avrebbe dovuto essere notificato agli eventuali eredi di TI MA, MI e GI fu RZ, OL LO, OL RZ, OL
AZ, OL AN, tutti di AL, di MA AL, MA AN, MA
RA, MA UL, MA MA, MA RO, di CC AN, fu MI vedova TI, tutti nella qualità di livellari del terreno ubicato in Gravina in Puglia alla Contrada
“Lamacolma o Lama Carro”.
Nel merito, eccepiva l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di usucapione speciale, rilevando che, sulla base della documentazione in atti, fosse deducibile unicamente il diritto del VI al subentro nel contratto di livello e non nel diritto di proprietà del fondo, quest'ultimo concesso dal Comune di Gravina in Puglia, sin dall'anno 1941, tramite il contratto agrario del livello e a fronte del corrispettivo statuito, a TI MA, MI e GI fu RZ, OL LO, OL RZ, OL AZ, OL AN, tutti di AL, di
MA AL, MA AN, MA RA, MA UL, MA MA,
MA RO, di CC AN, fu MI vedova TI.
L'opponente deduceva che, presumibilmente a far data dal 1973, il VI era subentrato nel possesso del terreno de quo nella qualità di livellario e che, in tale qualità, non aveva mai presentato
alcuna domanda di “affrancazione da livello”, necessaria affinché, pagando l'affrancazione nella misura di 15 volte la rendita dominicale, potesse acquisire la piena proprietà del terreno dato in concessione dal Comune di Gravina in Puglia.
Inoltre, il Comune assumeva che non vi fossero i presupposti necessari per applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. (introdotta dalla Legge n. 346/1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo), considerato che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto fondi rustici intesi come entità agricole organizzate, destinate effettivamente ad un'attività agraria produttiva sin dall'inizio della possessio ad usucapionem (non risultando sufficiente la sola iscrizione del fondo nel catasto terreni rustici) e che il VI non avesse provato né che il fondo in contestazione fosse stato destinato, quanto meno all'inizio del possesso, ad attività agricola né di possedere i requisiti soggettivi necessari per accedere all'usucapione speciale, ovvero di essere coltivatore diretto.
Sulla scorta di tali allegazioni, il Comune di Gravina in Puglia rassegnava le conclusioni di cui in premessa.
All'udienza di comparizione delle parti, fissata per il 02.02.2012, l'opposto non compariva né si costituiva in giudizio;
dunque, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.05.2014.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.05.2014, si costituiva tardivamente in giudizio l'opposto, contestando le argomentazioni addotte dal Comune di Gravina in
Puglia e sostenendo di aver provveduto a coltivare, in modo continuativo e ininterrotto, da circa quarant'anni, il terreno de quo, apportandovi miglioramenti fondiari, attraverso l'aratura e il dissodamento, manifestando implicitamente l'animus possidenti di proprietario, necessario ai fini dell'usucapione del suddetto fondo.
Il VI deduceva di aver ottenuto aiuti comunitari dall'EA per la semina di grano negli anni 1994, 1995 e 2001, in qualità di proprietario del terreno, come confermato dalle copie delle matrici degli assegni circolari corrispondenti agli aiuti ricevuti, per semine effettuate su un appezzamento di terreno di estensione pari a quello da usucapire, ossia pari ad are 92,00.
Inoltre, secondo la prospettazione dell'opposto il Comune di Gravina in Puglia, nel corso degli anni, si era disinteressato della gestione del terreno per cui è causa, non avanzando pretese nei confronti del possessore del fondo.
A sostegno delle suddette argomentazioni, il VI evidenziava che il Comune di Gravina in Puglia, nell'anno 1988, autorizzava il Consorzio di bonifica all'occupazione di urgenza del terreno de quo, per l'effettuazione di lavori di completamento del bacino torrente di Gravina e, in tale circostanza il Consorzio al VI (che si era autodichiarato nuovo proprietario del fondo), corrispondeva a titolo di indennità di esproprio, la somma di Lire 315,00, senza che lo stesso Comune odierno opponente obiettasse alcunchè.
Parte opposta evidenziava che la sussistenza del possesso continuato animo domini per il tempo necessario ad usucapire
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi