Trib. Trento, sentenza 20/03/2024, n. 25

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 20/03/2024, n. 25
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 25
Data del deposito : 20 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 292/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
L S Presidente rel.
L D B Gdice
A T G ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , con l'Avv. PEDRINI Parte_1 C.F._1
STEFANO
e
, C.F. , con l'Avv. PEDRINI CP_1 C.F._2
STEFANO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Caldonazzo (TN) il 24.05.2008, e che dall'unione matrimoniale sono nati i tre figli Per_1
nata a Trento il 2.03.2004, , nato a Trento il 12.12.2012 e
[...] Persona_2 nata a Trento il 16.06. 2015, e Persona_3 CP_1 Parte_1 esponevano che la loro separazione consensuale era stata omologata da quest'Ufficio con decreto del 14-30.08.2020.


I ricorrenti evidenziavano, quindi, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso, peraltro, non vi era mai stata alcuna riconciliazione. I ricorrenti chiedevano, pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate e indicate nel ricorso. All'udienza del 6 marzo 2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di addivenire allo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate e si è proceduto al trasferimento della quota di ½ della proprietà dell'immobile, come meglio identificato in ricorso, da parte del Sig. Pt_1
in favore della Sig.ra , con verbale sottoscritto alla presenza
[...] CP_1 del Cancelliere. Le condizioni confermate dalle parti risultano le seguenti:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Caldonazzo (Tn) il 24.05.2008 tra , nata a Trento CP_1
(TN), il 03.02.1987, residente in Caldonazzo, via Trozo dei Cavai n. 10, C.F.
e nato a Trento, il 20.08.1983, C.F._2 Parte_1 residente in Caldonazzo (Tn), viale Trento n. 8, C.F. e C.F._1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caldonazzo (Tn), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caldonazzo (Tn) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) i figli minorenni , nata a Trento il 02.03.2004, , Persona_1 Persona_2 nato a Trento il 12.12.2012 e , nata a Trento il 16.06.2015, Persona_3 verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento principale presso la madre;

3) il signor consente al trasferimento di proprietà della quota Parte_1 indivisa di ½ (un mezzo) della casa coniugale, sita in Caldonazzo (Tn), via Trozo dei Cavai n. 10, tavolarmente individuata nelle p.m. 2 della p.ed. 1845 in P.T. 4544 C.C. CALDONAZZO, alla signora , che accetta e riceve, nei CP_1 termini che seguono: PARTE CEDENTE il signor , nato a Trento, il 20.08.1983, residente in Caldonazzo Parte_1
(Tn), viale Trento n. 8, C.F. , C.F._1
TRASFERISCE alla signora , nata a Trento, il 03.02.1987, residente in CP_1
Caldonazzo (Tn), via Trozo dei Cavai n. 10, C.F. , che C.F._2 accetta e riceve PARTE ACQUIRENTE Il seguente immobile:
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- quota di comproprietà pari ad ½ (un mezzo) ad esso spettante, della casa familiare sita in Caldonazzo, (Tn), via Trozo dei Cavai n. 10, identificata come segue: in Partita Tavolare 4544 II in C.C. Caldonazzo, porzioni materiali 2 della p.ed. 1845 così tavolarmente descritte: P.M. 2 A pianoterra: due giardini, spazio di manovra, tre posti auto, marciapiede, scala esterna fino al primo piano;
A primo piano: poggiolo, ingresso, cucina-soggiorno, disbrigo, tre stanze, ripostiglio, due bagni, due poggioli, terrazza, scala fino a secondo piano;
A secondo piano: soffitta;
tetto;
A piano copertura: tetto. così e come meglio descritte presso il Libro Fondiario con le parti comuni dell'edificio come meglio risultanti presso lo stesso ai sensi dell'art. 1117 C.C.
- detto immobile è censito nel N.C.E.U. del Comune di Caldonazzo (codice: B404), Comune Catastale Caldonazzo (codice: 55), particella edificiale 1845:
- p.m. 2, subalterno 3, foglio 2, Cat. A/7, Cl. 1, vani 6,5, sup. mq. 186, R.C. Euro 587,47 - p.m. 2, subalterno 4, foglio 2, Cat. C/6, Cl. 1, sup. mq. 36, R.C. Euro 39,04 Gli intestatari dichiarano che le unità immobiliari urbane in oggetto sono graficamente rappresentate delle planimetrie n. 1723.001.2015 del 27.10.2015 (sub 3), n. 1723.001.2015 del 27.10.2015 (sub 4) depositate al catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e che eventuali modifiche non incidono sul calcolo rendita catastale. a) con riferimento all'art. 40 della Legge N°47/1985, consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N°445, i coniugi dichiarano che:
- l'immobile in questione è stato edificato posteriormente alla data del 01.09.1967;

- la porzione materiale 2 della p.ed. 1845 C.C. CALDONAZZO, oggetto di trasferimento, fa parte di un fabbricato la cui costruzione è avvenuta in virtù ed in conformità concessione di edificare n. 110 di data 31.03.2014 ed alla S.C.I.A. n. 3409 di data 15.06.2015, tutte rilasciate dal Comune di Caldonazzo.
- gli intestatari catastali ed i proprietari intavolati al Libro Fondiario sono le medesime persone. Dichiarano inoltre che successivamente non sono stati realizzati a carico dell'immobile compravenduto lavori od opere comportanti la necessità del rilascio di licenze o concessioni edilizie;
a carico degli immobili suddetti non sono stati adottati da parte del provvedimenti sanzionatori di cui all'art. CP_2
41 della Legge n. 47/85;
b) la parte venditrice non presenta certificato di destinazione urbanistica relativa alle pertinenze ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della Legge 28
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febbraio 1985 n. 47, II° capoverso del II° comma, trattandosi di terreni pertinenziali di edificio censito e di superficie non superiore a 5000 mq. c) in relazione al disposto dell'art. 6 del Decreto Legislativo 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 11 del Decreto Legislativo 192/2005, parte cedente presenta l'Attestato di Prestazione Energetica previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 192/2005, asseverato in data 03.03.2022 n. AA00204-559 a firma geom. , iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di CP_3
Trento al n.1975, che si allega al presente ricorso. La parte alienante garantisce che i suddetti attestati di prestazione energetica sono validi ed efficaci, in quanto l'immobile di cui sopra, successivamente alla data di emissione dei suddetti attestati, non è stato oggetto di interventi di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica ed in considerazione dell'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo ed efficienza energetica dei sistemi termici e, in particolare, degli impianti termici. d) il presente atto costituisce titolo per l'intavolazione dell'assegnazione in proprietà esclusiva della quota indivisa di ½ (un mezzo) della p.m. 2 in p.ed. 1845 in P.T. 4544 II C.C. CALDONAZZO, come sopra meglio individuate, a favore di , nata a Trento (Tn), il 03.02.1987, residente in CP_1
Caldonazzo, via Trozo dei Cavai n. 10, C.F. , e così o C.F._2 come meglio ed anche diversamente detti immobili sono descritti al Libro Fondiario, risultando nella vendita inoltre compresi locali, spazi e servizi di uso comune, comproprietà e consortalità come risultano dal Libro Fondiario;
e) per quanto occorra i coniugi rinunciano espressamente ad ogni diritto di ipoteca legale, liberando da qualsiasi responsabilità il conservatore tavolare;
f) si danno e prendono atto le Parti reciprocamente di essere a conoscenza che la p.m. 2 della p.ed. 1845 in P.T. 4544 II C.C. CALDONAZZO è gravata da:
- ipoteca intavolata il 09.10.2015 sub G.N. 2372/1 a favore di Org_1 CP_4
, con sede in Torino, per l'importo complessivo di Euro 450.000,00
[...]
(quattrocentocinquantamila virgola zero zero).
- vincolo di destinazione a residenza ordinaria ai sensi dell'art. 57 della L.P. 04.03.2008 n. 1 intavolata sub. GN. 2478/2011 dd. 16.04.2014. g) In data 27.09.2023 è stata presentata presso il Comune di Caldonazzo
“segnalazione certificato di agibilità , relativa all'immobile oggetto di Org_2 cessione, protocollo n. 6353. h) L'immobile suddetto viene attribuito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti gli inerenti diritti ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, libero da iscrizioni, trascrizioni, pesi, oneri, ipoteche (tranne le ipoteche sopra indicate), pignoramenti e quant'altro e si obbliga alla manleva in caso contrario. l) Agli effetti fiscali le parti dichiarano che non intercorre tra loro alcuno dei vincoli di cui all'art. 21 D.P.R. N°131/1986 e che questo atto è esente da imposte
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di bollo, registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 Legge N°74/1987 che dispone tale esenzione per gli atti relativi al provvedimento di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, estesa in virtù della sentenza della Corte Costituzionale N°176/1992 e N°154/1999 a tutti gli atti di separazione personale dei coniugi. m) I coniugi dichiarano peraltro di non essersi avvalsi dell'opera di mediatori per il trasferimento di suddetto bene;
n) Si consente l'intavolazione del presente atto e delle operazioni susseguenti ed altro ad istanza di chiunque, con elezione di domicilio presso la signora CP_1
per la notifica di un decreto tavolare unico.
[...]
0) Le parti ex decreto legislativo N°196/2000 consentono il trattamento dei loro dati personali solo per finalità connesse e conseguenti al presente atto;
p) Il possesso è già trasferito in favore della parte acquirente. r) Tutti gli arredi e beni mobili presenti nella casa familiare rimarranno in proprietà esclusiva della signora . CP_1
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