Trib. Trani, sentenza 03/12/2024, n. 1661

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 03/12/2024, n. 1661
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 1661
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. 3035/2021 R.G. (cui è riunito il n. 3104/2021 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dr.ssa Laura Cantore Giudice rel. dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al nr. 3035/2021 R.G., riservata per la decisione sullo status con ordinanza ex art
127 ter c.p.c.
del 9/10/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gorgoglione, giusta procura alle Parte_1 liti in atti

- RICORRENTE -

E
rappresentato e difeso dall'avv. Iolanda Dipaola e Paolo Lionetti, giusta Controparte_1 procura alle liti in atti - RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENUTO –
I difensori delle parti hanno concordemente chiesto emettersi sentenza parziale sullo status.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.6.2021, iscritto al n. 3035/2021 R.G., ha chiesto Parte_1 dichiararsi la separazione con addebito al coniuge, . Controparte_1
A fondamento della domanda, ha dedotto: di avere contratto, in data 26.07.1989, matrimonio concordatario in Barletta, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Barletta (Atto n. 255
- Parte II - Serie A - Anno 1989);
che dalla loro unione è nato (San Giovanni Persona_1
TO (FG) il 27.09.1993), economicamente autosufficiente;
che l'unione coniugale è naufragata per violazione reiterata dei doveri coniugali ascrivibile al CP_1
Su tali premesse ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dal marito per fatto addebitabile a quest'ultimo;
porre a carico di. l'obbligo di corrispondere un Controparte_1
1
congruo assegno mensile per il proprio mantenimento comunque non inferiore ad € 900,00. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla chiesta separazione, respingendo però la domanda di addebito formulata a suo carico, per essere fondata su fatti
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi