Trib. Belluno, sentenza 26/11/2024, n. 349

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Belluno, sentenza 26/11/2024, n. 349
Giurisdizione : Trib. Belluno
Numero : 349
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno, nella persona del giudice onorario Barbara Mertens, all'udienza del
25.09.2024, dando lettura del dispositivo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, iscritta al ruolo contenzioso, dopo la modifica del rito, al n. 222/2022 R.G. e Sent.n.____ promossa con atto d'intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per convalida ____ notificato in data 10.01.2022 , n.________R da G
n.________C MARMOLADA S.R.L. (P.I. 00064520257) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ron. rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo De Giacinto, anche quale domiciliatario, per mandato n. allegato all'atto di intimazione di finita locazione e contestuale citazione per la convalida ________Rep
ATTRICE-INTIMANTE Oggetto:
Risarciment
o danni contro
Deposito CELLNEX ITALIA S.P.A. (C.F. 13264231005) in persona del suo legale rappresentante pro minuta tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Ammirati e Marco Bellante, anche quali
___________ domiciliatari, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta 31 marzo 2022 _____
CONVENUTA- INTIMATA
OGGETTO: licenza per finita locazione
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Nella presente fattispecie non vi sono pertanto i presupposti di legge e di fatto per una permanenza delle apparecchiature di CE IA al Banch del Gigio (sitoBL103) e si insiste, pertanto, per la convalida dello sfratto. Il tutto con vittoria di compensi professionali e spese”.
1 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
In via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda di “convalida di sfatto” proposta da
Marmolada S.r.l. Nel merito, in via subordinata, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di rilascio dell'area locata proposta da Marmolada nei confronti di CE IA S.p.A. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA, C.P.A. e Spese Generali, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificato in data 10.01.2022, Marmolada S.r.l. conveniva in giudizio CE IA S.p.a. esponendo quanto segue.
In data 14 settembre 2010 Marmolada S.p.A., ora Marmolada s.r.l., locava a WIND
Telecomunicazioni S.p.A., uno spazio all'interno della stazione d'arrivo della funivia della
Marmolada per l'ospitalità di una stazione radio base per telecomunicazioni, in località Punta CA nel Comune di CA PI (BL), catastalmente censito al CT di Belluno al foglio n. 18, mappali
n. 32 e 42 (in sigla, S.R.B.;
codice sito TN142).
Il contratto veniva regolarmente registrato in data 14.02.2011 presso l'Ufficio delle Entrate di
DPRM2 UT Roma 6 – EUR TORRINO.
La locazione, iniziata con la sottoscrizione dell'accordo, aveva durata di sei anni, “rinnovabili di anni 6 (sei) se una delle parti non avrà inviato disdetta mediante lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza contrattuale…”.
A norma dell'art. 2 il contratto veniva tacitamente rinnovato per ulteriori sei anni a partire dal 13 settembre 2016 e fino alla naturale scadenza del 13.09.2022.
Con largo anticipo Marmolada s.r.l. comunicava a mezzo raccomandata a.r., pevenuta alla allora conduttrice AL S.p.A. in data 6 aprile 2018 ed alla iniziale titolare del contratto di locazione
Wind Telecomunicazioni S.p.A. in data 6 aprile 2018, la disdetta del contratto di locazione per la naturale scadenza del 13 settembre 2022.
A mezzo comunicazione pec inviata il 19.06.2020 AL S.p.A. comunicava il cambio di denominazione sociale a partire dal 10.06.2020 in CELLNEX ITALIA S.p.A., avente oggi sede legale in Roma (RM), Via C.G. Viola 4.
2
Sulla base di tali premesse l'intimante chiedeva pertanto la convalida dell'intimata licenza per finita locazione;
in caso di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi