Trib. Palermo, sentenza 19/07/2024, n. 4168

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 19/07/2024, n. 4168
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 4168
Data del deposito : 19 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. F Ma Presidente dr.ssa M M Giudice dr. M G Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16154 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata a Palermo il 30/09/1985, rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. G N;

– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a Palermo il 3/11/1980, rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. A G;

– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
4/03/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
18/12/2020, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
[...
[...]


il 16/06/2008 a Palermo, unione dalla quale sono nati i figli CP_2
il 18.12.2012 e il 10.03.2014, ha chiesto di pronunciare la Per_1 Per_2 separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disponendo
l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con domiciliazione pre- valente presso l'abitazione materna, nonché l'assegnazione in favore della ri- corrente dell'abitazione coniugale e l'obbligo, a carico del padre, di corri- spondere un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della prole, nel- la misura di euro 500,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
2. Nel costituirsi in giudizio ha aderito alle domande di Controparte_1 separazione personale, di affidamento condiviso dei figli minori e di assegna- zione della casa coniugale alla ricorrente, ha, nel contempo, sollecitato il ri- getto della domanda di addebito e ha contestato le richieste economiche for- mulate dalla controparte con riferimento al “quantum”, precisando di non po- ter corrispondere un assegno superiore ad euro 250,00 mensili.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 13/10/2021, il Presidente in pari data rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti e temporanei nell'interesse dei coniugi e della prole: “Autorizza i coniugi a vive- re separati;- Dispone l'affido condiviso dei minori e con collo- Per_1 Per_2 camento prevalente presso la madre e frequentazione paterna da prevedersi nelle giornate di lunedì e mercoledì dall'uscita della scuola sino alle 19,30 nonché a fine settimana alternata dal sabato alle 10,00 alla domenica alle ore
20,00 sempre presso consenso dei minori;
- Dispone che salvo diverso accordo le festività vengano gestite dai genitori in modo alternato;
- Assegna a

[...]
la casa già familiare sita in Via Azolino Hazon n. 46;
- Determina in € Pt_2

250,00 il contributo ordinario paterno al mantenimento dei minori oltre alla metà delle spese extra assegno come al protocollo vigente nel presente Tribu- nale”
Per il prosieguo la causa è stata istruita mediante assunzione di prove te- stimoniali all'udienza del 4/04/2023, nonché mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Infine, all'udienza del 4/03/2024- celebrata con modalità cartolare si
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sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. In via preliminare, deve osservarsi che la ricorrente ha prodotto, in alle- gato alla comparsa conclusionale depositata il 2/05/2024, la certificazione unica 2023 (relativa all'anno 2022), la lista movimenti da febbraio 2021 a di- cembre 2022 della carta “postepay evolution” con relativo estratto conto, nonché copia del sollecito al versamento del contributo al mantenimento in- dirizzato al difensore del resistente.
Si tratta, invero, di documenti inutilizzabili ai fini della decisione, atteso che gli scritti conclusivi sono atti nei quali è consentito alle parti unicamente illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine.
E' noto infatti che la comparsa conclusionale assolve unicamente una fun- zione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non po- tendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. Ord. 12.1.2012,
n. 315) o nuove produzioni documentali non rimesse al contraddittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dai termini concessi ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. 6.10.2005, n. 19453, in una fattispecie succes- siva alla legge 353 del 1990).


5. Sulla domanda di separazione

Ciò posto, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui il resistente ha aderito, costituendo chia- ri indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle ri- spettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare mani- festato in sede presidenziale.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.


6. Sulla domanda di addebito

In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata da Parte_1
, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici
[...] episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal pro-
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cesso, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condot- te contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa- zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della conviven- za.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi- care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica
o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effica- cia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito non pare superfluo rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione «La dichiarazione di adde- bito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consape- volmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito» (cfr.. tra le tante. Cass. n. 40795/2021).
Ora, nella vicenda in esame, la ricorrente attribuisce al coniuge la respon- sabilità della irreversibile crisi coniugale come conseguenza dell'avvenuta
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violazione dei doveri matrimoniali.
Al riguardo, la ricorrente ha premesso che già nel 2012, dopo i primi anni di serena convivenza, il marito aveva iniziato a manifestare sempre maggiore disinteresse verso la famiglia e nei confronti della moglie, sino a quando, il 4 gennaio 2014, aveva abbandonato per la prima volta la casa coniugale, con- fessando l'esistenza di una relazione extraconiugale con un'altra donna, tale
, alla moglie, che all'epoca era in stato interessante ed era Persona_3 rimasta da sola con la figlia di soli 13 mesi. Per_1
Successivamente, dopo la nascita del secondogenito nel mese di Per_2 marzo 2014, il resistente aveva fatto ritorno nell'abitazione familiare e poi, dopo pochi mesi, aveva interrotto nuovamente e
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