Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 22
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria IR Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1755 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia Aurola e Sara Parte_1
Migliorini per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresento e difeso dall'Avv. Serena De Giglio per procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio in Brognaturo (VV), il Parte_1
5.1.1980, con e che dalla unione erano nati i figli (04/12/1981), Controparte_1 Per_1
(08/04/1983), il (25/9/1995) e (12.05.2001), ha chiesto all'adito Per_2 Per_3 Per_4
Tribunale di: “pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;• assegnare Controparte_2 la casa coniugale sita in Roma, Via dei Ramni n. 26 alla sig.ra titolare del diritto del relativo Pt_1
comodato d'uso; • dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto l'uno nei riguardi dell'altro. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Ha dedotto all'uopo: che i figli erano ormai tutti economicamente autosufficienti e che solo
l'ultimogenito viveva ancora nella casa familiare pur essendo anch'egli autonomo;
che era proprietaria in comunione dei beni di un immobile in Brognaturo, allo stato non abitabile;
che la casa familiare le era stata concessa in comodato, svolgendo dal 2017 l'attività di portiera nello stabile ove era ubicata, con una retribuzione lorda mensile di 1.175 euro;
che anche il marito aveva svolto la medesima attività lavorativa sino al giugno 2017 ma che era attualmente in pensione con un trattamento economico pari a circa 1.100,00 euro mensili;
che anche durante il rapporto matrimoniale aveva sempre coadiuvato il marito nello svolgimento della sua attività di portiere oltre ad occuparsi delle incombenze domestiche;
che il rapporto coniugle aveva iniziato a deteriorarsi nel 2017, allorquando era stata assunta con contratto a tempo indeterminato ed aveva raggiunto una propria indipendenza economica;
che il marito manifestava disinteresse per la vita familiare, sia economico che affettivo, recandosi per più giorni in Abruzzo, ove conduceva un appartamento in locazione.
Si è costituito in giudizio lo che ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo CP_1 altresì la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, di non prevedere alcun obbligo di mantenimento a carico di un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti e di “E) ordinare la compravendita, nel tempo più breve possibile
e comunque entro e non oltre n. 12 mesi dal provvedimento presidenziale, dell'immobile sito in
Brognaturo (CZ), Corso Umberto I n. 56 (catastalmente Via dei Domenicani n. 50), composto da un vano e cucina al piano terra e due vani al piano primo (Catasto fabbricati al foglio n. 2, particella 181, sub 1, con rendita per euro 73,60), del quale i coniugi sono comproprietari e disporre che i coniugi vengano soddisfatti pro quota. F) Ordinare che dalla quota di spettanza della moglie vengano detratti gli importi dalla medesima percepiti a titolo di canone di locazione e mai corrisposti al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria IR Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1755 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia Aurola e Sara Parte_1
Migliorini per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresento e difeso dall'Avv. Serena De Giglio per procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio in Brognaturo (VV), il Parte_1
5.1.1980, con e che dalla unione erano nati i figli (04/12/1981), Controparte_1 Per_1
(08/04/1983), il (25/9/1995) e (12.05.2001), ha chiesto all'adito Per_2 Per_3 Per_4
Tribunale di: “pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;• assegnare Controparte_2 la casa coniugale sita in Roma, Via dei Ramni n. 26 alla sig.ra titolare del diritto del relativo Pt_1
comodato d'uso; • dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto l'uno nei riguardi dell'altro. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Ha dedotto all'uopo: che i figli erano ormai tutti economicamente autosufficienti e che solo
l'ultimogenito viveva ancora nella casa familiare pur essendo anch'egli autonomo;
che era proprietaria in comunione dei beni di un immobile in Brognaturo, allo stato non abitabile;
che la casa familiare le era stata concessa in comodato, svolgendo dal 2017 l'attività di portiera nello stabile ove era ubicata, con una retribuzione lorda mensile di 1.175 euro;
che anche il marito aveva svolto la medesima attività lavorativa sino al giugno 2017 ma che era attualmente in pensione con un trattamento economico pari a circa 1.100,00 euro mensili;
che anche durante il rapporto matrimoniale aveva sempre coadiuvato il marito nello svolgimento della sua attività di portiere oltre ad occuparsi delle incombenze domestiche;
che il rapporto coniugle aveva iniziato a deteriorarsi nel 2017, allorquando era stata assunta con contratto a tempo indeterminato ed aveva raggiunto una propria indipendenza economica;
che il marito manifestava disinteresse per la vita familiare, sia economico che affettivo, recandosi per più giorni in Abruzzo, ove conduceva un appartamento in locazione.
Si è costituito in giudizio lo che ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo CP_1 altresì la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, di non prevedere alcun obbligo di mantenimento a carico di un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti e di “E) ordinare la compravendita, nel tempo più breve possibile
e comunque entro e non oltre n. 12 mesi dal provvedimento presidenziale, dell'immobile sito in
Brognaturo (CZ), Corso Umberto I n. 56 (catastalmente Via dei Domenicani n. 50), composto da un vano e cucina al piano terra e due vani al piano primo (Catasto fabbricati al foglio n. 2, particella 181, sub 1, con rendita per euro 73,60), del quale i coniugi sono comproprietari e disporre che i coniugi vengano soddisfatti pro quota. F) Ordinare che dalla quota di spettanza della moglie vengano detratti gli importi dalla medesima percepiti a titolo di canone di locazione e mai corrisposti al
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