Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 62
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-nella persona del G.I., in funzione di Giudice
-sez. III civile Il Tribunale di Salerno -
Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3549 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, cui è stato riunito il giudizio iscritto con RG. n. 4033/2024, avente ad oggetto "opposizione ex artt. 615 c.p.c.", vertente
TRA
LO ME, C.F. [...], rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Tiziana Inglese;
Opponente
E
LI LM, C.F. [...], rappresentato, difeso e domiciliato, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gaetano Fulgione e Vincenzo Merola;
Opponente
Nonché
RM, C.F. [...], DELLA CORTE rappresentato, difeso e domiciliato, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Boccia;
Opposto
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.04.2024 ed iscritto in data
09.05.2024, parte attorea, OR IL, impugnava atto di precetto notificatole, quale erede testamentaria di LI TO IO, in data 10.04.2024, recante
l'intimazione di pagare pro quota l'importo di € 48.821,43, di cui euro 29.723,92 per sorte capitale ed euro 11.847,22 a titolo di interessi come liquidati nel titolo costituito da sentenza n. 5785/2023 resa dal Tribunale di Salerno in data 19.12.2023, notificata in data
26.03.2024. Instava l'adito Tribunale affinché accogliesse le seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza presupposta al precetto opposto;
Accogliere
l'opposizione e per l'effetto dichiarare che le somme in esso indicate non sono dovute;
In via gradata rideterminare le somme dovute in conseguenza della sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
giudizio". A sostegno della domanda, deduceva l'illegittimità dell'atto di precetto opposto in quanto fondato su titolo giudiziale su cui pendeva giudizio di gravame, giacché reso in violazione delle norme processuali sull'interruzione del processo. In particolare, rappresentava come nel corso del giudizio da cui traeva scaturigine la sentenza sottesa al precetto fosse intervenuto il decesso del convenuto contumace- il de cuius LI TO
IO e che, nonostante tale circostanza, il processo si concludeva con la sentenza n.
5785/2023. Assumeva, inoltre, l'invalidità dell'atto di precetto anche sotto il profilo del quantum domandato, per essere ingiunto il pagamento di interessi in misura eccedente rispetto a quanto previsti dal titolo esecutivo. Infine, soggiungeva la non debenza delle somme richieste per la CTU espletata in corso di causa e asseritamente sostenute dall'odierno opposto. 1.1 Con propria memoria si costituiva parte convenuta che domandava il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e per la vittoria delle spese di lite. Innanzitutto, domandava che la parte opponente provasse la propria legittimazione processuale;
quindi, eccepiva che il processo non dovesse interrompersi in caso di morte della parte convenuta rimasta contumace in giudizio. In ordine agli ulteriori motivi di contestazione, ne esponeva l'infondatezza, puntualizzando la debenza delle somme dovute dal LI TO IO per come accertate nel titolo posto in esecuzione. Instava, sul piano processuale, per la riunione del presente giudizio con altro iscritto con RG. n. 4033/2024 per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. 1.2 Difatti, con atto di citazione ritualmente notificato, veniva incardinato autonomo giudizio iscritto in data 28.05.2024 con RG n. 4033/2024, dall'opponente, LI
GU, il quale impugnava atto di precetto del 03.05.2024, intimante il pagamento di euro 48.821,23, sulla scorta della sentenza n. 5785/2023 emessa dall'Intestato Tribunale.
Segnatamente, instava affinché il Tribunale accogliesse le rassegnate conclusioni e procedesse a: "disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare che il sig.
Della Corte Carminantonio non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite". A fondamento dell'opposizione, assumeva la nullità della sentenza sottesa all'atto di precetto opposto, in quanto adottata in violazione di contraddittorio attesa la morte sopravvenuta del convenuto contumace, nonché la nullità dell'elaborato peritale e conseguenzialmente della pronuncia resa, in quanto lesiva del diritto di difesa degli eredi del de cuius. 1.3 Il contraddittorio si instaurava nei confronti dell'opposto che articolava le medesime contestazioni già svolte nel giudizio incardinato anteriormente. Deduceva
l'infondatezza della censura afferente alla nullità del titolo esecutivo per mancata interruzione del processo, rilevando come la parte convenuta fosse rimasta contumace, nonostante la rituale notifica di atti del giudizio. Soggiungeva, inoltre, l'infondatezza del motivo concernente la nullità della relazione tecnica, in quanto l'inizio delle operazioni peritali non doveva essere preceduto dall'inoltro di alcuna comunicazione al convenuto
contumace. Domandava, dunque, a questo giudicante di riunire questo giudizio a quello incardinato anteriormente e di rigettare l'opposizione, vinte le spese processuali. 1.4 All'udienza celebrata in data 30.10.2024, entrambi i giudizi venivano trattati e si disponeva la riunione al giudizio iscritto con RG 3549/2024 di quello iscritto con RG
4033/2024. Rinviate le cause riunite all'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., tenutasi in data 18.12.2024, le stesse venivano trattenuta in decisione. 2. Tanto premesso in punto di fatto, occorre scandagliare in ordine logico- sistematico i motivi di doglianza proposti dalle parti opponenti avverso gli atti di precetto opposti.
In primo luogo, va rilevato come appaia contraddittoria ed infondata la censura di parte opposta, la quale nella propria memoria di costituzione paventa un difetto di legittimazione processuale in capo alla parte opponente, OR IL. Al riguardo, va rilevato come sia la medesima parte opposta ad avere individuato gli eredi di LI
TO IO, quali destinatari dell'ingiunzione di pagamento come risultante dal titolo esecutivo e formulata negli atti di precetto, ragion per cui non può evidenziarsi alcuna carenza di legittimazione processuale dell'opponente.
Sempre in limine litis, va rilevato come non colga nel segno ai fini di una declaratoria di inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata la circostanza che la sentenza n. 5785/2023 resa dal Tribunale di Salerno sia, allo stato, oggetto di gravame.
Al riguardo, giova premettere che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa. Nella specie, è possibile verificare l'esistenza di un valido titolo esecutivo e la sua regolare notificazione al debitore.
Infatti, l'intimante ha agito in forza di titolo giudiziale esecutivo ex lege, sulla scorta del quale può validamente promuovere l'esecuzione forzata, non ostando a tanto il fatto che la sentenza sottesa all'atto di precetto sia sottoposta al vaglio del giudice dell'impugnazione. Infatti, la pendenza del giudizio di appello non costituisce di certo motivo di dichiarazione di nullità o inefficacia del precetto, in quanto la mera proposizione di un giudizio di appello non può costituire motivo di accoglimento di un'opposizione a precetto promossa sulla base della sentenza di primo grado, esecutiva ex lege, né possono essere riproposti, in sede di opposizione ad atto di precetto, motivi di impugnazione della sentenza che costituisce titolo esecutivo. Pertanto, tale profilo di doglianza non appare fondato.
3. Proseguendo, mette conto rilevare l'inammissibilità dei motivi che investono il merito della pretesa creditoria, che la parte opponente rappresenta di aver già proposto in sede di impugnazione del sotteso titolo esecutivo.
In dettaglio, gli opponenti OR IL e LI GU, nei rispettivi atti di citazione, sollevano profili di contestazione che involgono il rituale svolgimento del processo in esito al quale è stata resa la pronuncia n. 5875/2023 sottesa ai precetti impugnati. Sostengono, infatti, la nullità della sentenza giacché resa in violazione del diritto di difesa e contraddittorio, stante il sopravvenuto decesso, pendente lite, del de cuius LI TO IO, il quale, come pacificamente ammesso dagli stessi attori, aveva scelto di restare contumace in giudizio, benché evocato alla lite.
Ebbene, i profili concernenti il merito della pretesa sostanziale e il rapporto giuridico controverso non possono essere scrutinati da questo giudicante
Risolutivo è il principio a mente del quale nel caso di opposizione preventiva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 co I c.p.c., la cognizione del giudice è limitata all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o del diverso provvedimento giudiziale) che costituisca il titolo medesimo (cfr. Cass. Civ. sez. III
7/10/2008 n. 24752). Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale
l'opponente non può addurre (come, invece, è accaduto nel caso che ne occupa) motivi inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori o coevi a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass.
18/4/2006 n.8928). E, del pari, con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere solo i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo