Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17661

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17661
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17661
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 76310 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 76310 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022,
a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter e 281 sexies cpc, vertente tra
GI IE RT HI ([...]), elettivamente domiciliato in via della Giuliana n.80 presso lo studio dell'avv. STADERINI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come in atti
ATTORE
contro
GA EN ([...])
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice concludeva come da note scritte ex art. 127 ter cpc.
IN FATTO E IN DIRITTO
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma
2 nr. 4 c.p.c.
introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
GI IE BE CC conveniva in giudizio dinanzi a questo IB
TA EN, deducendo di abitare nell'appartamento int.1 pal.B, cointestato con la moglie, facente parte del Condominio di via Montemignaio 35, di cui è da lungo tempo amministratore, mentre l'appartamento int.7 dello stesso Condominio, di proprietà della
Levington Consolidated Ltd., è condotto in locazione dalla sig.ra TA EN.
Evidenziava che a partire dal 2022 quest'ultima aveva iniziato ad avere comportamenti offensivi e denigratori nei suoi confronti: in particolare, nel corso dei lavori di rifacimento
delle facciate , aveva inviato una raccomandata all'attore stesso, al Direttore dei lavori e ad un condomino, attribuendogli metodi autoritari e un comportamento poco trasparente. Con mail dell'1.7.22 gli domandava: “dove è andato a finire il denaro preventivamente versato ed accantonato da parte del Condominio? A questo punto continuo a non fidarmi di lei”.
Nel corso dell'assemblea del 5/10/2022, la EN aveva accusato l'attore di essersi illecitamente appropriato di spazi condominiali, accorpandoli alla sua proprietà e di utilizzare l'acqua dell'utenza condominiale per innaffiare il suo giardino. L'accusa di appropriazione era stata reiterata con una mail inviata a tutti i condomini l'11/10/2022 dal difensore della convenuta avv. Giuseppe Masullo .
Le accuse e le offese rivolte dalla EN, prive di fondamento, costituiscono comportamenti denigratori, lesivi dell'onore e della reputazione dell'attore anche perché attinenti al suo incarico di amministratore. Il D.L.vo n.7/2016, ha abrogato l'art.594 c.p, per cui, ai sensi dell'art.4 del citato decreto, tali condotte integrano solo un illecito civile, con conseguente obbligo per l'autore di risarcire il danno a favore della vittima e di pagare una pena pecuniaria a favore dello Stato.
Ciò dedotto, il CC formulava le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo
IB adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione avversarie, accertata la reiterazione di offese all'onore e alla reputazione dell'attore, condannare la convenuta
TA EN, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n.7/206, a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento danni, la somma di €. 10.000,00 o la somma maggiore o minore che verrà ritenuta dal IB , oltre alla condanna della convenuta al pagamento, a favore della Cassa delle Ammende, della pena pecuniaria che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Non si costituiva in giudizio TA EN, pur regolarmente evocata, per cui se ne dichiarava la contumacia.
Escussi i testi indotti dall'attore e istruita la causa documentalmente, si procedeva al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e al deposito di memoria conclusiva.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
E' stata prodotta in atti una lettera indirizzata all'attore, al direttore del lavori, arch. Luigi
Catenaro, nonché al sig. OM di Pasquale, recante la data del 22.6.22 con indicazione del nome della convenuta come sottoscrittore, nella quale l'amministratore viene additato di utilizzare modi autoritari (“i suoi modi fascisti e autoritari con me non funzionano”), di
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