Trib. Cosenza, sentenza 07/12/2024, n. 2213
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3171/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
AU IN, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Viale Padre F.
Russo snc, presso lo studio dell'Avv. Mauro Cordasco che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso
Calabria, presso gli uffici dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello
Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato - resistente
Oggetto: reddito di cittadinanza;
indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “…
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla
percezione del beneficio del reddito di cittadinanza e, dunque, l'illegittimità della revoca
della prestazione operata dall'Istituto previdenziale, con la conseguente condanna
dell'I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con sede in Cosenza alla Piazza
Loreto n. 22/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione, in
favore del ricorrente, del relativo beneficio economico nella misura e secondo la
1 decorrenza previste dalle leggi vigenti in materia, nonché al pagamento di ogni rateo già
maturato e non riscosso, aumentati dagli interessi e/o dalla rivalutazione monetaria, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della legge n. 412/91, per quel che riguarda gli
importi dovuti e non corrisposti a partire dall'1/05/2021 primo giorno del mese successivo
a quello della revoca di RDC ovvero da quell'altra data ritenuta di giustizia e comunque
sino all'integrale soddisfo;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere le
somme liquidategli a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da novembre 2019 ad
aprile 2021, per l'importo di € 7.916,43 e, per l'effetto … dichiarare la nullità e/o
inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dei suddetti provvedimenti di restituzione
somme e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato,
connesso, precedente e/o successivo;
3. condannare, in ogni caso, l'I.N.P.S. - Istituto
Nazionale Previdenza Sociale, in persona del Presidente e/o legale rappresentante
protempore, al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio, I.V.A. e C.A.P. come
per legge, in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile ed improponibile
per i motivi esposti in narrativa, improcedibile per mancato esperimento del ricorso
amministrativo e nel merito rigettarlo integralmente poiché destituito di fondamento in
fatto ed in diritto e confermare entrambe le pretese restitutorie notificate da INPS. Con
vittoria di spese funzioni ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che l'Inps aveva accolto la sua domanda
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3171/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
AU IN, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Viale Padre F.
Russo snc, presso lo studio dell'Avv. Mauro Cordasco che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso
Calabria, presso gli uffici dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello
Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato - resistente
Oggetto: reddito di cittadinanza;
indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “…
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla
percezione del beneficio del reddito di cittadinanza e, dunque, l'illegittimità della revoca
della prestazione operata dall'Istituto previdenziale, con la conseguente condanna
dell'I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con sede in Cosenza alla Piazza
Loreto n. 22/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione, in
favore del ricorrente, del relativo beneficio economico nella misura e secondo la
1 decorrenza previste dalle leggi vigenti in materia, nonché al pagamento di ogni rateo già
maturato e non riscosso, aumentati dagli interessi e/o dalla rivalutazione monetaria, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della legge n. 412/91, per quel che riguarda gli
importi dovuti e non corrisposti a partire dall'1/05/2021 primo giorno del mese successivo
a quello della revoca di RDC ovvero da quell'altra data ritenuta di giustizia e comunque
sino all'integrale soddisfo;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere le
somme liquidategli a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da novembre 2019 ad
aprile 2021, per l'importo di € 7.916,43 e, per l'effetto … dichiarare la nullità e/o
inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dei suddetti provvedimenti di restituzione
somme e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato,
connesso, precedente e/o successivo;
3. condannare, in ogni caso, l'I.N.P.S. - Istituto
Nazionale Previdenza Sociale, in persona del Presidente e/o legale rappresentante
protempore, al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio, I.V.A. e C.A.P. come
per legge, in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile ed improponibile
per i motivi esposti in narrativa, improcedibile per mancato esperimento del ricorso
amministrativo e nel merito rigettarlo integralmente poiché destituito di fondamento in
fatto ed in diritto e confermare entrambe le pretese restitutorie notificate da INPS. Con
vittoria di spese funzioni ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che l'Inps aveva accolto la sua domanda
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi