Trib. Velletri, sentenza 06/03/2024, n. 424

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 06/03/2024, n. 424
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 424
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa R F, quale
Giudice del lavoro, all'udienza del 5/03/2024 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 776/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
TRA

Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to F M

E

Controparte_1
In persona del pro-tempore Resistente
[...] CP_2
Rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to B A



P.Q.M

.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione

1. Accerta e dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il CP_1
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dell' negli aa.ss. dal 2017/2018 al 2021/2022 per complessivi Controparte_1
180 giorni, nonché nei successivi 96 giorni di astensione obbligatoria per maternità
(dall'1.04.2021 al 5.07.2021) in cui ha percepito la relativa indennità di maternità.

2. Per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
, al pagamento delle differenze retributive maturate dalla Controparte_3 docente per 276 giorni, pari alla somma complessiva di € 1.491,24, oltre rivalutazione
e interessi legali dal dì della meturazione al saldo.

3. Condanna il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi €
1.600,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2023, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata, docente di scuola secondaria superiore per la classe di concorso A046, inserita nella II Fascia delle GPS e nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto, conviene il Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Velletri e, premesso di essere stata destinataria di una
[...] serie di incarichi temporanei negli aa.ss. dal 2016/2017 al 2021/2022 (per complessivi 180 giorni) e di essere stata in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità dall'1.04.2021 al
5.07.2021 (per 96 giorni regolarmente indennizzi), lamenta di non avere percepito nei predetti 276 giorni la retribuzione professionale docenti, trattamento accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in quanto corrisposta dall'Amministrazione Scolastica esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto, o al 30 giugno, termine di scadenza delle attvità didattiche. Evidenzia, infine che, a decorrere dal 19.04.2018, in forza della modifica dell'art. 38 del CCNL Scuola introdotta dal CCNL biennio economico
2016/2018, l'importo mensile lordo della RPD è pari a € 5,81 giornalieri. Sulla base di tale premessa, chiede che il sia condannato al pagamento Controparte_1 delle differenze retributive maturate, quantificate in € 1.491,24 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il si costituisce in giudizio eccepisce il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e nel merito chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
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La causa veniva istruita con l'acquisizione della produzione documentale versata in atti.
All'odierna udienza dopo la discussione, veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica, considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione la retribuzione spettante alla docente nel periodo in cui ha svolto supplenze temporanee (incluso il periodo di astensione obbligatoria per maternità), con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate. Ne consegue, che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del , che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello di debito/credito. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione scolastica resistente va quindi rigettata.
Venendo al merito del caso che ci occupa osserva il giudicante che la ricorrente, docente di scuola secondaria, agisce per vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, trattamento accessorio istituito dal CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 art. 7 che così dispone:
«Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.


2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art.

25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.



3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.

La presente controversia si colloca, quindi, all'interno di un filone di contenzioso seriale promosso dai docenti precari destinatari di “supplenze brevi” cui il non ha riconosciuto la RPD sull'assunto che l'art. 81 del CCNL del 24 luglio 2003 (ex art. 7 CCNL 15 marzo 2001) e
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le norme collettive che l'hanno preceduto (art. 83 CCNL 27 novembre
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