Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 949
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10910/2024 , introdotta da
OMA (RM), 06/12/1973), Cod. Fisc.: Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. BENEDETTELLI C.F._1
ERNESTO;
(GERMANIA, 13/12/1962), Cod. Fisc.: Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BENEDETTELLI C.F._2
ERNESTO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai
ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano ad ogni reciproco mantenimento;
2) la figlia, , viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Le decisioni di maggiore importanza per la figlia - a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle scelte della residenza abituale della minore - verranno adottate congiuntamente dai genitori, nell'interesse esclusivo della stessa, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori, nell'interesse esclusivo della figlia, si impegnano, altresì, a scambiarsi con regolarità informazioni inerenti alla stessa, a consultarsi sui problemi medici, sulle attività scolastiche e ricreative e, comunque, su tutto quanto riguardi la vita, la salute, l'educazione e la crescita di . Per_1
Il SI. , compatibilmente con le esigenze, anche Parte_2 scolastiche, della figlia e quelle personali e lavorative della moglie, previo avviso a quest'ultima, potrà vedere, frequentare e tenere presso di sé
, ogni qualvolta lo desideri e comunque, in caso di disaccordo, potrà Per_1 vederla e tenerla presso di sé:
- a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio, prelevandola all'uscita di scuola, sino alle ore 22:00 della domenica sera, riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
oppure, nei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 11:00 del venerdì, prelevandola presso
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