Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 136
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30247 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 22/12/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GENTILE ANTONELLA e dell'avv. GENTILE ALFONSO giusta procura
speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 25/01/1974), con il patrocinio CP_1
dell'avv. MANTOVANI BIANCAMARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, premesso che in data 13/09/2008 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con e che CP_1
dall'unione nascevano le figlie (Roma, 4/6/2010) e (Roma, Per_1 Per_2
14/2/2013), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile
tanto che lo stesso si era già allontanato dall'abitazione familiare sita in
Roma Via del Calcio n. 1, immobile di proprietà della di lui madre
concessogli in comodato, e chiedeva, quindi, di pronunciare la separazione
personale dei coniugi e, all'esito del decorso del termine di legge, la
cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente
statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla CP_1
domanda di separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 20/11/2023 comparivano personalmente le
parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di
conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e rinviava la
causa per il prosieguo:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
e dispone che ciascuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3
affida le figlie minori (04/06/2010) e Per_3 Persona_4
(14/02/2013) ad entrambi i genitori in modo condiviso con residenza presso
la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti
l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle
decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute
e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti il padre vedrà e terrà con sé Per_1
e : a) a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì Per_2
mattina;
b) il mercoledì pomeriggio fino alle ore 21.30 (dopo cena) nelle
settimane in cui le figlie trascorrono il finesettimana con il padre e fino al
giovedì mattina nelle settimane in cui le figlie trascorrono il finesettimana
con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in
modo tale da alternare negli anni le principali festività;
d) ad anni alterni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30247 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 22/12/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GENTILE ANTONELLA e dell'avv. GENTILE ALFONSO giusta procura
speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 25/01/1974), con il patrocinio CP_1
dell'avv. MANTOVANI BIANCAMARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, premesso che in data 13/09/2008 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con e che CP_1
dall'unione nascevano le figlie (Roma, 4/6/2010) e (Roma, Per_1 Per_2
14/2/2013), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile
tanto che lo stesso si era già allontanato dall'abitazione familiare sita in
Roma Via del Calcio n. 1, immobile di proprietà della di lui madre
concessogli in comodato, e chiedeva, quindi, di pronunciare la separazione
personale dei coniugi e, all'esito del decorso del termine di legge, la
cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente
statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla CP_1
domanda di separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 20/11/2023 comparivano personalmente le
parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di
conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e rinviava la
causa per il prosieguo:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
e dispone che ciascuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3
affida le figlie minori (04/06/2010) e Per_3 Persona_4
(14/02/2013) ad entrambi i genitori in modo condiviso con residenza presso
la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti
l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle
decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute
e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti il padre vedrà e terrà con sé Per_1
e : a) a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì Per_2
mattina;
b) il mercoledì pomeriggio fino alle ore 21.30 (dopo cena) nelle
settimane in cui le figlie trascorrono il finesettimana con il padre e fino al
giovedì mattina nelle settimane in cui le figlie trascorrono il finesettimana
con la madre;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in
modo tale da alternare negli anni le principali festività;
d) ad anni alterni
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