Trib. Avellino, sentenza 12/06/2024, n. 1161

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 12/06/2024, n. 1161
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 1161
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 1638/2018 Verbale di Udienza del giorno 12 giugno 2024 E' presente, nell'interesse della società resistente Immobiliare centro e per delega dell'avv Valerio Freda, l'avv Filippo Freda il quale, preliminarmente, insiste nella revoca dell'ordinanza 8.3.2024 nella parte in cui il Giudice non ha delibato le richieste istruttorie tempestivamente formulate e per di più obliterate dal precedente Giudice.
L'ordinanza va altresi revocata nella parte in cui ha dichiarato non utilizzabile la ctp per ing De Maio, posto che è' notorio che la ctp non è' mezzo istruttorio, ma una deduzione difensiva. Lo stralcio della ctp integra pertanto una grave violazione del contraddittorio risolvendosi nella espunzione dal fascicolo d'ufficio di una difesa tecnica del difensore, peraltro espressamente autorizzata e comunque integrante le note difensive finali.
Si riporta alle difese e conclusioni in atti chiedendone l'accoglimento.
Insiste affinché il Giudice disponga la necessaria Ctu affinché, verificare le condizioni statiche del cespite, accerti se anche con riferimento all'epoca in cui è' stato stipulato il contratto di affitto l'immobile necessiti di demolizione e/o totale ristrutturazione e sia comunque conforme alla normativa antisismica vigente all'epoca della costruzione.
Insiste altresi per l'ammissione dei mezzi di prova tempestivamente articolati e rilevanti per la decisione.
E' altresi presente, ai fini della pratica forense, il dott Orazio Visilli.
Sono altresi presenti, nell'interesse degli opposti, gli avvocati Sandulli e Giglio i quali impugnano le avverse deduzioni, richieste e conclusioni dotando per l' accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il G.O.P.
All'esito della discussione orale della causa decide come da separata sentenza che forma parte integrante del presente verbale e il cui dispositivo verrà letto a fine udienza.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 12 giugno 2024, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1638/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
IMMOBILIARE CENTRO Srl. P.Iva e cod. fisc.: 00292220647, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., anche nella qualità di incorporante la soc. New Center s.r.l. (PI. 02330810645), giusta atto di fusione per notar DA del 25/7/2016 , rappresentata e difesa – giusta procura a margine dell' atto di citazione in opposizione, dal Prof. Avv. Claudio Preziosi [C.F.: PRZ CLD
45H03 A509U] elettivamente domiciliati come in atti.
OPPONENTE
E
ZZ AR , C.F. [...], quale erede di
CA NN, rappresentato e difeso, in virtù del mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Emilio Paolo Sandulli (C.F. SND MPL 60H13
F839Q), elettivamente domiciliati come in atti OPPOSTO E
ZZ GIOVANNI, C.F.: [...], quale erede di
CA NN, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all' atto di intervento, dall'Avv. Anastasia Giglio (C.F.:
[...]), elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 09 agosto 2022 previo scardinamento dal ruolo del dott. Raffaele Califano nella fase di precisazione delle conclusioni;
pertanto, visto il decreto di assegnazione del
Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del
10/08/2022 a fissare per la discussione ex art. 420 c.p.c. l'udienza del 12/05/2023.
All'odierna udienza il Giudice ha invitato ciascun difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 420 c.p.c.. Ogni difensore presente si è riportato a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009
.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Immobiliare Centro s.rl., in persona del legale rappresentante p.t. ha svolto opposizione al decreto ingiuntivo n. 288/2018
[R.g. 404/2018], emesso in data 23/02/2019 dal Tribunale di Avellino e notificato il
02/03/2018 con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di CA NN della somma di € 29.000,00, oltre gli interessi moratori, gli accessori di legge e spese del monitorio, per canoni di locazione dall' 01/09/2015 al 31/01/2018.
L'opponente assumeva che CA NN le aveva concesso in locazione il manufatto sito in Mercogliano (AV) alla via Nazionale, costituito da un edificio industriale con unico piano fuori terra di mq. 900 con corte annessa (in catasto alla partita 2620, foglio 16, particelle 442 e 379) “ad esclusivo uso di deposito e/o parcheggio coperto e/o scoperto” .
Al detto contratto veniva allegata la postilla “A” in cui si legge che “L' edificio attualmente presenta un notevole stato fessurativo nelle tompagnature esterne, nei tramezzi interni e nelle pavimentazioni.
Da una attenta verifica per eliminare problemi al verificarsi di un eventuale scossa sismica, si e proceduto da parte di ditte abilitate al prelievo di carote di cls, di armature
e indagini pacometriche sulle fondazioni per poter poi sviluppare un progetto di adeguamento delle strutture di fondazione. Si è in attesa dei risultati”.
Dai successivi risultati emergeva che l'immobile era in condizioni strutturali di grave pericolo di collasso, anche a prescindere da un evento sismico.
L'opponente quindi si asteneva dall'utilizzo dell'immobile onde consentire alla proprietaria di effettuare gli opportuni interventi. Stante l'inerzia di quest'ultima,
l'Immobiliare effettuava una propria verifica tecnica da cui emergeva la necessità di provvedere ad un immediato consolidamento statico.
L'opponente quindi, in via riconvenzionale chiedeva la declaratoria della nullità del contratto di locazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1343 e 1346 c.c. non essendo il bene suscettibile di utilizzo e in subordine la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. con risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del cespite locato ad uso commerciale.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“a) nel merito, revocare il decreto opposto per i motivi sopra spiegati;

b) sempre nel merito, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione in epigrafe per carenza di causa o per oggetto impossibile;

c) in subordine e sempre in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento della
PESCATORE, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1453 c.c. e condannare in via generica la opposta al risarcimento dei danni da quantificare in separato giudizio;

d) in via ulteriormente gradata, accertata la impossibilità assoluta della prestazione dovuta dalla PESCATORE, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione in epigrafe ex art. 1463 c.c.;

e) con favore di spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CA NN che contrastava l'avversa opposizione.
L'opposta assumeva di aver concesso in locazione alla Immobiliare Centro un manufatto di sua proprietà per anni otto con
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