Trib. Rovigo, sentenza 08/01/2025, n. 12

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 08/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 12
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1721/2022 R.G., vertente tra
NOOTER/ERIKSEN S.R.L. (P.I. 02222190023,), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Caterina Maria Vittoria Mainieri (C.F.: [...]), e dell'Avv.to Giuseppina De Stefano (C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso lo
Studio dell'Avv.to Caterina Maria Vittoria Mainieri in Milano (MI), Corso Europa 7;

- opponente - contro
SIMER S.R.L. (P.I. 01308140290), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Corrado Di Pasquale (C.F. [...]) e dall'Avv.to Roberta Cusin
(C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo difensore, sito in Rovigo, via Trento n. 5;

- opposta –
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da verbale del 21.5.2024.
Per l'opposta: come da verbale del 21.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo
e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69
.
1 1. NOOTER/ERIKSEN S.R.L. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 492/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo.
Nello specifico, l'opponente ha dato atto che, tra il 2016 ed il 2018 ha emesso quattro ordini, destinati a
ER S.r.l., con identici oggetti e condizioni di vendita per la fornitura barilotti di condensa
(“condensing pots”) in acciaio al carbonio e in acciaio al grado 91 ('Gr. 91'o anche 'F91'), relativi a quattro distinti progetti:
a) ordine di Acquisto no. 20170052 del 20 dicembre 2016 per la fornitura di quattro set di barilotti a condensa per 4 generatori di generatori di vapore a recupero (“HRSG”), destinati all'impianto di KA
(Algeria) del cliente finale Societè Algerienne de l'Electricité, con corrispettivo complessivo di Euro
120.500,00 (“Progetto KA”, cfr. doc. 2 di parte opponente);

b) Ordine di Acquisto no. 20170291 del 12 aprile 2017 per la fornitura di quattro set di barilotti a condensa ed accessori per 4 HRSG per l'impianto di Ibri nella regione di Al -Dhahirah (Oman), con corrispettivo complessivo di Euro 94.886,00 (Cfr. “Progetto Ibri”, doc. 3 di parte opponente);

c) Ordine di Acquisto no. 20170292 del 12 aprile 2017 per la fornitura di quattro set di barilotti a condensa ed accessori per 4 HRSG per l'impianto dell'area del Porto Industriale di HA (Oman), con corrispettivo complessivo di Euro 94.886,00 (“Progetto HA”, Doc. 4 di parte opponente);

d) Ordine di Acquisto no. 20180292 del 23 aprile 2018 per la fornitura di 1 set di barilotti a condensa per 8 HRSG dell'impianto a ciclo combinato di Muara Tawar (Indonesia), per un corrispettivo complessivo di Euro 284.167,00 ( “Progetto Muara Tawar”, cfr. doc. 5 di parte opponente).
La società attrice ha precisato che è stato interamente corrisposto quanto dovuto in relazione ai progetti
KA, Ibri e HA.
Tuttavia, l'opponente ha evidenziato che, con riferimento ai progetti Ibri e HA, in data 4 ottobre
2018 ha contestato a ER S.r.l. l'esistenza di gravi vizi e difetti in tutti barilotti di condensa e, il giorno successivo, la non conformità delle forniture.
Inoltre, secondo la ricostruzione dell'attrice, in data 15.11.2018 è stato espressamente contestato che i problemi riscontrati erano tutti afferenti alle saldature, mentre in data 5.11.2028 ha provveduto ad acquistare da Tercom S.r.l. condensing pots in acciaio sostitutivi di quelli viziati.
Dunque, in data 12.12.2018, l'opponente ha confermato il rigetto delle forniture dei Progetti Ibri e
HA da parte del cliente finale, l'avvenuta riparazione provvisoria degli stessi “con il solo scopo di permettere l'avviamento dell'impianto in attesa della disponibilità dei nuovi condensing pots”.
2
Nel costituirsi, l'opposta ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto.
In primo luogo, la società convenuta ha evidenziato come sia pacifico e provato non solo il rapporto contrattuale ma anche la avvenuta consegna di tutte le forniture commissionate.
Inoltre, l'opposta ha dedotto che R/ ha presenziato sia in fase di costruzione sia in fase di collaudo di ciascun barilotto e di scarico condensa, sino al confezionamento per la spedizione.
La società convenuta ha posto in rilievo che il manufatto necessita di specifiche saldature al momento dell'installazione, da eseguirsi mediante personale specializzato;
e ancora, ha dedotto che il materiale asseritamente acquistato in sostituzione è totalmente diverso per conformazione e qualità rispetto a quello commissionato a ER.
2. In primis, è opportuno individuare quale sia l'oggetto della domanda sottesa al ricorso monitorio, atteso che le domande riconvenzionali svolte dall'opponente attengono anche a rapporti contrattuali diversi da quelli fatti valere dalla società opposta, attrice in senso sostanziale.
In particolare, l'odierna opposta ha chiesto condannarsi R/ S.r.l. al pagamento della somma di € 120.314,53, per la fornitura delle merci descritte nelle fatture di seguito elencate:
- fattura n. 422 del 19.09.2018 di € 19.530,71 e DDT;

- fattura n. 423 del 19.09.2018 di € 19.530,71 e DDT;

- fattura n. 424 del 19.09.2017 di € 19.530,71 e DDT;

- fattura n. 425 del 19.09.2018 di € 19.530,71 e DDT;

- fattura n. 426 del 19.09.2018 di € 19.550,80 e DDT;

- fattura n. 427 del 19.09.2018 di € 22.250,80 e DDT;

- fattura n. 448 del 28.09.2018 di € 390,09 e DDT (Cfr. doc. da 1 ad 8 depositati con il ricorso monitorio).
Ebbene, come desumibile dal contenuto di detti documenti e dalle stesse difese svolte dall'opponente, le somme oggetto dell'ingiunzione attengono esclusivamente al così detto Progetto di Muara Tawar, attinente all'ordine di acquisto n. PO20180292 del 23.4.2018 (Cfr. doc. n. 5 di parte opponente).
Nondimeno, vale evidenziare che la stessa R/ S.r.l. ha dato atto di avere corrisposto, in ragione di tale rapporto contrattuale, l'importo di euro 164.243,34 e di non avere provveduto al saldo a causa dell'asserito inadempimento dell'odierna opposta.
Segnatamente, la società attrice ha dedotto di non avere corrisposto ulteriori somme “alla luce dei gravi problemi già emersi sulle forniture relative ai Progetti di Ibri & HA (cfr NCR 35/2018 e 36/2018 e la corrispondenza intercorsa in merito) ed a quanto da Voi comunicato circa il Progetto KA (cfr
3 richiamo dei prodotti del 18 ottobre e corrispondenza intercorsa in merito), R/ a tutela dei propri interessi e per limitare i potenziali danni a cui siamo esposti non procederà ai pagamenti per il
Progetto Muara Tawar fino a quando ER non avrà provveduto a fornire evidenza esaustiva della conformità della fornitura alle specifiche tecniche contrattuali ed a confermare il perfetto adempimento di tutte le obbligazioni” (Cfr. doc. n. 15 di parte opponente).
Inoltre, l'opponente ha evidenziato che dal gennaio 2019 ha chiesto a ER S.r.l. di fornire evidenza dei processi di saldatura eseguiti, per poi procedere in proprio ad ispezioni, da cui sarebbero emersi difetti di saldatura in fase di fabbricazione.
Tanto premesso, è il caso di osservare come sia pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, così come il pagamento parziale delle somme concordate dalle stesse.
Inoltre, è d'uopo evidenziare che, con riferimento al credito oggetto del ricorso monitorio, esso è riferibile solo ad uno dei quattro e distinti contratti stipulati dalle parti, ragione per cui l'inadempimento dedotto dall'opponente dovrà essere valutato in relazione all'oggetto del solo contratto attinente al così detto progetto Muara Tawar.
Dunque, a fronte della domanda di adempimento, ossia di condanna al pagamento, formulata dall'odierna opposta, la società opponente ha:
- svolto eccezione di inadempimento;

- in via riconvenzionale, ha articolato domanda di risoluzione del contratto corrispondente all'ordine di acquisto no. 20180292 del 23 aprile 2018 – Progetto Muara Tawar, con conseguente condanna di ER al rimborso delle somme già versate da R/ pari ad Euro 164.243,34;

- in via subordinata, ha chiesto accertarsi che le obbligazioni oggetto dell'ordine di acquisto no.
20180292 del 23 aprile 2018 – Progetto Muara Tawar non sono state eseguite a regola d'arte e conseguentemente ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute fino ad equità per tutti i motivi indicati in atti e, in ogni caso dichiararsi la compensazione delle stesse, in tutto o in parte, con quanto dovuto a R/ a titolo di risarcimento danni in accoglimento delle domande proposte e per
l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto da R/ a ER.
2.1 In via del tutto preliminare, vale rilevare che parte opposta, sebbene abbia posto in rilievo la consistenza del tempo decorso dal momento della consegna dei beni rispetto a quello delle contestazioni svolte, non ha formulato eccezione di decadenza o di prescrizione, ragione per cui è possibile procedere all'esame del merito.
4
Dunque, occorre verificare l'eventuale esatto adempimento da parte di ER S.r.l., la conformità a buona fede dell'eccezione di inadempimento svolta dall'opponente e la fondatezza della domanda di risoluzione: trattasi, a ben vedere, di valutazioni che, sebbene riferibili a piani distinti, attengono tutte alla sussistenza dell'adempimento ed alla eventuale gravità dell'inadempimento.
Orbene, in questa prospettiva, giova ribadire come non sia oggetto di contestazione l'esistenza del contratto stipulato dalle parti, l'accordo raggiunto in ordine al prezzo, corrispondente a quello correttamente riportato nelle fatture, nonché l'avvenuta consegna di tutti i beni oggetto dell'ordine.
Poste queste premesse, è il caso di evidenziare come dal mero esame delle fatture azionate dall'opposta
è possibile ricavare come solo parte delle somme siano riferibili ai “condensing pot”, oggetto di contestazione.
Inoltre, in relazione al contratto relativo al progetto Muara Tawar, l'odierna opponente ha dapprima formulato una contestazione per vero generica, in quanto riferita a precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, sebbene relativi a
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi