Trib. Catanzaro, sentenza 17/12/2024, n. 2435

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 17/12/2024, n. 2435
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 2435
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott. Liberato Faccenda - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 713/2019 del Ruolo Generale, rimessa al Collegio con provvedimento del 14 maggio 2024 avente per oggetto: Separazione Giudiziale tra
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Eraclea n.36G, presso lo studio dell'avv. Lorenza Piterà, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
ricorrente
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Catanzaro, via I^ traversa degli Svevi n.8, presso lo studio dell'avv. Carmela Germanò, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione;
resistente nonchè
P.M. IN SEDE
Interventore ex lege
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2019, regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, premetteva di avere contratto matrimonio concordatario Parte_1 con nel Comune di CR (CZ), in data 25.4.1996, e che dalla loro unione erano CP_1 nati i figli (il 1997), (il 1998), (il 1999) e (il 18/06/2010). Per_1 Persona_2 Per_3 Per_4
La ricorrente rilevava che il rapporto coniugale si degradava gradatamente tanto da far venire meno
l'affectio coniugalis e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
in particolare, precisava di aver sopportato le angherie del coniuge sin dalla nascita del primogenito e che il marito aveva sin da subito mantenuto un atteggiamento distaccato nei confronti della famiglia, oltre che violento ed ossessivo, vessando psicologicamente e fisicamente la , sperperando i ricavi della propria Pt_1 attività lavorativa, senza far fronte ai bisogni primari della famiglia stessa.
Chiedeva, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi con richiesta di addebito, alle seguenti condizioni: «a) separazione giudiziale personale dei coniugi da addebitare esclusivamente al comportamento posto in essere dal signor nel CP_1 corso della convivenza con la signora ;
b) i coniugi vivranno separati, avendo già fissato Pt_1 la propria residenza altrove, con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto;
c) la casa coniugale verrà assegnata al signor come già di fatto lo è, mentre la signora CP_1 Parte_1 continuerà ad abitare con i propri figli e nella casa presa in locazione sita in Per_1 Per_4

Botricello (CZ) al Corso Milano n. 96;
d) I figli, di cui tre maggiorenni ed una ancora minorenne, verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocazione privilegiata presso il domicilio materno dei figli e quanto ai figli Per_4 Per_1

e verrà disposta la collocazione presso il domicilio del padre, essendo Persona_5 Per_3 questa una loro espressa richiesta, si precisa che il figlio di fatto vive presso l'abitazione Per_3 dei nonni paterni già da diversi anni, pur mantenendo la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre. e) Essendo i tre figli , e ormai maggiorenni, non si Persona_5 Per_3 Per_1 ritiene opportuno decidere sui diritti di visita ma gli stessi potranno vedere i genitori secondo la loro volontà e nei modi e termini più consoni agli stessi. f) Quanto alla minore si ritiene Per_4 doveroso procedere ad una dettagliata disciplina del diritto di mantenimento e di visita della stessa, segnatamente: g) Sulle decisioni e sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la potestà anche separatamente;
h) Il padre potrà vedere la piccola durante la Per_4 settimana nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00, con obbligo per il padre di riaccompagnare la minore presso il domicilio materno;
i) Il primo e il terzo week-end di ogni mese il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola dalle ore 10:00 del sabato alle ore Per_4

20:30 della domenica con facoltà di prelievo e di riaccompagno presso il domicilio materno e con facoltà di consumare la cena presso il domicilio paterno;
j) Le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni dai coniugi dal venerdì Santo alle 19:00 fino alle 20:00 della domenica di Pasqua;
oppure dalle 20:00 della domenica di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo;
le vacanze Natalizie saranno trascorse con i genitori ad anni alterni, dalle 16:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre;
oppure dalle 20:00 del 30 dicembre alle 18:00 del 6 gennaio. k) Il compleanno della
minore sarà trascorso ad anni alterni con il padre e con la madre, quando toccherà al padre questi la potrà prelevare alle 10:00 dal domicilio materno (o se il giorno in esame corrisponde con uno infrasettimanale a partire dall'orario di uscita dall'istituto scolastico) e la dovrà riaccompagnare alle ore 21:45 potendo così cenare con lei. I) Per le vacanze estive, la piccola starà con il Per_4 padre per 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto, ovvero dall'uno ore 10:00 al 15 luglio ore 20:00, con facoltà di prelievo e riaccompagno presso il domicilio materno;
analogamente dovrà avvenire dall'uno al quindici agosto, quanto al giorno festivo di ferragosto (15) la figlia resterà, ad anni alterni, per tutta la giornata o con il padre o con la madre. m) Il padre si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento della piccola la somma di € 300,00 da Per_4 versare entro il giorno 15 di ogni mese con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal mese di gennaio 2019. n) Rilevato che la signora non svolge attività lavorativa, deve Parte_1 sostenere il pagamento di un affitto e si impegna a trasferire anche le quote della società di cui fa parte, in qualità si socia accomandante, al signor (socio accomandatario), CP_1 quest'ultimo si impegna a corrispondere alla signora la somma di € 300,00 a titolo di Pt_1 assegno di mantenimento da versare entro il giorno 15 di ogni mese con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal mese di gennaio 2019. O) La signora porterà via dalla casa coniugale i Pt_1 seguenti beni, atteso che gli stessi risultano essere di sua esclusiva proprietà: 1) televisore piccolo con lettore dvd;
2) Frigorifero Whirpool;
3) aspirapolvere;
4) ferro da stiro con caldaia;
5) friggitrice elettrica grande;
6) lavatrice;
7) Phon per capelli;
8) stendi biancheria;
9) quadro sito in camera da letto;
10) presepe completo di accessori;
11) camera vecchia della figlia 12) cassettiera in Per_5 plastica bianca;
13) scaletta a tre gradini;
14) cameretta figli e , poiché Per_1 Per_6 Per_1 vive con la madre e ormai da circa tre anni vive di fatto presso la casa dei nonni paterni, Per_3 anche se la residenza anagrafica è presso il domicilio paterno. Quanto al corredo, portato dalla signora nella casa coniugale regalato dalla propria famiglia, la stessa lascia nella casa Pt_1 coniugale, in comodato d'uso, i seguenti beni: 1) un servizio completo piatti uso ordinario;
2) un servizio completo bicchieri uso ordinario;
3) un servizio di pentole e padelle;
4) 2 tovaglie da tavola;

5) 6 asciugamani viso e 6 ospiti;
6) un telo da bagno;
7) due paia di lenzuola estive e due invernali,

8) tre coperte estive e due invernali;
9) tende cucina, sala da pranzo e camera da letto;
10) lampadari camera da letto e salone. I predetti beni vengono lasciati in uso al signor , atteso che i figli CP_1

e sono dotati di biancheria e corredo personali. p) La signora Persona_5 Per_3 Parte_1
lascerà nella casa coniugale, previa corresponsione della somma pari ad € 5.000,00
[...]
(cinquemila/00), al signor la cucina componibile, poiché acquistata personalmente, in caso di CP_1 mancata corresponsione della suddetta somma la signora porterà con sé la cucina in Pt_1 parola. q) La signora porterà con sé, in quanto regali personali, i seguenti beni: 1) Pt_1 frullatore ad immersione;
2) acquario con porta acquario;
3) collezione bambole in ceramica;
4) colonna con vaso in gesso;
6) macchina per il caffè
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