Trib. Milano, sentenza 24/09/2024, n. 8234
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Testo completo
N. R.G. 5110/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5110/2024
Oggi 24 settembre 2024, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: per OC OR LA l'avv. Arianna Castellan in sostituzione dell'avv.
CARISSIMI EMANUELA;
per IN REVALUE S.P.A., mandataria di BANCA FINANZIARIA
INTERNAZIONALE S.P.A. l'avv. Pierpaolo Auricchio in sostituzione dell'avv. DELLA
GIOVANNA OR LETIZIA.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
IN PRINCIPALITÀ ED IN ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE PROPOSTE
Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficacie il decreto monitorio impugnato reso da
Codesto Tribunale n. 17561/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.11.2023 e notificato in data 30.12.2023 e, ove richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto per i motivi tutti sopra indicati. IN ACCOGLIMENTO DELLE ECCEZIONI
PRELIMINARI
- Ritenuta e dichiarata l'inesistenza di impegno fideiussorio a garanzia del credito ingiunto,
- ritenuta e dichiarata la carenza di legittimazione attiva e la carenza di capacità d'agire per come in parte motiva espletata e la conseguente improponibilità ed improcedibilità della domanda monitoria e dell'eventuale domanda di condanna svolta dall'opposta nel presente giudizio;
- ritenuto e dichiarato decorso il termine prescrizionale ed estinto il diritto per cui si procede,
- Ritenuto e dichiarata l'indeterminatezza del credito e la sua inesigibilità, revocare il decreto opposto mandando esente da condanna gli opponenti. NEL MERITO
pagina 1 di 8
Per i motivi tutti esposti in parte motiva:
- accogliere la presente domanda e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza, nullità, invalidità e infondatezza dell'impugnato decreto ingiuntivo e delle sottese ragioni di credito, alla stregua delle motivazioni, deduzioni, contestazioni e ragioni addotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge, mandando comunque esente da condanna gli opponenti.
O in subordine
- previo ricalcolo delle partite dare/avere limitare il dovuto tenendo conto di tutte le doglianze indicate in parte motiva.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA e con condanna dell'opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA
A) In relazione alle questioni ed eccezioni sollevate in merito alla regolarità del rapporto, si chiede per l'ipotesi in cui controparte adempia agli oneri di allegazione anche documentale ascritti, che il Tribunale disponga CTU contabile bancaria onde ricalcolare le partite dare avere inter-partes tenuto conto delle contestazioni svolte sin dal primo scritto introduttivo con riferimento: all'indeterminatezza dei tassi corrispettivi e, ove superata ex adverso, all'usurarietà degli stessi, all'indebito esercizio dello jus variandi, alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento, e soprattutto al regime degli interessi (semplice o composto), nonché alle modalità di calcolo adottate.
A tale scopo formula la seguente proposta di quesito:
“Letti gli atti di causa: quanto agli interessi corrispettivi:
A) Con riferimento alle contestazioni di cui al paragrafo VII determini le somme pagate a titolo di interesse corrispettivo e moratorio per effetto dell'attività concorrenziale sanzionata da imputarsi poi in conto capitale
B) Con riferimento alle contestazioni di cui al paragrafo VII e VIII
1) stabilisca se il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento sia stato semplice o composto e in questo secondo caso
a) stabilisca se la capitalizzazione composta fosse chiaramente individuabile in contrato e se il tasso nominale convenuto fosse chiaramente determinato:
b) in caso di risposta negativa al quesito su 1a) stabilisca se l'ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall'applicazione del tasso pattuito in contratto in regime di capitalizzazione semplice (verifica dell'equivalenza tra TAN e TAE)
2) In caso di mancata equivalenza tra TAN e TAE rimoduli il piano di ammortamento secondo due diverse ipotesi:
a) In regime di capitalizzazione semplice e sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art 177 tub;
b)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5110/2024
Oggi 24 settembre 2024, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: per OC OR LA l'avv. Arianna Castellan in sostituzione dell'avv.
CARISSIMI EMANUELA;
per IN REVALUE S.P.A., mandataria di BANCA FINANZIARIA
INTERNAZIONALE S.P.A. l'avv. Pierpaolo Auricchio in sostituzione dell'avv. DELLA
GIOVANNA OR LETIZIA.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa:
IN PRINCIPALITÀ ED IN ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE PROPOSTE
Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficacie il decreto monitorio impugnato reso da
Codesto Tribunale n. 17561/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.11.2023 e notificato in data 30.12.2023 e, ove richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto per i motivi tutti sopra indicati. IN ACCOGLIMENTO DELLE ECCEZIONI
PRELIMINARI
- Ritenuta e dichiarata l'inesistenza di impegno fideiussorio a garanzia del credito ingiunto,
- ritenuta e dichiarata la carenza di legittimazione attiva e la carenza di capacità d'agire per come in parte motiva espletata e la conseguente improponibilità ed improcedibilità della domanda monitoria e dell'eventuale domanda di condanna svolta dall'opposta nel presente giudizio;
- ritenuto e dichiarato decorso il termine prescrizionale ed estinto il diritto per cui si procede,
- Ritenuto e dichiarata l'indeterminatezza del credito e la sua inesigibilità, revocare il decreto opposto mandando esente da condanna gli opponenti. NEL MERITO
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Per i motivi tutti esposti in parte motiva:
- accogliere la presente domanda e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza, nullità, invalidità e infondatezza dell'impugnato decreto ingiuntivo e delle sottese ragioni di credito, alla stregua delle motivazioni, deduzioni, contestazioni e ragioni addotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge, mandando comunque esente da condanna gli opponenti.
O in subordine
- previo ricalcolo delle partite dare/avere limitare il dovuto tenendo conto di tutte le doglianze indicate in parte motiva.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA e con condanna dell'opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA
A) In relazione alle questioni ed eccezioni sollevate in merito alla regolarità del rapporto, si chiede per l'ipotesi in cui controparte adempia agli oneri di allegazione anche documentale ascritti, che il Tribunale disponga CTU contabile bancaria onde ricalcolare le partite dare avere inter-partes tenuto conto delle contestazioni svolte sin dal primo scritto introduttivo con riferimento: all'indeterminatezza dei tassi corrispettivi e, ove superata ex adverso, all'usurarietà degli stessi, all'indebito esercizio dello jus variandi, alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento, e soprattutto al regime degli interessi (semplice o composto), nonché alle modalità di calcolo adottate.
A tale scopo formula la seguente proposta di quesito:
“Letti gli atti di causa: quanto agli interessi corrispettivi:
A) Con riferimento alle contestazioni di cui al paragrafo VII determini le somme pagate a titolo di interesse corrispettivo e moratorio per effetto dell'attività concorrenziale sanzionata da imputarsi poi in conto capitale
B) Con riferimento alle contestazioni di cui al paragrafo VII e VIII
1) stabilisca se il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento sia stato semplice o composto e in questo secondo caso
a) stabilisca se la capitalizzazione composta fosse chiaramente individuabile in contrato e se il tasso nominale convenuto fosse chiaramente determinato:
b) in caso di risposta negativa al quesito su 1a) stabilisca se l'ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall'applicazione del tasso pattuito in contratto in regime di capitalizzazione semplice (verifica dell'equivalenza tra TAN e TAE)
2) In caso di mancata equivalenza tra TAN e TAE rimoduli il piano di ammortamento secondo due diverse ipotesi:
a) In regime di capitalizzazione semplice e sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art 177 tub;
b)
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