Trib. Lecce, sentenza 16/09/2024, n. 2566
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Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8637/2022 del Registro Generale e promossa da
NE SS, con l'avv. VIGGIANI FRANCESCO
Ricorrente nei confronti di
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
Convenuti contumaci
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 12/09/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
parte ricorrente ha depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 05920210015156578000, per
l'importo di euro 3.628,76 euro, emessa per contributi Cassa naz. prev. ass. dottori commercialisti relativi agli anni 2018 - 2019, e n. 05920220024845747000, per l'importo di euro 5.490,72, emessa per contributi Cassa naz. prev. ass. dottori commercialisti relativi agli anni 2019 - 2020 – 2021.
Le parti convenute sono rimaste contumaci, pur essendo state regolarmente citate.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento delle cartelle opposte.
Con il primo motivo di opposizione, il ricorrente ha eccepito la “Omessa notifica della proposta di regolarizzazione agevolata ex art. 23 del Regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti”.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta, in quanto la norma invocata (art. 23 del suddetto
Regolamento) prevede che l'iscrizione a ruolo è subordinata al preventivo invio da parte della
Cassa di una proposta di regolarizzazione agevolata con l'applicazione di maggiorazioni ridotte.
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Si riporta di seguito il testo della citata norma regolamentare:
1. In presenza di inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione di cui al comma 2 dell'art. 3 e agli obblighi contributivi di