Trib. Benevento, sentenza 11/06/2024, n. 1152

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 11/06/2024, n. 1152
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 1152
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dr. E RI Presidente dr.ssa F C Giudice relatore dr.ssa S B Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai n. 2843 e 3033 R.G. dell'anno 2020 vertenti
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avv. A B Parte_1 CodiceFiscale_1
R, giusta procura in atti;
ricorrente nel procedimento n. 2843/2020 resistente nel procedimento n. 3033/2020
E
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. S A;

resistente nel procedimento n. 2843/2020 ricorrente nel procedimento n. 3033/2020
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6.11.2023 da intendersi qui integralmente trascritto. Il P.M. ha concluso come da atto del 5.12.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato in data 23 luglio 2020, adiva questo Tribunale affinché Parte_1
fosse dichiarata la separazione personale dal marito , con il quale si era unita in Controparte_1
matrimonio celebrato in San Martino Sannita in data 30 gennaio 2010, dalla cui unione erano nati i due figli ( nato il 28.5.2010) e ( nato il 6.7.2011). Per_1 Per_2
La ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito
a carico del resistente, deducendo che il rapporto coniugale era stato problematico sin dall'inizio a causa della forte gelosia della suocera e dell'immaturità del il quale, già nel corso del CP_1
primo anno di matrimonio, aveva consumato vari tradimenti;
che dopo la nascita del primo figlio
il risultava del tutto assente nella cura del bambino per cui già a dicembre del Per_1 CP_1
2010 si manifestò la prima crisi coniugale.
La ricorrente evidenziava che il si manifestò persino contrariato dalla circostanza che la CP_1
moglie fosse in attesa del secondo figlio, talchè ella decise di trasferirsi a casa dei propri genitori.
La deduceva che, dopo circa due mesi, ci fu un riavvicinamento e si ricompose l'unità Pt_1
coniugale;
che a luglio del 2011 nacque il secondo figlio ma la vita matrimoniale continuò ad essere caratterizzata da discussioni e litigi finchè i due coniugi di fatto si ridussero a vivere da separati in casa, sino a quando nell'ultima fase il assunse un comportamento aggressivo e di minaccia CP_1
e molestia nei confronti della moglie.
Nel ricorso sono stati riportati il contenuto dei numerosissimi messaggi inviati dal alla CP_1 nell'arco di tempo dal 18.1.2020 al 1.3.2020. Pt_1
Nel ricorso la ricorrente evidenziava che, di recente, il marito aveva assunto atteggiamenti violenti e persecutori. In particolare aveva danneggiato l'abitazione, le aveva impedito di svolgere piccoli lavori saltuari, solo in rare occasioni le aveva corrisposto piccoli contributi economici del tutto insufficienti a soddisfare le esigenze della famiglia, le aveva impedito di accedere alla camera da letto per cui ella era stata costretta a dormire in soggiorno, le aveva danneggiato l'autovettura, per cui la convivenza era divenuta intollerabile.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione dei Parte_1
coniugi con addebito a carico del resistente, disponesse l'affido congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso di sé, e la disciplina della frequentazione della prole con il padre
(secondo il calendario indicato in ricorso).
La ricorrente chiedeva, altresì, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e di porre a carico del resistente un assegno mensile di € 2500,00, rivalutabile secondo gli indici per il Org_1
mantenimento della moglie e dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì di disporre l'accollo del debito relativo agli arretrati delle spese condominiali a carico del CP_1 con l'impegno per la al pagamento di quelle successive all'assegnazione della casa, nonchè Pt_1
2
la condanna del resistente alla restituzione dei gioielli e di beni personali custoditi dal con CP_1
vittoria di spese processuali.
In via istruttoria la chiedeva che il Tribunale disponesse accertamenti tramite la Guardia di Pt_1
Finanza in merito alla posizione reddituale e patrimoniale del ed articolava prova CP_1
testimoniale.
Con ricorso depositato 29 luglio 2020 proponeva anch'egli domanda di Controparte_1
separazione giudiziale nei confronti della coniuge chiedendo l'adozione dei provvedimenti Pt_1 temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 708 c.c., tra i quali l'autorizzazione a vivere separatamente,
l'affidamento congiunto dei figli minori, e , con collocamento presso la casa Per_1 Per_2
familiare da assegnare alla sita in San Giorgio del S, di disporre un assegno mensile Pt_1
a suo carico a titolo di mantenimento per i figli, pari ad € 300,00, oltre spese straordinarie in misura del 50% tra i genitori. Chiedeva, altresì, misure per vedere e tenere con sé i figli durante la settimana, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo.
All'udienza del 24.11.2020 dinanzi al Presidente i due procedimenti venivano riuniti.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente rinviava alla nuova udienza del 20.01.2021 per il deposito di note e documenti all'esito della quale erano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c. con i quali:

1. si autorizzavano i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e facoltà di stabilire la propria dimora dove meglio credano;

2. i figli minori erano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collazione presso la madre;

3. era disciplinata la frequentazione del padre e dei nonni paterni con i due figli minori e i tempi di permanenza dei bambini presso il padre nelle festività e nelle vacanze estive;

4. si assegnava alla il godimento della casa familiare sita in San Giorgio del S alla Pt_1
via De Nisco n. 33;

5. si poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso al Controparte_1
mantenimento dei due figli minori un assegno mensile di complessivi Euro 500,00 da versare alla entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2020, oltre rivalutazione Pt_1
secondo gli indici Istat, nonché altro assegno mensile di € 200,00 ex art. 156 c.c. per il mantenimento della moglie priva di adeguati redditi propri;

6. si poneva a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreativa da sostenere per i predetti figli, previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale;

3
Il Presidente, quindi, fissava l'udienza di comparizione innanzi al Giudice Istruttore e le parti depositavano le memorie integrative.
Nella fase di merito contestava l'infondatezza delle condotte addebitategli dalla Controparte_1
nel suo ricorso ed assumeva di non avere una posizione reddituale agiata. Pt_1
Dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., era espletata attività istruttoria con
l'escussione dei testi indicati dalla ricorrente.
Venivano altresì disposti accertamenti tramite polizia tributaria al fine di chiarire l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale di il quale risultava titolare della ditta Controparte_1
sita in San Giorgio del S. Org_2
Acquisite le risultanze dei predetti accertamenti, la causa era riservata alla decisione del Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 1945/2023 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di e rimetteva la causa sul ruolo per l'ascolto dei Controparte_1
figli minori e . Per_1 Per_2
Occorre riportare quanto argomentato dal Tribunale nella sentenza non definitiva in ordine alla necessità di procedere all'ascolto dei minori:
“Non è oggetto di controversia tra le parti l'affido condiviso dei due figli minori e , Per_1 Per_2 già disposto con l'ordinanza presidenziale.
Il Tribunale, tuttavia, ritiene che non possono essere trascurate, ai fini della valutazione sul regime di affido dei due figli minori e della disciplina della frequentazione del padre con i figli, le criticità dell'ultimo periodo che si sono manifestate nel rapporto tra il e il figlio il quale di CP_1 Per_2
recente, come riferito dalle parti, ha mostrato difficoltà ad intrattenere rapporti con il padre. La relazione dell'insegnante di ha evidenziato che il minore è intimorito CP_2 dall'atteggiamento del padre.
Deve darsi atto della volontà dei due coniugi, espressa all' udienza di precisazione delle conclusioni, di intraprendere un programma di incontri di psicoterapia familiare in relazione alle condizioni psichiche dei figli e di recupero della bigenitorialità. Le parti erano state già invitate ad intraprendere tale percorso con ordinanza pronunciata dal G.I. all'udienza del 12.9.2022.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che, nell'interesse superiore dei minori, ogni valutazione e decisione in merito all'affido dei figli e e alla disciplina della loro frequentazione Per_1 Per_2
con il padre, nonché in ordine a tutte le altre questioni oggetto della presente controversia, deve essere rimessa all'esito dell'ascolto dei due minori e , ultradodicenni, e dopo avere Per_1 Per_2
acquisto informazioni dalle parti in ordine al percorso di psicoterapia familiare che le parti hanno manifestato di voler intraprendere”.
All'udienza del 16 ottobre 2023 le parti e i loro difensori comparivano dinanzi al G.I.
4
I difensori congiuntamente rappresentavano che a causa di incomprensioni tra le parti, di fatto, il percorso di psicoterapia familiare suggerito dal Tribunale non era stato intrapreso.
Il G.I. procedeva, quindi, all'ascolto dei due minori e Per_1 CP_2 ha dichiarato: “Ho 13 anni. Frequento la terza media. Vivo con mia madre e Controparte_3
mio fratello. Incontro papà solo quando io e mio fratello lo vogliamo. Nessuno ci
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