Trib. Cagliari, sentenza 07/06/2024, n. 859
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Testo completo
N. R.A.C.L. 1544/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 1544 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
LI RI, elettivamente rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., domiciliato in Iglesias presso il proprio studio;
OPPONENTE
CONTRO
Cassa Nazione di Previdenza ed Assistenza Forense, con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Anna
Guttuso che rappresenta e difende l'Ente in virtù di procura speciale come in atti;
Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante, non costituita,
OPPOSTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1 giugno 2022 l'avvocato Filippo RI ha proposto opposizione, con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, avverso la cartella di pagamento 025 2020 00164116 48 000, notificatagli da Agenzia delle Entrate e Riscossione il
31 maggio 2022, per complessivi euro 2.230,00, relativi ad omissioni contributive per l'anno
2008 di pertinenza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (da qui in poi indicata come Cassa).
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A fondamento della opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle avverse ragioni di credito, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 335/1995 stante
l'l'inesistenza di validi atti interruttivi del decorso del relativo termine di prescrizione a partire dalla data di notifica degli avvisi di addebito.
Ha quindi concluso come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
-in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'atto opposto cartella di pagamento
02520200016411648000;
-in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'atto opposto per i motivi dedotti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza del ricorso in opposizione del quale ha conseguentemente chiesto il rigetto.
Al riguardo ha preliminarmente rilevato che l'avvocato RI non ha contestato il quantum come calcolato dalla Cassa, limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione delle ragioni creditorie oggetto di causa.
Quanto alla eccepita prescrizione ha sostenuto che opera il termine ordinario decennale, e non quinquennale, richiamando a sostegno di tale prospettazione l'ormai costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte a mente del quale la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n.
247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 1544 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
LI RI, elettivamente rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., domiciliato in Iglesias presso il proprio studio;
OPPONENTE
CONTRO
Cassa Nazione di Previdenza ed Assistenza Forense, con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Anna
Guttuso che rappresenta e difende l'Ente in virtù di procura speciale come in atti;
Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante, non costituita,
OPPOSTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1 giugno 2022 l'avvocato Filippo RI ha proposto opposizione, con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, avverso la cartella di pagamento 025 2020 00164116 48 000, notificatagli da Agenzia delle Entrate e Riscossione il
31 maggio 2022, per complessivi euro 2.230,00, relativi ad omissioni contributive per l'anno
2008 di pertinenza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (da qui in poi indicata come Cassa).
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A fondamento della opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle avverse ragioni di credito, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 335/1995 stante
l'l'inesistenza di validi atti interruttivi del decorso del relativo termine di prescrizione a partire dalla data di notifica degli avvisi di addebito.
Ha quindi concluso come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
-in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'atto opposto cartella di pagamento
02520200016411648000;
-in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nell'atto opposto per i motivi dedotti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza del ricorso in opposizione del quale ha conseguentemente chiesto il rigetto.
Al riguardo ha preliminarmente rilevato che l'avvocato RI non ha contestato il quantum come calcolato dalla Cassa, limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione delle ragioni creditorie oggetto di causa.
Quanto alla eccepita prescrizione ha sostenuto che opera il termine ordinario decennale, e non quinquennale, richiamando a sostegno di tale prospettazione l'ormai costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte a mente del quale la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n.
247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla
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