Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 304

TRIB Napoli
Sentenza
24 gennaio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
24 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 304
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 304
Data del deposito : 24 gennaio 2025

Testo completo

N. 7362/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Stanziola, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7362/2023 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16/01/2025, previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 189 c.p.c.,
TRA DI AT AR, c.f.: [...], elett.te dom.to in Frattamaggiore (NA) alla via Padre Mario Vergara n. 58, presso lo studio dell'Avv. OREFICE VINCENZO, c.f.: [...], e dell'avv. ANNA GABRIELE, c.f.: [...], dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti,
- Opponente
E
PUBLISERVIZI S.R.L., c.f.: 03218060659, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Giugliano in Campania alla Via A. Palumbo n. 201, presso lo studio dell'Avv. PALMA NICOLA, c.f.: [...], dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.).
Conclusioni: all'udienza del 04/12/2023 le parti hanno concluso con note depositate ex art. 189 c.p.c., da intendersi in questa sede trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si fa presente che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ebbene, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e
l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura


civile, come modificati dalla presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
AR DI AT proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'Avviso di accertamento esecutivo n. 80402300023548 del 08/03/2023 recapitatogli da Publiservizi S.r.l. per l'importo di euro 16.003,27 a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica erogata dal Comune di
Giugliano in Campania: - evidenziando il difetto di motivazione del provvedimento opposto, dal quale consegue la materiale impossibilità di comprendere il titolo della pretesa, con particolare riferimento al periodo in cui sarebbero stati effettuati i consumi idrici in discorso, al luogo presso cui tale fornitura sarebbe stata eseguita, al quantitativo d'acqua asseritamente consumato, alla tariffa concretamente applicata, al criterio di calcolo degli interessi adoperato dalla convenuta;
- contestando l'addebito di cui all'Avviso impugnato;
- eccependo l'intervenuta prescrizione biennale ex art. 1, cc. 4 ss., l. 205/2017 o, in subordine, quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c.;
- instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c..
Egli ha quindi concluso come segue: “1) In via preliminare, sospendere inaudita altera parte o, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, l'efficacia esecutiva dell'Avviso di accertamento esecutivo n. 80402300023548 del g. 08/03/2023 emesso da Publiservizi s.r.l., n.q. di concessionaria del Comune di Giugliano in Campania;
2) Nel merito, annullare il suddetto Avviso di accertamento e accertare e dichiarare che

Publiservizi s.r.l., n.q. non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del presunto credito indicato nel suddetto Avviso di accertamento o, comunque, la non debenza delle somme;
4) Condannare la convenuta al pagamento delle spese (anche generali), diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione diretta ai sottoscritti procuratori antistatari
”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio PUBLISERVIZI S.R.L., resistendo all'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite.
L'istanza di sospensiva è stata accolta con ordinanza del 22/1/2024 in prima udienza.
E' stata quindi fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con la concessione dei termini, da computarsi a ritroso, ex art. 189 c.p.c..
***
Tanto premesso, l'opposizione è solo in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
1.1. La domanda va preliminarmente riqualificata, in base a quanto previsto dall'art. 1 c. 792 lett. A della L. 160/2019, quale opposizione ex art. 32 del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il quale prevede le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle
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disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 “sono regolate dal rito ordinario di cognizione”. 1.2. Sussiste, preliminarmente, la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, posto che in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei
Soggetti di governo del Servizio Idrico Integrato, appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (così Cass., Sez.
Un., ord. n. 4079 del 09/02/2023 nonché Cass., Sez. Un., ord. n. 2321 del
23/01/2024;
Cass., Sez. Un., ord. n. 16459 del 30/07/2020;
Cass. civ., Sez.
Un., 29/03/2011, n. 7102). Per altro verso, la giurisdizione del giudice ordinario prevale anche su quella tributaria, atteso che il canone per l'erogazione di acqua potabile non ha natura tributaria per effetto dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dovendo sul punto precisarsi che il canone dell'acqua e quello per il servizio di raccolta e depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione dell'acqua potabile, integra un tributo comunale solo fino alla data del 3 ottobre 2000, mentre dopo tale data, essi hanno cessato di essere considerati dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 258/2000, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell'art. 62 del D.Lgs. n.152/1991, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 13 e ss. della legge n. 36/1994. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo posteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., sent. n.
6418 del 25/03/2005).
2. Ciò posto, si osserva anzitutto come nella fattispecie il contraddittorio non sia stato esteso nei confronti dell'Ente territoriale titolare della pretesa impositiva. Tale omissione, pur non determinando, come erroneamente ritenuto dal convenuto, una fattispecie di inammissibilità dell'intera opposizione, impone le considerazioni che seguono.
In linea generale va detto che, secondo un certo orientamento, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di
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cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al
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