Trib. Palmi, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 dicembre 2024 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 859/2024 r.g. e vertente
TRA
IN TÌ (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Germanò per procura in atti,
ricorrente
E
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato;
resistente contumace
oggetto: indennità di accompagnamento e handicap ex art. 3, commi 1 e 3, L.
n. 104/92 - fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- NT PR, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'opponente di uno stato utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste.
Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 21 marzo 2024 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei suddetti benefici.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il
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